Questo documento si propone di ripercorrere le fasi evolutive della disciplina degli aiuti di Stato in tema di trasporto aereo, con particolare attenzione alla fattispecie aeroportuale. Il finanziamento pubblico delle infrastrutture aeroportuali è stato per molto tempo considerato un intervento di politica economica nazionale, non rientrante nell’ambito di competenza della Commissione e non valutabile alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato. Le prime inversioni di tendenza si sono avute con la sentenza Aéroport de Paris, poi confermate qualche anno più tardi anche dalla sentenza Lipsia-Halle. Quest’ultima ha affermato in modo ancora più deciso che anche il finanziamento pubblico alle infrastrutture può rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, qualora l’opera finanziata è destinata ad essere sfruttata commercialmente dall’impresa di gestione aeroportuale. La portata di questa pronuncia è molto ampia, perché il principio di diritto emerso è estendibile a tutte le fattispecie consistenti in interventi pubblici per la costruzione, manutenzione o ampliamento delle opere infrastrutturali, a prescindere dal settore economico interessato. Questa nuova impostazione ha creato incertezza e non pochi dubbi, perché agli Stati membri non è chiaro quali interventi possano porre in essere senza incorrere nel divieto degli aiuti di Stato. In altre parole la linea di demarcazione tra misure come esercizio di un potere pubblico e misure come agevolazioni incompatibili con il Trattato non sembra essere ancora nettamente definita.
I finanziamenti pubblici alle infrastrutture aeroportuali: da misure generali rientranti nelle politiche nazionali a misure valutabili alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato
TOPPAZZINI, Isabella
2016
Abstract
Questo documento si propone di ripercorrere le fasi evolutive della disciplina degli aiuti di Stato in tema di trasporto aereo, con particolare attenzione alla fattispecie aeroportuale. Il finanziamento pubblico delle infrastrutture aeroportuali è stato per molto tempo considerato un intervento di politica economica nazionale, non rientrante nell’ambito di competenza della Commissione e non valutabile alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato. Le prime inversioni di tendenza si sono avute con la sentenza Aéroport de Paris, poi confermate qualche anno più tardi anche dalla sentenza Lipsia-Halle. Quest’ultima ha affermato in modo ancora più deciso che anche il finanziamento pubblico alle infrastrutture può rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, qualora l’opera finanziata è destinata ad essere sfruttata commercialmente dall’impresa di gestione aeroportuale. La portata di questa pronuncia è molto ampia, perché il principio di diritto emerso è estendibile a tutte le fattispecie consistenti in interventi pubblici per la costruzione, manutenzione o ampliamento delle opere infrastrutturali, a prescindere dal settore economico interessato. Questa nuova impostazione ha creato incertezza e non pochi dubbi, perché agli Stati membri non è chiaro quali interventi possano porre in essere senza incorrere nel divieto degli aiuti di Stato. In altre parole la linea di demarcazione tra misure come esercizio di un potere pubblico e misure come agevolazioni incompatibili con il Trattato non sembra essere ancora nettamente definita.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/117371
URN:NBN:IT:UNIUD-117371