L’esigenza di approfondire lo studio dell’onere della prova nel processo tributario nasce dalla mai sopita attualità di questo tema. L’indagine è stata condotta prendendo in considerazione il tema della prova e dell’onere della prova nel processo civile, penale ed amministrativo. Si è visto quindi come nel processo tributario non sia possibile applicare semplicisticamente le regole probatorie dell’uno o dell’altro sistema processuale. Il rapporto osmotico tra fase procedimentale e fase processuale fa sì che, nonostante sia il contribuente ad impugnare un atto impositivo, la regola generale di ripartizione dell’onere probatorio veda l’Amministrazione finanziaria quale “attore in senso sostanziale” ed il contribuente quale “convenuto in senso sostanziale”. Pertanto, all’Amministrazione spetta l’onere di provare i fatti posti alla base della pretesa impositiva, al contribuente quelli che incidono in negativo sulla stessa. Si è dato spazio ai principi che interagiscono con la “regola generale” di ripartizione dell’onere della prova, e segnatamente al principio dispositivo ed a quello di parità delle parti nel processo. Quindi, si è visto come la “regola generale” di ripartizione dell’onere probatorio non possa essere, e non sia, applicata in maniera rigida e anelastica, per poi tracciare i casi più evidenti di “deviazioni” da questa regola, che si riscontrano sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito legislativo.
La ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, tra interesse fiscale e difesa del contribuente.
BAMBINO, MARTINA
2015
Abstract
L’esigenza di approfondire lo studio dell’onere della prova nel processo tributario nasce dalla mai sopita attualità di questo tema. L’indagine è stata condotta prendendo in considerazione il tema della prova e dell’onere della prova nel processo civile, penale ed amministrativo. Si è visto quindi come nel processo tributario non sia possibile applicare semplicisticamente le regole probatorie dell’uno o dell’altro sistema processuale. Il rapporto osmotico tra fase procedimentale e fase processuale fa sì che, nonostante sia il contribuente ad impugnare un atto impositivo, la regola generale di ripartizione dell’onere probatorio veda l’Amministrazione finanziaria quale “attore in senso sostanziale” ed il contribuente quale “convenuto in senso sostanziale”. Pertanto, all’Amministrazione spetta l’onere di provare i fatti posti alla base della pretesa impositiva, al contribuente quelli che incidono in negativo sulla stessa. Si è dato spazio ai principi che interagiscono con la “regola generale” di ripartizione dell’onere della prova, e segnatamente al principio dispositivo ed a quello di parità delle parti nel processo. Quindi, si è visto come la “regola generale” di ripartizione dell’onere probatorio non possa essere, e non sia, applicata in maniera rigida e anelastica, per poi tracciare i casi più evidenti di “deviazioni” da questa regola, che si riscontrano sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito legislativo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/106077
URN:NBN:IT:UNIMIB-106077