L'articolo 1678 codice civile definisce il contratto di trasporto come il contratto con il quale il vettore si obbliga "verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro". E' evidente che qualsiasi attività di trasporto viene effettuata tramite un mezzo di trasporto. Ed è proprio la diversa natura del mezzo che ha indotto il legislatore del 1942 a disciplinare in modo diverso il trasporto stradale (effettuato con mezzi stradali), il trasporto marittimo (effettuato con navi), quello ferroviario (effettuato con il treno) e quello aereo (effettuato a mezzo aeromobile)
Il trasporto delle merci pericolose
TORRESI, FILIPPO MARIA
2012
Abstract
L'articolo 1678 codice civile definisce il contratto di trasporto come il contratto con il quale il vettore si obbliga "verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro". E' evidente che qualsiasi attività di trasporto viene effettuata tramite un mezzo di trasporto. Ed è proprio la diversa natura del mezzo che ha indotto il legislatore del 1942 a disciplinare in modo diverso il trasporto stradale (effettuato con mezzi stradali), il trasporto marittimo (effettuato con navi), quello ferroviario (effettuato con il treno) e quello aereo (effettuato a mezzo aeromobile)File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/117397
URN:NBN:IT:UNIUD-117397