L’attività di ricerca ha avuto ad oggetto il tentativo di comprendere quali fatti modificativi-impeditivi-estintivi siano rilevabili ex officio e quali eccezioni, al contrario, possano essere proposte soltanto dalle parti. Il nostro ordinamento conosce un vasto novero di eccezioni in senso stretto tipizzate, un numero ben inferiore di eccezioni in senso lato ex lege e una quantità ben maggiore di eccezioni la cui natura non è chiarita dalla legge. L’art. 112 c.p.c. (“Il giudice […] non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalla parti”) fonda la distinzione fra eccezioni in senso stretto e in senso lato, senza però fornire una limpida regola discretiva. A fronte di variegate posizioni dottrinali, la questione ha trovato una sistemazione nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha progressivamente affermato che le eccezioni sono sempre da intendersi in senso lato, tranne il caso in cui sia lo stesso legislatore a qualificarle diversamente o quando il fatto costituente l’eccezione corrisponda all’esercizio di un diritto potestativo riservato -in via di azione- all’esclusiva iniziativa di parte. Nella ricerca, tale ricostruzione è stata sottoposta a parziale revisione critica e si è approfondita la possibilità di determinare la rilevabilità di una eccezione in base alla conformazione dell’effetto sul piano sostanziale. E in tal senso, l’esito del percorso di ricerca è che deve essere valorizzata la circostanza che per le fattispecie classiche di eccezione in senso stretto (in via esemplificativa di prescrizione, di compensazione, di inadempimento, di beneficio d’escussione) la legge prevede una peculiare regola in forza della quale la spontanea attuazione dell’obbligo da parte del debitore non è esclusa dall’effetto estintivo-impeditivo-modificativo.
Del rilevabile d'ufficio in materia contrattuale
DE GAUDIO, LEONARDO
2017
Abstract
L’attività di ricerca ha avuto ad oggetto il tentativo di comprendere quali fatti modificativi-impeditivi-estintivi siano rilevabili ex officio e quali eccezioni, al contrario, possano essere proposte soltanto dalle parti. Il nostro ordinamento conosce un vasto novero di eccezioni in senso stretto tipizzate, un numero ben inferiore di eccezioni in senso lato ex lege e una quantità ben maggiore di eccezioni la cui natura non è chiarita dalla legge. L’art. 112 c.p.c. (“Il giudice […] non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalla parti”) fonda la distinzione fra eccezioni in senso stretto e in senso lato, senza però fornire una limpida regola discretiva. A fronte di variegate posizioni dottrinali, la questione ha trovato una sistemazione nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha progressivamente affermato che le eccezioni sono sempre da intendersi in senso lato, tranne il caso in cui sia lo stesso legislatore a qualificarle diversamente o quando il fatto costituente l’eccezione corrisponda all’esercizio di un diritto potestativo riservato -in via di azione- all’esclusiva iniziativa di parte. Nella ricerca, tale ricostruzione è stata sottoposta a parziale revisione critica e si è approfondita la possibilità di determinare la rilevabilità di una eccezione in base alla conformazione dell’effetto sul piano sostanziale. E in tal senso, l’esito del percorso di ricerca è che deve essere valorizzata la circostanza che per le fattispecie classiche di eccezione in senso stretto (in via esemplificativa di prescrizione, di compensazione, di inadempimento, di beneficio d’escussione) la legge prevede una peculiare regola in forza della quale la spontanea attuazione dell’obbligo da parte del debitore non è esclusa dall’effetto estintivo-impeditivo-modificativo.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/143268
URN:NBN:IT:UNIPI-143268