Che la Corte costituzionale debba essere organo indipendente ed imparziale è esigenza che emerge già dalle norme che ne individuano la composizione ed il funzionamento, a partire dalle tracce dettate dagli artt. 135 e 137 Cost. le leggi costituzionali 1/48 e 1/53, sino alle disposizioni contenute nella legge 87 del 1953. Che tale imparzialità possa, però, dirsi integralmente realizzata solo attraverso questi presupposti è affermazione che si intende sottoporre a verifica, in ragione del tipo di attività che la Corte svolge e che, si può ormai riconoscere, ha carattere spiccatamente giurisdizionale. L'attività giurisdizionale ordinaria, sotto tale profilo, conosce infatti gli istituti della astensione e ricusazione del giudice, che invece non possono trovare applicazione nel processo costituzionale, alla luce di quanto disposto dal nuovo art. 29 delle norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte. Nel tentativo di comprendere se si possa considerare necessario, o quantomeno opportuno, ricorrere agli strumenti di astensione e ricusazione anche nella sede del giudizio costituzionale si intende verificare se la scelta compiuta dalla Corte con questa disposizione autodeterminata non finisca per inficiarne la garanzia di imparzialità, circostanza che dovrà essere valutata in particolare modo alla luce sia del tipo di fonte utilizzato sia dei principi sovranazionali dettati in materia di giusto processo dall'art. 6§1 della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, anche attraverso spunti forniti dalle esperienze di altri ordinamenti europei.
L'astensione e la ricusazione quali strumenti per la realizzazione dell'imparzialità del giudice costituzionale
MAGRINI, VERONICA
2016
Abstract
Che la Corte costituzionale debba essere organo indipendente ed imparziale è esigenza che emerge già dalle norme che ne individuano la composizione ed il funzionamento, a partire dalle tracce dettate dagli artt. 135 e 137 Cost. le leggi costituzionali 1/48 e 1/53, sino alle disposizioni contenute nella legge 87 del 1953. Che tale imparzialità possa, però, dirsi integralmente realizzata solo attraverso questi presupposti è affermazione che si intende sottoporre a verifica, in ragione del tipo di attività che la Corte svolge e che, si può ormai riconoscere, ha carattere spiccatamente giurisdizionale. L'attività giurisdizionale ordinaria, sotto tale profilo, conosce infatti gli istituti della astensione e ricusazione del giudice, che invece non possono trovare applicazione nel processo costituzionale, alla luce di quanto disposto dal nuovo art. 29 delle norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte. Nel tentativo di comprendere se si possa considerare necessario, o quantomeno opportuno, ricorrere agli strumenti di astensione e ricusazione anche nella sede del giudizio costituzionale si intende verificare se la scelta compiuta dalla Corte con questa disposizione autodeterminata non finisca per inficiarne la garanzia di imparzialità, circostanza che dovrà essere valutata in particolare modo alla luce sia del tipo di fonte utilizzato sia dei principi sovranazionali dettati in materia di giusto processo dall'art. 6§1 della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, anche attraverso spunti forniti dalle esperienze di altri ordinamenti europei.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/142869
URN:NBN:IT:UNIPI-142869