Un’immagine dell’abuso del diritto è quella del fuoco sotto la cenere perché esprime il pericolo al quale espone legalità e colpevolezza. Sebbene l’ermeneutica penalistica sia vincolata, la materia tributaria rappresenta l’ultimo caso in cui forza normativa dei principi ed interpretazione teleologica hanno consentito incriminazioni in malam partem. Nemmeno la rilevanza costituzionale del bene consente di incriminare l’elusione oltre la riserva di legge: al giudice è vietato “creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge”. Il tema delle infrazioni di origine giurisprudenziale introduce una seconda accezione di legalità come concepita dall’art. 7 CEDU: la norma incriminatrice è valida allorquando - prescindendo dalla fonte - sia accessibile e prevedibile. Di fronte alla sentenza “Dolce e Gabbana” può affermarsi che incriminare l’elusione non è conforme alla legalità costituzionale, perché la commistione tra evasione ed elusione fiscale modifica il tipo in via interpretativa, né convenzionale perché le conseguenze non erano prevedibili quando furono realizzate le operazioni elusive. L’antagonismo delle concezioni di legalità trova soluzione avuto riguardo ai fini di garanzia. Se è contrario alla Costituzione accogliere un’idea di legalità-prevedibilità che prescinda dalla riserva di legge, la finalità di maggior garanzia possibile, esplicitata all’art. 53 della CEDU, non consente alternative alla sinergia: la legalità convenzionale sarà più garantista se integra quella costituzionale. La trasposizione sul piano interno della prevedibilità rileva sul distinto piano della colpevolezza, trova aggancio all’art. 5 c.p. e sposta la questione sulla conoscibilità dell’illecito. Alla rilevanza penale dell’abuso del diritto in materia tributaria ostava anche il principio di colpevolezza non potendosi muovere un rimprovero a fronte di un’ignoranza scusabile. L’affermata irrilevanza penale avrebbe dovuto spegnere definitivamente il fuoco dell’abuso del diritto, se non che alcune posizioni favorevoli al recupero in chiave di artificio espongono ancora il principio di legalità al pericolo di un fuoco sotto la cenere.
Abuso del diritto e repressione penale. Profili di diritto penale sostanziale
2017
Abstract
Un’immagine dell’abuso del diritto è quella del fuoco sotto la cenere perché esprime il pericolo al quale espone legalità e colpevolezza. Sebbene l’ermeneutica penalistica sia vincolata, la materia tributaria rappresenta l’ultimo caso in cui forza normativa dei principi ed interpretazione teleologica hanno consentito incriminazioni in malam partem. Nemmeno la rilevanza costituzionale del bene consente di incriminare l’elusione oltre la riserva di legge: al giudice è vietato “creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge”. Il tema delle infrazioni di origine giurisprudenziale introduce una seconda accezione di legalità come concepita dall’art. 7 CEDU: la norma incriminatrice è valida allorquando - prescindendo dalla fonte - sia accessibile e prevedibile. Di fronte alla sentenza “Dolce e Gabbana” può affermarsi che incriminare l’elusione non è conforme alla legalità costituzionale, perché la commistione tra evasione ed elusione fiscale modifica il tipo in via interpretativa, né convenzionale perché le conseguenze non erano prevedibili quando furono realizzate le operazioni elusive. L’antagonismo delle concezioni di legalità trova soluzione avuto riguardo ai fini di garanzia. Se è contrario alla Costituzione accogliere un’idea di legalità-prevedibilità che prescinda dalla riserva di legge, la finalità di maggior garanzia possibile, esplicitata all’art. 53 della CEDU, non consente alternative alla sinergia: la legalità convenzionale sarà più garantista se integra quella costituzionale. La trasposizione sul piano interno della prevedibilità rileva sul distinto piano della colpevolezza, trova aggancio all’art. 5 c.p. e sposta la questione sulla conoscibilità dell’illecito. Alla rilevanza penale dell’abuso del diritto in materia tributaria ostava anche il principio di colpevolezza non potendosi muovere un rimprovero a fronte di un’ignoranza scusabile. L’affermata irrilevanza penale avrebbe dovuto spegnere definitivamente il fuoco dell’abuso del diritto, se non che alcune posizioni favorevoli al recupero in chiave di artificio espongono ancora il principio di legalità al pericolo di un fuoco sotto la cenere.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/142161
urn:nbn:it:unibo-21525