Il contenuto normativo dell'art. 25 septies, d.lgs. 231/01, come introdotto dal legislatore del 2007, si è rilevato portatore di numerose problematiche e difficoltà interpretative, a causa della mancata introduzione, al momento dell’estensione della disciplina delineata dal d.lgs. 231/01 alla materia de qua, di categorie generali specificatamente calibrate sulle ipotesi di responsabilità degli enti per i reati colposi di evento. Aspetti sui quali dottrina e giurisprudenza continuano a dibattere, senza rinvenire concordi soluzioni, a causa dell'insufficienza del dato normativo in esame, rispetto al disegno generale delineato dal d.lgs. 231/01. Le criticità in argomento possono essere suddivise in due gruppi che conviene mantenere distinti, ai fini di una migliore comprensione del fenomeno, in quanto diverse sono le direzioni dalle quali promanano e le finalità, le cui risoluzioni sono in grado di realizzare. Nel primo gruppo sono da annoverare quelle criticità che prendono corpo dall'interno del testo normativo di cui all'art. 25 septies, d.lgs. 231/01 - nel senso che la tipologia e la natura dei reati presupposto ivi contemplati, pongono all'interprete delicati problemi di coordinamento, financo di compatibilità con il disegno complessivo scaturente dal d.lgs. 231/01 - la cui risoluzione è funzionale ad individuare le regole generali attraverso cui declinare, nel sottosistema dei reati colposi, i capisaldi della responsabilità ex d.lgs. 231/01. Nel secondo gruppo, invece, vengono messi in evidenza i numerosi aspetti problematici che il disposto normativo in esame solleva con riferimento alla disciplina di settore; la risoluzione di detti profili si rivela utile all'interprete per elaborare le regole speciali in grado di coniugare quelle categorie generali desumibili dall'architettura del d.lgs. 231/01, con la disciplina di settore contenuta in atti di normazione primaria, segnatamente ora nel d.lgs. 81/08. La combinata lettura delle regole generali e speciali, così come vengono individuate e proposte nel corso dell’elaborato, consente di comprendere i presupposti (oggettivi e soggettivi) al ricorrere dei quali i reati di cui agli artt. 589 e 590, c. 3, c.p., commessi dai soggetti qualificati, devono essere ascritti alla responsabilità dell'ente. In particolare, quanto ai criteri cd. oggettivi, rappresentati dal binomio interesse/vantaggio, di cui all'art. 5, c. 1, d.lgs. 231/01, coniugando le regole generali desumibili dall'architettura del d.lgs. 231/01, con i principi enunciati dalla normazione primaria (d.lgs. 81/08), si dimostrerà la perfetta compatibilità con i reati colposi d’evento, come previsti dall'art. 25 septies, alla condizione, però, di ravvisare quale termine di riferimento dei criteri di interesse e vantaggio, la condotta del soggetto qualificato. Sul versante soggettivo, individuato nell'aspetto organizzativo in vista della prevenzione del rischio-reato, il momento centrale del giudizio di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (con conseguente rigetto delle teorie organicistiche), dalla corretta applicazione dei principi generali desumibili dal d.lgs. 231/01, nella materia delineata dal d.lgs. 81/08, emerge l'idea che il contenuto del rimprovero normativo ex art. 25 septies, d.lgs. 231/01, debba essere inteso nel senso di ritenere responsabile l'ente per l'inadeguata attività di autonormazione preventiva, funzionale a garantire l'osservanza dell'articolato sistema delle norme precauzionali previste dal d.lgs. 81/08, da parte dei soggetti propri, destinatari delle regole comportamentali ivi sancite. In definitiva, l'elaborato si propone di apportare un contributo di razionalità alla materia, alla ricerca di soluzioni e interpretazioni accettabili, nell'ottica del disegno complessivo del d.lgs. 231/01. A tal fine, evidenziate le ragioni di criticità del modello di responsabilità da reato degli enti, per i reati di omicidio e lesioni (gravi o gravissime) commessi in violazione della disciplina prevenzionistica, in relazione ad ognuno di queste, si è illustrato, dapprima, la disciplina generale della responsabilità degli enti (come si presenta nel disegno del legislatore del 2001), onde apprezzare la distanza che sussiste tra questa e il modello di responsabilità portato dall'art. 25 septies, nell'intento di rinvenire, poi, nel sistema, le regole attraverso cui declinare la responsabilità degli enti per i reati colposi in questione. L’indagine è stata svolta, per gli specifici profili che interessano, avendo come imprescindibile parametro di raffronto l’articolata disciplina di settore che trova oggi codificazione nel d.lgs. 81/08. Sulla base dei risultati raggiunti, preso atto della parziale insufficienza del dato normativo, si sono, infine, proposte, de jure condendo, possibili e auspicabili modifiche normative, attraverso la codificazione di un “nuovo” art. 25 septies, d.lgs. 231/01, nella convinzione che tutto sia perfettibile, a maggior ragione ciò che perfetto non è.
La colpa organizzativa dell'ente nei reati colposi di omicidio o lesioni (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
2013
Abstract
Il contenuto normativo dell'art. 25 septies, d.lgs. 231/01, come introdotto dal legislatore del 2007, si è rilevato portatore di numerose problematiche e difficoltà interpretative, a causa della mancata introduzione, al momento dell’estensione della disciplina delineata dal d.lgs. 231/01 alla materia de qua, di categorie generali specificatamente calibrate sulle ipotesi di responsabilità degli enti per i reati colposi di evento. Aspetti sui quali dottrina e giurisprudenza continuano a dibattere, senza rinvenire concordi soluzioni, a causa dell'insufficienza del dato normativo in esame, rispetto al disegno generale delineato dal d.lgs. 231/01. Le criticità in argomento possono essere suddivise in due gruppi che conviene mantenere distinti, ai fini di una migliore comprensione del fenomeno, in quanto diverse sono le direzioni dalle quali promanano e le finalità, le cui risoluzioni sono in grado di realizzare. Nel primo gruppo sono da annoverare quelle criticità che prendono corpo dall'interno del testo normativo di cui all'art. 25 septies, d.lgs. 231/01 - nel senso che la tipologia e la natura dei reati presupposto ivi contemplati, pongono all'interprete delicati problemi di coordinamento, financo di compatibilità con il disegno complessivo scaturente dal d.lgs. 231/01 - la cui risoluzione è funzionale ad individuare le regole generali attraverso cui declinare, nel sottosistema dei reati colposi, i capisaldi della responsabilità ex d.lgs. 231/01. Nel secondo gruppo, invece, vengono messi in evidenza i numerosi aspetti problematici che il disposto normativo in esame solleva con riferimento alla disciplina di settore; la risoluzione di detti profili si rivela utile all'interprete per elaborare le regole speciali in grado di coniugare quelle categorie generali desumibili dall'architettura del d.lgs. 231/01, con la disciplina di settore contenuta in atti di normazione primaria, segnatamente ora nel d.lgs. 81/08. La combinata lettura delle regole generali e speciali, così come vengono individuate e proposte nel corso dell’elaborato, consente di comprendere i presupposti (oggettivi e soggettivi) al ricorrere dei quali i reati di cui agli artt. 589 e 590, c. 3, c.p., commessi dai soggetti qualificati, devono essere ascritti alla responsabilità dell'ente. In particolare, quanto ai criteri cd. oggettivi, rappresentati dal binomio interesse/vantaggio, di cui all'art. 5, c. 1, d.lgs. 231/01, coniugando le regole generali desumibili dall'architettura del d.lgs. 231/01, con i principi enunciati dalla normazione primaria (d.lgs. 81/08), si dimostrerà la perfetta compatibilità con i reati colposi d’evento, come previsti dall'art. 25 septies, alla condizione, però, di ravvisare quale termine di riferimento dei criteri di interesse e vantaggio, la condotta del soggetto qualificato. Sul versante soggettivo, individuato nell'aspetto organizzativo in vista della prevenzione del rischio-reato, il momento centrale del giudizio di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (con conseguente rigetto delle teorie organicistiche), dalla corretta applicazione dei principi generali desumibili dal d.lgs. 231/01, nella materia delineata dal d.lgs. 81/08, emerge l'idea che il contenuto del rimprovero normativo ex art. 25 septies, d.lgs. 231/01, debba essere inteso nel senso di ritenere responsabile l'ente per l'inadeguata attività di autonormazione preventiva, funzionale a garantire l'osservanza dell'articolato sistema delle norme precauzionali previste dal d.lgs. 81/08, da parte dei soggetti propri, destinatari delle regole comportamentali ivi sancite. In definitiva, l'elaborato si propone di apportare un contributo di razionalità alla materia, alla ricerca di soluzioni e interpretazioni accettabili, nell'ottica del disegno complessivo del d.lgs. 231/01. A tal fine, evidenziate le ragioni di criticità del modello di responsabilità da reato degli enti, per i reati di omicidio e lesioni (gravi o gravissime) commessi in violazione della disciplina prevenzionistica, in relazione ad ognuno di queste, si è illustrato, dapprima, la disciplina generale della responsabilità degli enti (come si presenta nel disegno del legislatore del 2001), onde apprezzare la distanza che sussiste tra questa e il modello di responsabilità portato dall'art. 25 septies, nell'intento di rinvenire, poi, nel sistema, le regole attraverso cui declinare la responsabilità degli enti per i reati colposi in questione. L’indagine è stata svolta, per gli specifici profili che interessano, avendo come imprescindibile parametro di raffronto l’articolata disciplina di settore che trova oggi codificazione nel d.lgs. 81/08. Sulla base dei risultati raggiunti, preso atto della parziale insufficienza del dato normativo, si sono, infine, proposte, de jure condendo, possibili e auspicabili modifiche normative, attraverso la codificazione di un “nuovo” art. 25 septies, d.lgs. 231/01, nella convinzione che tutto sia perfettibile, a maggior ragione ciò che perfetto non è.File | Dimensione | Formato | |
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