La presente ricerca si sofferma sul principio servitus in faciendo consistere nequit in diritto romano e nella tradizione romanistica. Attraverso l’analisi delle fonti romane la refectio parietis nella servitus oneris ferendi è stata ricondotta all’archetipo dell’onere reale. I giureconsulti romani, dunque, considerarono ammissibili situazioni in cui un facere poteva costituire il contenuto di un diritto reale ove arrecasse una utilitas obiettiva. Alla luce di queste considerazioni l’analisi è proseguita con un breve excursus relativo all’onere reale nel diritto intermedio. La tematica è stata poi esaminata tenendo presenti le conquiste della Rivoluzione francese in tema di diritti reali trasfuse nel Code civil, nei codici degli Stati preunitari, nel primo Codice civile, in quello attualmente vigente e nei codici europei che sulla materia seguono il modello francese. Si è dimostrato, quindi, come il principio servitus in faciendo consistere nequit, lungi dall’essere una consolidata regola derivante dal diritto romano, costituisca invece un dogma, insieme a quello del numerus clausus dei diritti reali, che si è sviluppato a seguito delle rivendicazioni dei rivoluzionari francesi tese all’affermazione della pienezza del diritto di proprietà. Peraltro, attraverso l’analisi di alcune importanti sentenze, è stato dimostrato come una parte della giurisprudenza avesse ricondotto determinati casi alla categoria degli oneri reali. Per concludere, si è dunque sottolineato come in determinate situazioni, e sempre tenendo ben presente il limite costituito dall’utilitas, sia possibile ammettere onera in faciendo ogni qual volta la prassi lo richieda.

Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica

2019

Abstract

La presente ricerca si sofferma sul principio servitus in faciendo consistere nequit in diritto romano e nella tradizione romanistica. Attraverso l’analisi delle fonti romane la refectio parietis nella servitus oneris ferendi è stata ricondotta all’archetipo dell’onere reale. I giureconsulti romani, dunque, considerarono ammissibili situazioni in cui un facere poteva costituire il contenuto di un diritto reale ove arrecasse una utilitas obiettiva. Alla luce di queste considerazioni l’analisi è proseguita con un breve excursus relativo all’onere reale nel diritto intermedio. La tematica è stata poi esaminata tenendo presenti le conquiste della Rivoluzione francese in tema di diritti reali trasfuse nel Code civil, nei codici degli Stati preunitari, nel primo Codice civile, in quello attualmente vigente e nei codici europei che sulla materia seguono il modello francese. Si è dimostrato, quindi, come il principio servitus in faciendo consistere nequit, lungi dall’essere una consolidata regola derivante dal diritto romano, costituisca invece un dogma, insieme a quello del numerus clausus dei diritti reali, che si è sviluppato a seguito delle rivendicazioni dei rivoluzionari francesi tese all’affermazione della pienezza del diritto di proprietà. Peraltro, attraverso l’analisi di alcune importanti sentenze, è stato dimostrato come una parte della giurisprudenza avesse ricondotto determinati casi alla categoria degli oneri reali. Per concludere, si è dunque sottolineato come in determinate situazioni, e sempre tenendo ben presente il limite costituito dall’utilitas, sia possibile ammettere onera in faciendo ogni qual volta la prassi lo richieda.
12-apr-2019
Università degli Studi di Bologna
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Il%20principio%20servitus%20in%20faciendo%20consistere%20nequit%20e%20la%20categoria%20dell%E2%80%99onere%20reale%20nella%20tradizione%20romanistica.pdf

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