L esclusione del socio rappresenta uno strumento idoneo ad agevolare la società nel perseguimento dello scopo sociale ed a riconoscere la supremazia dei soci come gruppo rispetto al singolo. L esclusione facoltativa introdotta all interno del reticolo normativo della società a responsabilità limitata con la riforma del diritto societario si presta ad essere un osservatorio privilegiato per capire senso e portata della riforma. Essa trova cittadinanza solo se contemplata dai soci in una clausola dell atto costitutivo, in assenza della quale non si può ricorrere al rimedio, diversamente da quanto accade nelle società di persone. La circostanza che nelle società di capitali l esclusione sia ammessa per le sole s.r.l. costituisce evidente conferma della centralità che in questo contesto può assumere la persona del socio. In particolare, ai sensi dell art. 2473 bis c.c. il socio di s.r.l. può essere escluso solo per ipotesi di giusta causa specificamente indicate. Si è ritenuto, quindi, necessario un approfondimento esegetico dei concetti di «specificità» e di «giusta causa». Il percorso di ricerca si è sviluppato partendo da un inquadramento della fattispecie come forma di autotutela della società. È invalsa l idea che qualifica giusta una causa che postuli l esistenza di un interesse meritevole di tutela che giustifichi l allontanamento di un componente della compagine in base alla modulazione assunta convenzionalmente dalla società nel rispetto dei limiti concessi all autonomia privata. La giusta causa di esclusione offre un mezzo di tutela a interessi interni a differenza dell esclusione legale. I soci stessi, allora, divengono i migliori garanti delle proprie istanze e fissano i casi nei quali l utilità del gruppo può richiedere lo scioglimento del vincolo che lega il singolo alla società. L indagine ha condotto al risultato di individuare una triplice tipologia di cause di esclusione: oggettive, soggettive e del tertium genus. La prevalenza dell interesse sociale su quello del singolo componente della società si ritrova anche nell analisi delle modalità operative della fattispecie. La decisione di esclusione è deliberata dai soci a maggioranza, anche nel caso in cui l'escludendo sia titolare di diritti particolari. La ricerca, inoltre, si è mossa nel tentativo di coordinare l esclusione con il diverso istituto del recesso e, sulla scorta della ritenuta ammissibilità di una previsione statutaria di divisibilità della quota sociale, è giunta ad ammettere anche l esclusione parziale. Il legislatore ha introdotto questa figura per consentire ai soci di contrastare gli ostacoli che intralcino la continuazione dell'attività economica e lo sviluppo delle fonti di ricchezza dell ordinamento.

Profili sostanziali in materia di esclusione del socio nella s.r.l.

SGAMBATI, ROSSELLA
2012

Abstract

L esclusione del socio rappresenta uno strumento idoneo ad agevolare la società nel perseguimento dello scopo sociale ed a riconoscere la supremazia dei soci come gruppo rispetto al singolo. L esclusione facoltativa introdotta all interno del reticolo normativo della società a responsabilità limitata con la riforma del diritto societario si presta ad essere un osservatorio privilegiato per capire senso e portata della riforma. Essa trova cittadinanza solo se contemplata dai soci in una clausola dell atto costitutivo, in assenza della quale non si può ricorrere al rimedio, diversamente da quanto accade nelle società di persone. La circostanza che nelle società di capitali l esclusione sia ammessa per le sole s.r.l. costituisce evidente conferma della centralità che in questo contesto può assumere la persona del socio. In particolare, ai sensi dell art. 2473 bis c.c. il socio di s.r.l. può essere escluso solo per ipotesi di giusta causa specificamente indicate. Si è ritenuto, quindi, necessario un approfondimento esegetico dei concetti di «specificità» e di «giusta causa». Il percorso di ricerca si è sviluppato partendo da un inquadramento della fattispecie come forma di autotutela della società. È invalsa l idea che qualifica giusta una causa che postuli l esistenza di un interesse meritevole di tutela che giustifichi l allontanamento di un componente della compagine in base alla modulazione assunta convenzionalmente dalla società nel rispetto dei limiti concessi all autonomia privata. La giusta causa di esclusione offre un mezzo di tutela a interessi interni a differenza dell esclusione legale. I soci stessi, allora, divengono i migliori garanti delle proprie istanze e fissano i casi nei quali l utilità del gruppo può richiedere lo scioglimento del vincolo che lega il singolo alla società. L indagine ha condotto al risultato di individuare una triplice tipologia di cause di esclusione: oggettive, soggettive e del tertium genus. La prevalenza dell interesse sociale su quello del singolo componente della società si ritrova anche nell analisi delle modalità operative della fattispecie. La decisione di esclusione è deliberata dai soci a maggioranza, anche nel caso in cui l'escludendo sia titolare di diritti particolari. La ricerca, inoltre, si è mossa nel tentativo di coordinare l esclusione con il diverso istituto del recesso e, sulla scorta della ritenuta ammissibilità di una previsione statutaria di divisibilità della quota sociale, è giunta ad ammettere anche l esclusione parziale. Il legislatore ha introdotto questa figura per consentire ai soci di contrastare gli ostacoli che intralcino la continuazione dell'attività economica e lo sviluppo delle fonti di ricchezza dell ordinamento.
10-dic-2012
Italiano
MIRONE, Aurelio
VIGO, Ruggero
Università degli studi di Catania
Catania
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/75932
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNICT-75932