La “destinazione del patrimonio a uno scopo” è l’operazione giuridica che consente di imprimere un vincolo di destinazione su determinati beni, rendendoli oggetto di un patrimonio separato1. Quest’ultimo elemento (quello della separazione, appunto) caratterizza le fattispecie riconducibili a tale categoria, escludendo tutti gli altri istituti che, pur comportando un effetto di destinazione, non presentano detta peculiarità (si pensi all’istituto delle pertinenze, al diritto reale di servitù, alle universalità)2. La prerogativa dell’operazione è quella di generare una doppia limitazione: nei confronti dei titolari, i quali non possono disporre o godere del patrimonio in senso difforme dalla relativa destinazione; nei confronti dei creditori, i quali non possono soddisfarsi sui beni che ne formano oggetto qualora le obbligazioni di cui sono parti siano state contratte per scopi a essa estranei3. È questo duplice effetto, destinatorio e separativo, che consente la frammentazione del patrimonio appartenente a un unico titolare e l’assoggettamento dei beni selezionati a un diverso regime. L’ammissibilità del fenomeno si afferma gradatamente all’interno dell’ordinamento, grazie alla progressiva introduzione di istituti accomunati dall’attitudine a generare patrimoni separati.
La costituzione testamentaria di patrimoni separati. Profili accessori in tema di fondo patrimoniale, trust e atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Sonia Tullia, BARBARO
2017
Abstract
La “destinazione del patrimonio a uno scopo” è l’operazione giuridica che consente di imprimere un vincolo di destinazione su determinati beni, rendendoli oggetto di un patrimonio separato1. Quest’ultimo elemento (quello della separazione, appunto) caratterizza le fattispecie riconducibili a tale categoria, escludendo tutti gli altri istituti che, pur comportando un effetto di destinazione, non presentano detta peculiarità (si pensi all’istituto delle pertinenze, al diritto reale di servitù, alle universalità)2. La prerogativa dell’operazione è quella di generare una doppia limitazione: nei confronti dei titolari, i quali non possono disporre o godere del patrimonio in senso difforme dalla relativa destinazione; nei confronti dei creditori, i quali non possono soddisfarsi sui beni che ne formano oggetto qualora le obbligazioni di cui sono parti siano state contratte per scopi a essa estranei3. È questo duplice effetto, destinatorio e separativo, che consente la frammentazione del patrimonio appartenente a un unico titolare e l’assoggettamento dei beni selezionati a un diverso regime. L’ammissibilità del fenomeno si afferma gradatamente all’interno dell’ordinamento, grazie alla progressiva introduzione di istituti accomunati dall’attitudine a generare patrimoni separati.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/119873
URN:NBN:IT:UNIRC-119873