La delicata e controversa questione circa l’individuazione della natura degli effetti della cancellazione delle società dal Registro delle imprese è tema ampiamente dibattuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, da più di un secolo e mostra, oggi, tutta la sua complessità ed attualità in virtù delle novità introdotte dall’art. 28, D.Lgs., 21 novembre 2014, n. 175 (cd. “decreto semplificazione fiscale”). Le conseguenze sostanziali e processuali della cancellazione delle società dal Registro delle imprese delineate dai noti interventi delle SS.UU. della Cassazione del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062) e del 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072), che sembravano aver sancito la soluzione ottimale nel senso della irreversibile e definitiva estinzione “totale” delle società cancellate con conseguente successione universale e sui generis in capo agli ex soci, sono state messe nuovamente in discussione e devono essere oggi riviste alla luce della cd. “sopravvivenza” o “reviviscenza” quinquennale delle società cancellate, ai soli fini fiscali (e contributivi), introdotta dal comma 4, del cit. art. 28, D.lgs. n. 175/2014. Con tale norma il Legislatore ha di fatto riportato in vita, per via normativa e solo favor fisci, quella risalente interpretazione giurisprudenziale, superata con la riforma del diritto societario del 2003, secondo cui la cancellazione di una società commerciale - di persone o di capitali - dal Registro delle imprese ha efficacia meramente dichiarativa di pubblicità ed è, quindi, inidonea a determinarne l’estinzione, qualora non risultano esauriti tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) facenti capo alla stessa. Ebbene, seppure all’evidente scopo di salvaguardare un interesse certamente rilevante per la collettività, quale quello di contrastare comportamenti tesi a sottrarre indebitamente materia imponibile all’Erario, le incongruenze teoriche ed applicative generate dalla citata norma non sono di poco conto. Essa, allo scopo di creare una “corsia preferenziale” per il Fisco ha sortito un’eterogenesi di risultati. Deve, infatti, distinguersi, quanto agli effetti che ne derivano, il caso delle società cancellate prima dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 da quello delle società cancellate dopo. Per queste ultime, la novella, pur consentendo all’Amministrazione di notificare atti “validi” alla società tenuta “fiscalmente in vita” per i cinque anni successivi alla cancellazione, non assicura che tali atti siano produttivi degli effetti “sperati”, ovvero che siano tali da garantire “la certezza legale del tributo” dovuto dalla società, presupposto dell’azione di responsabilità nei confronti degli unici soggetti direttamente coinvolti ed interessati (ex liquidatori, amministratori e soci). Ed infatti, se la società è tenuta in vita ai soli fini fiscali, significa che, a seguito della cancellazione, essa è in ogni caso un soggetto giuridico civilisticamente inesistente, privo, quindi, del proprio substrato patrimoniale ed organizzativo. Il che genera una evidente dicotomia civilistico-fiscale che suggerisce un quanto mai necessario intervento del Legislatore volto a specificare i limiti e la portata della norma e ad individuare il necessario coordinamento della stessa con il contesto civilistico di riferimento.

La cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese: riflessi civilistici e tributari

2018

Abstract

La delicata e controversa questione circa l’individuazione della natura degli effetti della cancellazione delle società dal Registro delle imprese è tema ampiamente dibattuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, da più di un secolo e mostra, oggi, tutta la sua complessità ed attualità in virtù delle novità introdotte dall’art. 28, D.Lgs., 21 novembre 2014, n. 175 (cd. “decreto semplificazione fiscale”). Le conseguenze sostanziali e processuali della cancellazione delle società dal Registro delle imprese delineate dai noti interventi delle SS.UU. della Cassazione del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062) e del 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072), che sembravano aver sancito la soluzione ottimale nel senso della irreversibile e definitiva estinzione “totale” delle società cancellate con conseguente successione universale e sui generis in capo agli ex soci, sono state messe nuovamente in discussione e devono essere oggi riviste alla luce della cd. “sopravvivenza” o “reviviscenza” quinquennale delle società cancellate, ai soli fini fiscali (e contributivi), introdotta dal comma 4, del cit. art. 28, D.lgs. n. 175/2014. Con tale norma il Legislatore ha di fatto riportato in vita, per via normativa e solo favor fisci, quella risalente interpretazione giurisprudenziale, superata con la riforma del diritto societario del 2003, secondo cui la cancellazione di una società commerciale - di persone o di capitali - dal Registro delle imprese ha efficacia meramente dichiarativa di pubblicità ed è, quindi, inidonea a determinarne l’estinzione, qualora non risultano esauriti tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) facenti capo alla stessa. Ebbene, seppure all’evidente scopo di salvaguardare un interesse certamente rilevante per la collettività, quale quello di contrastare comportamenti tesi a sottrarre indebitamente materia imponibile all’Erario, le incongruenze teoriche ed applicative generate dalla citata norma non sono di poco conto. Essa, allo scopo di creare una “corsia preferenziale” per il Fisco ha sortito un’eterogenesi di risultati. Deve, infatti, distinguersi, quanto agli effetti che ne derivano, il caso delle società cancellate prima dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 da quello delle società cancellate dopo. Per queste ultime, la novella, pur consentendo all’Amministrazione di notificare atti “validi” alla società tenuta “fiscalmente in vita” per i cinque anni successivi alla cancellazione, non assicura che tali atti siano produttivi degli effetti “sperati”, ovvero che siano tali da garantire “la certezza legale del tributo” dovuto dalla società, presupposto dell’azione di responsabilità nei confronti degli unici soggetti direttamente coinvolti ed interessati (ex liquidatori, amministratori e soci). Ed infatti, se la società è tenuta in vita ai soli fini fiscali, significa che, a seguito della cancellazione, essa è in ogni caso un soggetto giuridico civilisticamente inesistente, privo, quindi, del proprio substrato patrimoniale ed organizzativo. Il che genera una evidente dicotomia civilistico-fiscale che suggerisce un quanto mai necessario intervento del Legislatore volto a specificare i limiti e la portata della norma e ad individuare il necessario coordinamento della stessa con il contesto civilistico di riferimento.
6-dic-2018
Italiano
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNINA-138815