Il riconoscimento di diritti ad opera di una pluralità di fonti, prima facie, non dovrebbe che condurre ad un inevitabile ampliamento delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute ai destinatari e attivabili giudizialmente in caso di illegittima lesione. In realtà, tutta l'analisi condotta porta a ritenere che l’operato congiunto della pluralità di giudici, nell’applicazione della pluralità di Carte, per come attualmente configurato, vada a collocarsi in un quadro di instabilità difficilmente traducibile in un incremento di livello di tutela dei diritti. Ci si interroga, allora,in prospettiva, sulle strade in teoria percorribili per articolare un sistema europeo di protezione dei diritti scevro da (almeno fisiologici) difetti di coordinamento sia sul piano delle fonti sia sul piano dell’applicazione processuale. In altri termini, si tenta di individuare i presupposti necessari per ridurre ad unità la pluralità di fonti e Corti nell’ottica di un unitario ‘ordinamento’ europeo di protezione dei diritti fondamentali. Ciò, naturalmente, non significa sopprimere l’una o l’altra fonte o, parimenti, l’uno o l’altro giudice, bensì valorizzare il potenziale delle prime e i progressi dei secondi nell’ottica di apprestare un sistema di tutela dei diritti efficace ed efficiente. A tal fine, occorrerebbe superare la logica della definizione ‘bilaterale’ dei rapporti ad oggi predominante, se non esclusiva, nelle occasioni di dialogo, più o meno collaborativo, tra le tre Corti che vede a volte la Corte costituzionale scontrarsi con quella di Strasburgo sulla portata del vincolo conformativo delle sue sentenze definitive, altre volte la Corte nazionale instaurare una ‘trattativa’ con la Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa eurounitaria con i principi costituzionali insopprimibili, altre volte ancora le due Corte sovranazionali operare distinguo nell’interpretazione di una medesima fonte. Occorrerebbe, in definitiva, che la Costituzione, la Convenzione e la Carta di Nizza, unitamente ai loro giudici ‘naturali’, costituissero un ordinamento giuridico unitario in parte qua, privo, dunque, di contraddizioni e dotato di espedienti atti a ricomporre la pluralità delle fonti e dei giudici ad unità.
IL SISTEMA EUROPEO DI PROTEZIONE DEI DIRITTI
2017
Abstract
Il riconoscimento di diritti ad opera di una pluralità di fonti, prima facie, non dovrebbe che condurre ad un inevitabile ampliamento delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute ai destinatari e attivabili giudizialmente in caso di illegittima lesione. In realtà, tutta l'analisi condotta porta a ritenere che l’operato congiunto della pluralità di giudici, nell’applicazione della pluralità di Carte, per come attualmente configurato, vada a collocarsi in un quadro di instabilità difficilmente traducibile in un incremento di livello di tutela dei diritti. Ci si interroga, allora,in prospettiva, sulle strade in teoria percorribili per articolare un sistema europeo di protezione dei diritti scevro da (almeno fisiologici) difetti di coordinamento sia sul piano delle fonti sia sul piano dell’applicazione processuale. In altri termini, si tenta di individuare i presupposti necessari per ridurre ad unità la pluralità di fonti e Corti nell’ottica di un unitario ‘ordinamento’ europeo di protezione dei diritti fondamentali. Ciò, naturalmente, non significa sopprimere l’una o l’altra fonte o, parimenti, l’uno o l’altro giudice, bensì valorizzare il potenziale delle prime e i progressi dei secondi nell’ottica di apprestare un sistema di tutela dei diritti efficace ed efficiente. A tal fine, occorrerebbe superare la logica della definizione ‘bilaterale’ dei rapporti ad oggi predominante, se non esclusiva, nelle occasioni di dialogo, più o meno collaborativo, tra le tre Corti che vede a volte la Corte costituzionale scontrarsi con quella di Strasburgo sulla portata del vincolo conformativo delle sue sentenze definitive, altre volte la Corte nazionale instaurare una ‘trattativa’ con la Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa eurounitaria con i principi costituzionali insopprimibili, altre volte ancora le due Corte sovranazionali operare distinguo nell’interpretazione di una medesima fonte. Occorrerebbe, in definitiva, che la Costituzione, la Convenzione e la Carta di Nizza, unitamente ai loro giudici ‘naturali’, costituissero un ordinamento giuridico unitario in parte qua, privo, dunque, di contraddizioni e dotato di espedienti atti a ricomporre la pluralità delle fonti e dei giudici ad unità.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/140441
URN:NBN:IT:UNINA-140441