La ricerca svolta in questi tre anni ha avuto come filo conduttore l’analisi delle interferenze che si creano tra il fallimento e il processo tributario. L’elaborato si pone come obiettivo l’analisi della riscossione dei tributi nei confronti del fallito tornato in bonis, dopo aver esaminato le differenti posizioni che il soggetto dichiarato fallito può assumere nella procedura concorsuale. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il fallito non perde la qualifica di contribuente, perché ai sensi dell’art. 183 Tuir continua ad essere soggetto passivo di imposta, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo (Cass. 2910/2009) e mantiene una legittimazione passiva residuale, in forza dell’art. 43 L. Fall.. Di conseguenza assumono particolare rilevanza la conoscenza da parte del fallito dell’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria e l’esercizio dell’azione giurisdizionale ad opera del curatore fallimentare. Ed è proprio nella fase di riscossione post – fallimento che tali questioni affiorano, perché l’amministrazione non potrà esimersi dal perseguire il recupero dei crediti rimasti insoddisfatti. Tuttavia, il fallito potrebbe non aver esercitato il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost., nei confronti delle pretese fiscali a lui imputate che potrebbero risultare non conosciute, perché l’amministrazione finanziaria ha proceduto all’insinuazione al passivo in forza di atti diversi dal ruolo, come previsto dalla giurisprudenza (Cass. SS. UU. 4126/2012) oppure semplicemente non ha potuto esercitare l’azione suppletiva, stante l’impugnazione degli atti ad opera del curatore fallimentare. Sul punto una soluzione potrebbe essere ravvisata nella possibilità di effettuare un intervento adesivo autonomo nel processo tributario da parte del fallito, ai sensi dell’art. 14, comma 6, DLgs. 546/92. Altro aspetto fondamentale, per la ripresa della riscossione fiscale, deve essere individuato nell’assenza di un decreto di esdebitazione in favore del fallito. L’istituto dell’esdebitazione regolato dagli artt. 142, 143 e 144 L. Fall., consiste nella liberazione, per il debitore persona fisica una volta conclusa la procedura fallimentare e in presenza di determinati requisiti, dei debiti residuati nei confronti dei creditori concorsuali e di conseguenza anche dell’amministrazione finanziaria. Tale istituto inserisce all’interno dell’ordinamento giuridico italiano una causa estintiva dell’obbligazione diversa dall’adempimento, di cui non può disconoscersi l’importanza, soprattutto con riguardo agli effetti sull’obbligazione tributaria. Infatti, la norma non esclude i debiti tributari dall’esdebitamento. Nonostante il dettato normativo, l’amministrazione finanziaria ha tentato di escludere i debiti tributari dall’esdebitazione sostenendo che: 1) i tributi devono essere ricompresi tra i rapporti estranei all’esercizio di impresa, come previsto dalla lett. a) del comma 3, dell’art. 142 L. Fall. Tale ricostruzione è smentita dalla natura stessa di alcuni debiti tributari (si pensi all’Iva) e dalla ratio della norma; 2) l’obbligazione tributaria è indisponibile. La diatriba sul tema è secolare, ma deve certamente essere rilevata una crisi del principio della irrinunciabilità, dovuta al crescente utilizzo, nella materia tributaria, di istituti di transazione, conciliazione e di concordato. Di conseguenza, non si potrebbe negare l’esdebitazione del fallito per i debiti tributari, se nell’ordinamento viene riconosciuta la transazione fiscale che consente al debitore di pagare alcuni tributi ed i relativi accessori, anche iscritti a ruolo, in maniera parziale e per di più dilazionata nel tempo (Cass. Ord. 23129 del 30.10.2014). La ricerca è stata incentrata sulla tutela del fallito e sul corretto esercizio dell’azione giurisdizionale, ma tale aspetto non deve essere confuso con una preminenza delle ragioni del fallito rispetto a quelle dei creditori, compresa l’amministrazione, essendo due aspetti della stessa medaglia che devono essere bilanciati e non contrapposti. La necessità di ribadire alcuni diritti riconosciuti dall’ordinamento in favore del fallito, nasce dall’importanza di armonizzare le regole della procedura concorsuale con la materia tributaria per garantire certezza nella fase di riscossione post – fallimento, con evidenti benefici anche per l’amministrazione finanziaria.

FALLIMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO: CORRELAZIONI E INTERFERENZE

2018

Abstract

La ricerca svolta in questi tre anni ha avuto come filo conduttore l’analisi delle interferenze che si creano tra il fallimento e il processo tributario. L’elaborato si pone come obiettivo l’analisi della riscossione dei tributi nei confronti del fallito tornato in bonis, dopo aver esaminato le differenti posizioni che il soggetto dichiarato fallito può assumere nella procedura concorsuale. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il fallito non perde la qualifica di contribuente, perché ai sensi dell’art. 183 Tuir continua ad essere soggetto passivo di imposta, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo (Cass. 2910/2009) e mantiene una legittimazione passiva residuale, in forza dell’art. 43 L. Fall.. Di conseguenza assumono particolare rilevanza la conoscenza da parte del fallito dell’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria e l’esercizio dell’azione giurisdizionale ad opera del curatore fallimentare. Ed è proprio nella fase di riscossione post – fallimento che tali questioni affiorano, perché l’amministrazione non potrà esimersi dal perseguire il recupero dei crediti rimasti insoddisfatti. Tuttavia, il fallito potrebbe non aver esercitato il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost., nei confronti delle pretese fiscali a lui imputate che potrebbero risultare non conosciute, perché l’amministrazione finanziaria ha proceduto all’insinuazione al passivo in forza di atti diversi dal ruolo, come previsto dalla giurisprudenza (Cass. SS. UU. 4126/2012) oppure semplicemente non ha potuto esercitare l’azione suppletiva, stante l’impugnazione degli atti ad opera del curatore fallimentare. Sul punto una soluzione potrebbe essere ravvisata nella possibilità di effettuare un intervento adesivo autonomo nel processo tributario da parte del fallito, ai sensi dell’art. 14, comma 6, DLgs. 546/92. Altro aspetto fondamentale, per la ripresa della riscossione fiscale, deve essere individuato nell’assenza di un decreto di esdebitazione in favore del fallito. L’istituto dell’esdebitazione regolato dagli artt. 142, 143 e 144 L. Fall., consiste nella liberazione, per il debitore persona fisica una volta conclusa la procedura fallimentare e in presenza di determinati requisiti, dei debiti residuati nei confronti dei creditori concorsuali e di conseguenza anche dell’amministrazione finanziaria. Tale istituto inserisce all’interno dell’ordinamento giuridico italiano una causa estintiva dell’obbligazione diversa dall’adempimento, di cui non può disconoscersi l’importanza, soprattutto con riguardo agli effetti sull’obbligazione tributaria. Infatti, la norma non esclude i debiti tributari dall’esdebitamento. Nonostante il dettato normativo, l’amministrazione finanziaria ha tentato di escludere i debiti tributari dall’esdebitazione sostenendo che: 1) i tributi devono essere ricompresi tra i rapporti estranei all’esercizio di impresa, come previsto dalla lett. a) del comma 3, dell’art. 142 L. Fall. Tale ricostruzione è smentita dalla natura stessa di alcuni debiti tributari (si pensi all’Iva) e dalla ratio della norma; 2) l’obbligazione tributaria è indisponibile. La diatriba sul tema è secolare, ma deve certamente essere rilevata una crisi del principio della irrinunciabilità, dovuta al crescente utilizzo, nella materia tributaria, di istituti di transazione, conciliazione e di concordato. Di conseguenza, non si potrebbe negare l’esdebitazione del fallito per i debiti tributari, se nell’ordinamento viene riconosciuta la transazione fiscale che consente al debitore di pagare alcuni tributi ed i relativi accessori, anche iscritti a ruolo, in maniera parziale e per di più dilazionata nel tempo (Cass. Ord. 23129 del 30.10.2014). La ricerca è stata incentrata sulla tutela del fallito e sul corretto esercizio dell’azione giurisdizionale, ma tale aspetto non deve essere confuso con una preminenza delle ragioni del fallito rispetto a quelle dei creditori, compresa l’amministrazione, essendo due aspetti della stessa medaglia che devono essere bilanciati e non contrapposti. La necessità di ribadire alcuni diritti riconosciuti dall’ordinamento in favore del fallito, nasce dall’importanza di armonizzare le regole della procedura concorsuale con la materia tributaria per garantire certezza nella fase di riscossione post – fallimento, con evidenti benefici anche per l’amministrazione finanziaria.
7-giu-2018
Italiano
Bellé, Brunella
Università degli Studi di Pisa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/133402
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPI-133402