Obiettivo dell’indagine è quello di mettere a fuoco i principali punti di contatto e sovrapposizione, di “interferenza”, tra dolo e colpa nella struttura e nell’applicazione giurisprudenziale delle norme penali, siano esse clausole codicistiche di parte generale, incidenti sul “meccanismo” di imputazione soggettiva, che norme incriminatrici di parte speciale. L’analisi prende come riferimento due modelli principali: da un lato, le ipotesi di imputazione di delitti a “titolo” di dolo, “viziate” da un’illegale “normativizzazione” giurisprudenziale dello stesso in relazione a tutta o ad una parte della struttura oggettiva della fattispecie; dall’altro, le ipotesi in cui la colpa (seppur con connotazioni diverse da caso a caso) si “combina”, in modo più “ufficiale”, cioè già legale, al dolo nell’imputazione differenziata degli elementi di una fattispecie penale. Ciò che emerge è la particolare “vitalità” dell’imputazione mista di dolo e colpa per diversi elementi del reato. Alla luce di ciò, si prende, pertanto, in considerazione l’idea di razionalizzare il sistema della parte generale del codice penale rendendo più personalizzato il rimprovero.
Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi costituzionali in materia penale. Verso una "legalizzazione" dell'imputazione per colpevolezza mista?
2013
Abstract
Obiettivo dell’indagine è quello di mettere a fuoco i principali punti di contatto e sovrapposizione, di “interferenza”, tra dolo e colpa nella struttura e nell’applicazione giurisprudenziale delle norme penali, siano esse clausole codicistiche di parte generale, incidenti sul “meccanismo” di imputazione soggettiva, che norme incriminatrici di parte speciale. L’analisi prende come riferimento due modelli principali: da un lato, le ipotesi di imputazione di delitti a “titolo” di dolo, “viziate” da un’illegale “normativizzazione” giurisprudenziale dello stesso in relazione a tutta o ad una parte della struttura oggettiva della fattispecie; dall’altro, le ipotesi in cui la colpa (seppur con connotazioni diverse da caso a caso) si “combina”, in modo più “ufficiale”, cioè già legale, al dolo nell’imputazione differenziata degli elementi di una fattispecie penale. Ciò che emerge è la particolare “vitalità” dell’imputazione mista di dolo e colpa per diversi elementi del reato. Alla luce di ciò, si prende, pertanto, in considerazione l’idea di razionalizzare il sistema della parte generale del codice penale rendendo più personalizzato il rimprovero.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/127309
URN:NBN:IT:UNIPR-127309