La disciplina processuale della successione a titolo particolare nel diritto controverso ha trovato la propria “chiave di accesso” in materia arbitrale grazie alla previsione di cui al terzo comma dell’articolo 816-quinquies c.p.c. L’essenzialità del rinvio operato da quest’ultima disposizione, che si limita a dichiarare l’applicabilità dell’articolo 111 c.p.c. nel giudizio devoluto alla cognizione degli arbitri, ed avente ad oggetto il diritto trasferito per atto tra vivi ovvero a causa di morte, impone uno sforzo dell’interprete, al fine di contemperare gli effetti della disciplina dettata in tema di alienazione della res litigiosa con il necessario rispetto dei principi fondamentali dell’istituto arbitrale. Non v’è dubbio, infatti, che l’efficacia del lodo, equiparata a quella della sentenza, nei confronti di un soggetto che potrebbe essere estraneo sia al giudizio, sia alla stessa convenzione, costituisce il superamento di quella visione per cui la giustizia privata è un quid minus rispetto a quella statale. Ad ogni modo, la presente ricerca si propone altresì di coordinare la premessa per cui il trasferimento del diritto controverso non comporta l’ingresso automatico del successore nella convenzione arbitrale, con l’operatività dell’intera disciplina di cui all’articolo 111 c.p.c. e con gli effetti sostanziali che da questa derivano. Ciò in quanto, tale norma potrebbe ormai assurgere al rango di principio generale dell’ordine pubblico processuale, così da auspicarne non solo l’applicazione nell’arbitrato irrituale, ma financo assumerla quale presupposto per il riconoscimento dei lodi stranieri.
L’arbitrato e la successione nel diritto controverso
TRIPODI, BRUNO
2017
Abstract
La disciplina processuale della successione a titolo particolare nel diritto controverso ha trovato la propria “chiave di accesso” in materia arbitrale grazie alla previsione di cui al terzo comma dell’articolo 816-quinquies c.p.c. L’essenzialità del rinvio operato da quest’ultima disposizione, che si limita a dichiarare l’applicabilità dell’articolo 111 c.p.c. nel giudizio devoluto alla cognizione degli arbitri, ed avente ad oggetto il diritto trasferito per atto tra vivi ovvero a causa di morte, impone uno sforzo dell’interprete, al fine di contemperare gli effetti della disciplina dettata in tema di alienazione della res litigiosa con il necessario rispetto dei principi fondamentali dell’istituto arbitrale. Non v’è dubbio, infatti, che l’efficacia del lodo, equiparata a quella della sentenza, nei confronti di un soggetto che potrebbe essere estraneo sia al giudizio, sia alla stessa convenzione, costituisce il superamento di quella visione per cui la giustizia privata è un quid minus rispetto a quella statale. Ad ogni modo, la presente ricerca si propone altresì di coordinare la premessa per cui il trasferimento del diritto controverso non comporta l’ingresso automatico del successore nella convenzione arbitrale, con l’operatività dell’intera disciplina di cui all’articolo 111 c.p.c. e con gli effetti sostanziali che da questa derivano. Ciò in quanto, tale norma potrebbe ormai assurgere al rango di principio generale dell’ordine pubblico processuale, così da auspicarne non solo l’applicazione nell’arbitrato irrituale, ma financo assumerla quale presupposto per il riconoscimento dei lodi stranieri.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/116917
URN:NBN:IT:LUISS-116917