Il progressivo affermarsi di indirizzi legislativi, caratterizzati dalla dissociazione tra regime proprietario e destinazione pubblica dei beni (indirizzi che ammettono la titolarità privata di beni demaniali, senza che a ciò si accompagni la perdita della pubblicità sostanziale e della destinazione pubblica degli stessi), è alla base dell'esigenza - da cui muove il presente lavoro - di verificare la perdurante rilevanza della titolarità pubblica, del legame di necessaria appartenenza all'Amministrazione (precisamente, statale), rispetto ad una particolare categoria di beni pubblici, i beni demaniali marittimi. Detta verifica procede dalla disamina delle varie tipologie morfologiche di beni rientranti nella categoria del demanio marittimo, che evidenzia la rilevanza e la stretta connessione di entrambi gli elementi, quello naturalistico e quello funzionale, ai fini dell'individuazione dei beni demaniali marittimi. Il regime giuridico di detti beni mette in luce, poi, l'essenzialità del collegamento con i pubblici usi del mare, intesi quale categoria aperta e dinamica, che non si risolvono esclusivamente nell'uso diretto dei beni demaniali marittimi da parte della collettività e la cui soddisfazione implica la necessaria appartenenza pubblica dei beni medesimi. La valenza unitaria e generale di buona parte degli interessi sottesi agli usi pubblici del mare conduce ad affermare che il conferimento di funzioni amministrative sul demanio marittimo alle regioni e agli enti locali, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, pur introducendo un elemento di rottura con la tradizione, in virtù della scissione operata tra l'appartenenza del bene e l'esercizio delle funzioni amministrative ad esso relative, non è tale da comportare la titolarità dominicale dei beni in capo alle autonomie territoriali, sebbene queste ultime risultino esserne oggi i principali gestori. Infatti, la molteplicità, la mutabilità e la frequente rilevanza sovra locale degli interessi che i beni demaniali marittimi sono idonei a soddisfare, per loro struttura e per connaturata attitudine a realizzare specifici fini di pubblico interesse, impedisce di trarre conseguenze automatiche dal trasferimento di parte delle funzioni amministrative sugli stessi beni alle regioni e agli enti locali. La titolarità pubblica statale del demanio marittimo appare, infatti, quale unica forma di appartenenza in grado di assicurare la costante strumentalità funzionale dei beni demaniali marittimi alla soddisfazione dei pubblici usi del mare (attuali e potenziali), implicanti interessi di valenza per lo più sovra locale (anche globale). I beni demaniali marittimi rientrano, così, a pieno titolo in quel nucleo essenziale di beni pubblici, tali anche in senso soggettivo, la cui esistenza è imposta dalla stessa Costituzione (art. 42, co. 1, Cost.), mentre l'appartenenza pubblica necessaria ne garantirebbe al meglio la funzione sociale (art. 42, co. 2, Cost.). La necessaria titolarità dominicale statale dei beni demaniali marittimi si pone, quindi, quale limite ai recenti processi di privatizzazione dei beni pubblici, il cui operare a volte disinvolto ha determinato l'avvio dell'indagine.
Il demanio marittimo : titolarità e gestione tra Stato e autonomie territoriali
2009
Abstract
Il progressivo affermarsi di indirizzi legislativi, caratterizzati dalla dissociazione tra regime proprietario e destinazione pubblica dei beni (indirizzi che ammettono la titolarità privata di beni demaniali, senza che a ciò si accompagni la perdita della pubblicità sostanziale e della destinazione pubblica degli stessi), è alla base dell'esigenza - da cui muove il presente lavoro - di verificare la perdurante rilevanza della titolarità pubblica, del legame di necessaria appartenenza all'Amministrazione (precisamente, statale), rispetto ad una particolare categoria di beni pubblici, i beni demaniali marittimi. Detta verifica procede dalla disamina delle varie tipologie morfologiche di beni rientranti nella categoria del demanio marittimo, che evidenzia la rilevanza e la stretta connessione di entrambi gli elementi, quello naturalistico e quello funzionale, ai fini dell'individuazione dei beni demaniali marittimi. Il regime giuridico di detti beni mette in luce, poi, l'essenzialità del collegamento con i pubblici usi del mare, intesi quale categoria aperta e dinamica, che non si risolvono esclusivamente nell'uso diretto dei beni demaniali marittimi da parte della collettività e la cui soddisfazione implica la necessaria appartenenza pubblica dei beni medesimi. La valenza unitaria e generale di buona parte degli interessi sottesi agli usi pubblici del mare conduce ad affermare che il conferimento di funzioni amministrative sul demanio marittimo alle regioni e agli enti locali, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, pur introducendo un elemento di rottura con la tradizione, in virtù della scissione operata tra l'appartenenza del bene e l'esercizio delle funzioni amministrative ad esso relative, non è tale da comportare la titolarità dominicale dei beni in capo alle autonomie territoriali, sebbene queste ultime risultino esserne oggi i principali gestori. Infatti, la molteplicità, la mutabilità e la frequente rilevanza sovra locale degli interessi che i beni demaniali marittimi sono idonei a soddisfare, per loro struttura e per connaturata attitudine a realizzare specifici fini di pubblico interesse, impedisce di trarre conseguenze automatiche dal trasferimento di parte delle funzioni amministrative sugli stessi beni alle regioni e agli enti locali. La titolarità pubblica statale del demanio marittimo appare, infatti, quale unica forma di appartenenza in grado di assicurare la costante strumentalità funzionale dei beni demaniali marittimi alla soddisfazione dei pubblici usi del mare (attuali e potenziali), implicanti interessi di valenza per lo più sovra locale (anche globale). I beni demaniali marittimi rientrano, così, a pieno titolo in quel nucleo essenziale di beni pubblici, tali anche in senso soggettivo, la cui esistenza è imposta dalla stessa Costituzione (art. 42, co. 1, Cost.), mentre l'appartenenza pubblica necessaria ne garantirebbe al meglio la funzione sociale (art. 42, co. 2, Cost.). La necessaria titolarità dominicale statale dei beni demaniali marittimi si pone, quindi, quale limite ai recenti processi di privatizzazione dei beni pubblici, il cui operare a volte disinvolto ha determinato l'avvio dell'indagine.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/127266
URN:NBN:IT:UNIROMA3-127266