A fronte degli abusi del decreto-legge, i controlli delle Camere e quelli della Corte costituzionale si sono rivelati, per motivi profondamente diversi, inefficaci. La ricerca, allora, ha inteso verificare se un diverso e più incisivo controllo può effettuarlo il Presidente della Repubblica, che interviene tanto in sede di emanazione del decreto-legge quanto in sede di promulgazione della legge di conversione. In effetti, proprio alla luce della configurazione costituzionale dell’istituto è possibile riconoscere al Capo dello Stato, non soltanto il potere di chiedere al Governo un riesame dell'atto, ma anche quello di rifiutare definitivamente l’emanazione del decreto-legge ogni qualvolta ritenga che questo abbia oltrepassato i limiti che gli sono costituzionalmente imposti. In sede di promulgazione, poi, il Presidente della Repubblica può certamente esercitare il potere di rinvio della legge ex art. 74 Cost., anche qualora ciò comportasse la decadenza del decreto-legge. Tuttavia, proprio quest’eventualità – che è senz’altro un accadimento traumatico per l’ordinamento, quand’anche siano previsti istituti per porvi parziale rimedio – da un lato milita a favore di un più penetrante esame in sede di emanazione, tale che possa ragionevolmente attendersi che non si debba effettuare all’ora della promulgazione della legge di conversione un controllo che, almeno tendenzialmente, è stato già effettuato, e, dall’altro, dovrebbe far sì che in sede di conversione possano proporsi soltanto emendamenti omogenei al decreto.

Presidente della Repubblica e decretazione d'urgenza

CHINNI, DANIELE
2011

Abstract

A fronte degli abusi del decreto-legge, i controlli delle Camere e quelli della Corte costituzionale si sono rivelati, per motivi profondamente diversi, inefficaci. La ricerca, allora, ha inteso verificare se un diverso e più incisivo controllo può effettuarlo il Presidente della Repubblica, che interviene tanto in sede di emanazione del decreto-legge quanto in sede di promulgazione della legge di conversione. In effetti, proprio alla luce della configurazione costituzionale dell’istituto è possibile riconoscere al Capo dello Stato, non soltanto il potere di chiedere al Governo un riesame dell'atto, ma anche quello di rifiutare definitivamente l’emanazione del decreto-legge ogni qualvolta ritenga che questo abbia oltrepassato i limiti che gli sono costituzionalmente imposti. In sede di promulgazione, poi, il Presidente della Repubblica può certamente esercitare il potere di rinvio della legge ex art. 74 Cost., anche qualora ciò comportasse la decadenza del decreto-legge. Tuttavia, proprio quest’eventualità – che è senz’altro un accadimento traumatico per l’ordinamento, quand’anche siano previsti istituti per porvi parziale rimedio – da un lato milita a favore di un più penetrante esame in sede di emanazione, tale che possa ragionevolmente attendersi che non si debba effettuare all’ora della promulgazione della legge di conversione un controllo che, almeno tendenzialmente, è stato già effettuato, e, dall’altro, dovrebbe far sì che in sede di conversione possano proporsi soltanto emendamenti omogenei al decreto.
31-mag-2011
Italiano
decretazione d'urgenza
diritto costituzionale
Presidente della Repubblica
Carnevale, Paolo
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
capitoli_e_indice_opere_citate.pdf

accesso aperto

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 1.61 MB
Formato Adobe PDF
1.61 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Indice.pdf

accesso aperto

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 53.5 kB
Formato Adobe PDF
53.5 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/130638
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPI-130638