Il nostro ordinamento disciplina svariate ipotesi di “ negozi di destinazione dei beni allo scopo”. In via generale, pare possibile affermare che tale fenomeno ricorre nei casi in cui lo scopo dell'attribuzione di uno o più beni interferisce nella disciplina attinente alla gestione degli stessi, interagendo e in parte modificando - in capo al soggetto intestatario dei beni o dei rapporti “destinati” - la disciplina generale prevista in tema di responsabilità patrimoniale. Occorre premettere che, mancando una definizione normativa unitaria del fenomeno oggetto del presente studio, quella del negozio di destinazione costituisce allo stato una ricostruzione dogmatica che, come tale, necessita di essere dimostrata e approfondita; l'interprete chiamato a tentarne una ricostruzione è autorizzato a selezionare, a fondamento del suo tentativo, esclusivamente norme del diritto positivo. Se è vero, come autorevole dottrina insegna, che ogni categoria giuridica – in forza delle istanze dettate dall'esigenza sistematica - deve esprimere la «costante di un gruppo di norme» e porsi come una «sorta di proiezione» del dato positivo , allora occorre verificare se siffatta costante, siffatta proiezione possa essere identificata anche nel fenomeno destinatorio . La destinazione dei beni allo scopo trova nel sistema normativo attuale un significativo sviluppo, vista l'emersione di discipline speciali caratterizzate dalla presenza di norme che derogano alle regole generali in tema di circolazione dei beni e di responsabilità patrimoniale . Come già accennato, tuttavia, il nostro ordinamento non contempla una figura generale di negozio di destinazione . Il sistema giuridico interno conosce e regola, invece, singole figure tipiche, al fine di tutelare il perseguimento non di qualsivoglia finalità, bensì di dati scopi, individuati dal legislatore e, dunque, anch'essi tipizzati . Benchè parte della dottrina abbia avanzato dubbi circa l'effettiva utilità e opportunità della ricerca di un inquadramento dogmatico unitario della figura , e sebbene, come meglio si vedrà successivamente, la dottrina stenti a individuare una categoria omogenea di negozi di destinazione, scopo del lavoro sarà quello di verificare se siffatta postulata disomogeneità sia «casuale oppure causale» . La tematica oggetto di ricerca è caratterizzata dunque dalla difficoltà sia di ricostruire i concetti giuridici posti a fondamento del fenomeno , sia di individuare le singole fattispecie ad esso riconducibili. I molteplici tentativi di ricostruire unitariamente il fenomeno giuridico della destinazione dei beni allo scopo hanno indotto la dottrina, solo per citare alcuni esempi, a identificarne i tratti essenziali della figura nelle problematiche connesse all'idoneità del bene destinato a costituire oggetto dell'atto di disposizione , alla legittimazione negoziale , al potere di disposizione , nella cui carenza o limitazione parrebbe risiedere l'essenza del fenomeno in esame; da altri ancora si è parlato, come esplicato nel corso del lavoro, di separazione patrimoniale, ovvero, ancora, di alterazione della struttura del diritto dominicale. E' stato tuttavia affermato che accogliere definizioni tanto ampie del fenomeno finirebbe per far confluire nella nozione di negozio di destinazione allo scopo tutte le ipotesi in cui, per ragioni invero molto diverse, si realizzino il vincolo di separazione patrimoniale o anche solo il vincolo d'indisponibilità che le sono propri, imprimendo alla figura un carattere meramente descrittivo a discapito dell'autonomia concettuale di cui essa necessita per essere ricostruita sistematicamente . Il disagio dell'interprete dinanzi alla categoria in esame e la difficoltà di ridurre in termini giuridici il fenomeno sono anche dettati dalla commistione tra aspetto economico e profili giuridici che caratterizza la figura in oggetto, come spesso riscontrato nelle riflessioni degli studiosi della materia, commistione che si desume dal ricorso a concetti, quali quelli di “titolarità sostanziale”, “appartenenza”, “controllo”, che caratterizzerebbero il fenomeno destinatario, cui vengono contrapposte le nozioni di proprietà formale o legale . Nonostante le difficoltà prospettate, i molteplici tentativi di ricostruzione del fenomeno in questione ammantano la figura in questione «del fascino proprio di quei temi di teoria generale ancora in grado di appagare lo sforzo ricostruttivo, anche in vista della soluzione di alcuni problemi di disciplina generati dalla presenza di lacune normative riscontrabili specie in relazione agli effetti della violazione del vincolo d'indisponibilità» . L'interprete è dunque stimolato nel tentativo di ricercare una sistemazione capace di cogliere la differenziazione dei contenuti delle diverse figure, al fine di tentare la ricostruzione di una categoria giuridica unitaria. Data la pluralità di figure attraverso cui si esplica la destinazione, obiettivo della ricerca sarà pertanto quello di verificare il diverso atteggiarsi dei distinti modelli di vincolo destinatorio nelle differenti fasi della vita della funzionalizzazione allo scopo: dal momento costitutivo, al momento gestorio del bene destinato; si tenterà, all'uopo, di cogliere le rationes poste a fondamento delle differenti discipline predisposte dal legislatore per regolare i plurimi modelli di destinazione trattati dalla norma; l'esame dell'operatività di siffatti modelli, oltre che sul piano dogmatico ricostruttivo, potrebbe peraltro permettere di cogliere come la destinazione debba operare nelle numerose ipotesi di lacuna normativa, ove legislatore ha omesso di disciplinare in maniera completa la fattispecie destinatoria, ovvero nelle ipotesi in cui, come parte della dottrina ammette , l'esplicazione della autonomia negoziale consenta la costituzione di vincoli di destinazione atipici non disciplinati dal legislatore. Intento del lavoro è dunque quello di verificare la possibilità di attribuire, pur nella innegabile pluralità di modelli disciplinati dalla norma, valenza se non unitaria quantomeno sistematica all'assoggettamento di una massa di beni ad una destinazione particolare . In quest’ottica il poter disporre di criteri selettivi capaci di distinguere, in forza delle rationes a fondamento, l'operatività dei differenti modelli di vincoli di destinazione potrebbe assumere importanza non solo teorica, garantendo infatti all’interprete maggiore consapevolezza circa i contorni e i limiti di operatività dell'istituto .

Destinazione negoziale dei benio allo scopo: strutture, modelli ed effetti

2008

Abstract

Il nostro ordinamento disciplina svariate ipotesi di “ negozi di destinazione dei beni allo scopo”. In via generale, pare possibile affermare che tale fenomeno ricorre nei casi in cui lo scopo dell'attribuzione di uno o più beni interferisce nella disciplina attinente alla gestione degli stessi, interagendo e in parte modificando - in capo al soggetto intestatario dei beni o dei rapporti “destinati” - la disciplina generale prevista in tema di responsabilità patrimoniale. Occorre premettere che, mancando una definizione normativa unitaria del fenomeno oggetto del presente studio, quella del negozio di destinazione costituisce allo stato una ricostruzione dogmatica che, come tale, necessita di essere dimostrata e approfondita; l'interprete chiamato a tentarne una ricostruzione è autorizzato a selezionare, a fondamento del suo tentativo, esclusivamente norme del diritto positivo. Se è vero, come autorevole dottrina insegna, che ogni categoria giuridica – in forza delle istanze dettate dall'esigenza sistematica - deve esprimere la «costante di un gruppo di norme» e porsi come una «sorta di proiezione» del dato positivo , allora occorre verificare se siffatta costante, siffatta proiezione possa essere identificata anche nel fenomeno destinatorio . La destinazione dei beni allo scopo trova nel sistema normativo attuale un significativo sviluppo, vista l'emersione di discipline speciali caratterizzate dalla presenza di norme che derogano alle regole generali in tema di circolazione dei beni e di responsabilità patrimoniale . Come già accennato, tuttavia, il nostro ordinamento non contempla una figura generale di negozio di destinazione . Il sistema giuridico interno conosce e regola, invece, singole figure tipiche, al fine di tutelare il perseguimento non di qualsivoglia finalità, bensì di dati scopi, individuati dal legislatore e, dunque, anch'essi tipizzati . Benchè parte della dottrina abbia avanzato dubbi circa l'effettiva utilità e opportunità della ricerca di un inquadramento dogmatico unitario della figura , e sebbene, come meglio si vedrà successivamente, la dottrina stenti a individuare una categoria omogenea di negozi di destinazione, scopo del lavoro sarà quello di verificare se siffatta postulata disomogeneità sia «casuale oppure causale» . La tematica oggetto di ricerca è caratterizzata dunque dalla difficoltà sia di ricostruire i concetti giuridici posti a fondamento del fenomeno , sia di individuare le singole fattispecie ad esso riconducibili. I molteplici tentativi di ricostruire unitariamente il fenomeno giuridico della destinazione dei beni allo scopo hanno indotto la dottrina, solo per citare alcuni esempi, a identificarne i tratti essenziali della figura nelle problematiche connesse all'idoneità del bene destinato a costituire oggetto dell'atto di disposizione , alla legittimazione negoziale , al potere di disposizione , nella cui carenza o limitazione parrebbe risiedere l'essenza del fenomeno in esame; da altri ancora si è parlato, come esplicato nel corso del lavoro, di separazione patrimoniale, ovvero, ancora, di alterazione della struttura del diritto dominicale. E' stato tuttavia affermato che accogliere definizioni tanto ampie del fenomeno finirebbe per far confluire nella nozione di negozio di destinazione allo scopo tutte le ipotesi in cui, per ragioni invero molto diverse, si realizzino il vincolo di separazione patrimoniale o anche solo il vincolo d'indisponibilità che le sono propri, imprimendo alla figura un carattere meramente descrittivo a discapito dell'autonomia concettuale di cui essa necessita per essere ricostruita sistematicamente . Il disagio dell'interprete dinanzi alla categoria in esame e la difficoltà di ridurre in termini giuridici il fenomeno sono anche dettati dalla commistione tra aspetto economico e profili giuridici che caratterizza la figura in oggetto, come spesso riscontrato nelle riflessioni degli studiosi della materia, commistione che si desume dal ricorso a concetti, quali quelli di “titolarità sostanziale”, “appartenenza”, “controllo”, che caratterizzerebbero il fenomeno destinatario, cui vengono contrapposte le nozioni di proprietà formale o legale . Nonostante le difficoltà prospettate, i molteplici tentativi di ricostruzione del fenomeno in questione ammantano la figura in questione «del fascino proprio di quei temi di teoria generale ancora in grado di appagare lo sforzo ricostruttivo, anche in vista della soluzione di alcuni problemi di disciplina generati dalla presenza di lacune normative riscontrabili specie in relazione agli effetti della violazione del vincolo d'indisponibilità» . L'interprete è dunque stimolato nel tentativo di ricercare una sistemazione capace di cogliere la differenziazione dei contenuti delle diverse figure, al fine di tentare la ricostruzione di una categoria giuridica unitaria. Data la pluralità di figure attraverso cui si esplica la destinazione, obiettivo della ricerca sarà pertanto quello di verificare il diverso atteggiarsi dei distinti modelli di vincolo destinatorio nelle differenti fasi della vita della funzionalizzazione allo scopo: dal momento costitutivo, al momento gestorio del bene destinato; si tenterà, all'uopo, di cogliere le rationes poste a fondamento delle differenti discipline predisposte dal legislatore per regolare i plurimi modelli di destinazione trattati dalla norma; l'esame dell'operatività di siffatti modelli, oltre che sul piano dogmatico ricostruttivo, potrebbe peraltro permettere di cogliere come la destinazione debba operare nelle numerose ipotesi di lacuna normativa, ove legislatore ha omesso di disciplinare in maniera completa la fattispecie destinatoria, ovvero nelle ipotesi in cui, come parte della dottrina ammette , l'esplicazione della autonomia negoziale consenta la costituzione di vincoli di destinazione atipici non disciplinati dal legislatore. Intento del lavoro è dunque quello di verificare la possibilità di attribuire, pur nella innegabile pluralità di modelli disciplinati dalla norma, valenza se non unitaria quantomeno sistematica all'assoggettamento di una massa di beni ad una destinazione particolare . In quest’ottica il poter disporre di criteri selettivi capaci di distinguere, in forza delle rationes a fondamento, l'operatività dei differenti modelli di vincoli di destinazione potrebbe assumere importanza non solo teorica, garantendo infatti all’interprete maggiore consapevolezza circa i contorni e i limiti di operatività dell'istituto .
28-lug-2008
Italiano
Schlesinger, Piero
Anelli, Franco
Università degli Studi di Pisa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/136398
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPI-136398