Il lavoro trova fondamento in un’idea precisa: la persona rappresenta un valore caratterizzante ogni settore del diritto civile, che permea la struttura dell’ordinamento giuridico italiano orientando gli istituti giuridici verso la tutela della personalità dell’uomo. Con riferimento al rapporto di lavoro, la questione si pone nell’ambito del controllo datoriale sulla prestazione lavorativa che, realizzando un trattamento di dati personali del lavoratore, rappresenta un’invasione della sua sfera personale. Il potere di controllo se da un lato è una naturale esplicazione del ruolo di datore di lavoro, necessario all’interno dell’organizzazione dell’impresa, dall’altro lato è di per sé idoneo ad incidere negativamente sulla persona del lavoratore, con conseguenze che si ripercuotono sia sulla sua vita aziendale che extra aziendale. L’analisi svolta ha l’obiettivo di valutare come il progresso tecnologico si coniughi con il potere di controllo. L’avvento delle nuove tecnologie ha, infatti, generato un utilizzo necessitato e generalizzato degli strumenti informatici di lavoro e di sofisticate tecnologie in ambito produttivo. Ciò ha, da un lato, accresciuto le ipotesi di controllo invasivo e massivo sui dipendenti (accentuando il bisogno di tutela della riservatezza del lavoratore-persona), dall’altro, ha sollevato l’esigenza di un impiego più libero di tali strumenti nelle imprese. In quest’ambito, animato dall’incessante dialettica tra le ragioni della persona del lavoratore e le ragioni dell’impresa, si è resa inevitabile l’integrazione tra le norme a protezione dei lavoratori e la disciplina in materia di diritto alla riservatezza. Viene quindi svolta un’attenta analisi della nuova disciplina dei controlli a distanza di cui all’art. 4 St. lav., del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 e del connesso decreto attuativo n. 101/2018, evidenziandone i pregi ed i difetti. Viene dimostrato come l’odierno quadro normativo sia sbilanciato a favore del datore di lavoro e delle sue ragioni economiche, spostando la tutela sul piano individuale, al momento del contratto di lavoro. Vengono proposte soluzioni che contemperino gli interessi del progresso tecnologico aziendale con i diritti fondamentali del lavoratore-persona, che rendano la tutela del lavoratore più effettiva a partire dal momento di acquisizione di dati sino alla ristorazione del danno da privacy violata patito (qualificato in termini di danno non patrimoniale). La tematica viene approfondita anche relativamente all’Industry 4.0. Il lavoro offre un’interpretazione sulla qualificazione delle macchine intelligenti e dei robot utilizzati in azienda, dimostrando che gli stessi – lungi dall’essere meri esecutori di compiti programmati – rappresentano una forma di “strumenti di controllo”. Il lavoro richiama l’attenzione degli interpreti sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo: nell’ambito dei controlli effettuabili suo lavoratore il sistema di tutele offerto oggi dalla disciplina giuslavoristica non è autosufficiente. Questo deve essere integrato dai principi costituzionali e dai principi in materia di protezione della sfera personale, così cercando di evitare che le ragioni economiche di efficienza tecnologica travalichino il bene più intimo del lavoratore: la sua persona. L’obiettivo cui tendere, la persona, è al tempo stesso la regola giuridica ordinatrice.

Progresso tecnologico e potere di controllo

2018

Abstract

Il lavoro trova fondamento in un’idea precisa: la persona rappresenta un valore caratterizzante ogni settore del diritto civile, che permea la struttura dell’ordinamento giuridico italiano orientando gli istituti giuridici verso la tutela della personalità dell’uomo. Con riferimento al rapporto di lavoro, la questione si pone nell’ambito del controllo datoriale sulla prestazione lavorativa che, realizzando un trattamento di dati personali del lavoratore, rappresenta un’invasione della sua sfera personale. Il potere di controllo se da un lato è una naturale esplicazione del ruolo di datore di lavoro, necessario all’interno dell’organizzazione dell’impresa, dall’altro lato è di per sé idoneo ad incidere negativamente sulla persona del lavoratore, con conseguenze che si ripercuotono sia sulla sua vita aziendale che extra aziendale. L’analisi svolta ha l’obiettivo di valutare come il progresso tecnologico si coniughi con il potere di controllo. L’avvento delle nuove tecnologie ha, infatti, generato un utilizzo necessitato e generalizzato degli strumenti informatici di lavoro e di sofisticate tecnologie in ambito produttivo. Ciò ha, da un lato, accresciuto le ipotesi di controllo invasivo e massivo sui dipendenti (accentuando il bisogno di tutela della riservatezza del lavoratore-persona), dall’altro, ha sollevato l’esigenza di un impiego più libero di tali strumenti nelle imprese. In quest’ambito, animato dall’incessante dialettica tra le ragioni della persona del lavoratore e le ragioni dell’impresa, si è resa inevitabile l’integrazione tra le norme a protezione dei lavoratori e la disciplina in materia di diritto alla riservatezza. Viene quindi svolta un’attenta analisi della nuova disciplina dei controlli a distanza di cui all’art. 4 St. lav., del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 e del connesso decreto attuativo n. 101/2018, evidenziandone i pregi ed i difetti. Viene dimostrato come l’odierno quadro normativo sia sbilanciato a favore del datore di lavoro e delle sue ragioni economiche, spostando la tutela sul piano individuale, al momento del contratto di lavoro. Vengono proposte soluzioni che contemperino gli interessi del progresso tecnologico aziendale con i diritti fondamentali del lavoratore-persona, che rendano la tutela del lavoratore più effettiva a partire dal momento di acquisizione di dati sino alla ristorazione del danno da privacy violata patito (qualificato in termini di danno non patrimoniale). La tematica viene approfondita anche relativamente all’Industry 4.0. Il lavoro offre un’interpretazione sulla qualificazione delle macchine intelligenti e dei robot utilizzati in azienda, dimostrando che gli stessi – lungi dall’essere meri esecutori di compiti programmati – rappresentano una forma di “strumenti di controllo”. Il lavoro richiama l’attenzione degli interpreti sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo: nell’ambito dei controlli effettuabili suo lavoratore il sistema di tutele offerto oggi dalla disciplina giuslavoristica non è autosufficiente. Questo deve essere integrato dai principi costituzionali e dai principi in materia di protezione della sfera personale, così cercando di evitare che le ragioni economiche di efficienza tecnologica travalichino il bene più intimo del lavoratore: la sua persona. L’obiettivo cui tendere, la persona, è al tempo stesso la regola giuridica ordinatrice.
10-dic-2018
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Università degli Studi di Napoli Federico II
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