Il presente elaborato di taglio comparatistico riguarda i principi applicabili al giudizio di non evidenza nella prospettiva statunitense, cinese, europea e in particolare italiana. L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale nei tre sistemi analizzati mostra come siano stati progressivamente abbandonati (seppur in termini non del tutto espliciti nel sistema cinese), il requisito del progresso tecnico, inteso come indice autonomo di brevettabilità, e la valorizzazione di un profilo di meritevolezza dell’invenzione, con la conseguente necessità di ricercare altrove un parametro oggettivo di brevettabilità che consenta di individuare ciò che è davvero nuovo ed inventivo e dunque meritevole di tutela brevettuale. Alcuni profili di differenziazione permangono, in relazione al ruolo che nell’ambito del giudizio di non evidenza viene svolto dal problema tecnico oggettivo che l’invenzione risolve e nel peso da attribuire ai cosiddetti indizi di non evidenza, che nella prospettiva europea sembrano avere un ruolo più marginale rispetto a quello attribuito, ad esempio, dalla giurisprudenza federale statunitense, potendo solo fornire argomenti di supporto rispetto al carattere concludente dei suggerimenti (pointers), laddove una serie di elementi estrinseci siano in grado di per sé di confermare o contraddire la tesi secondo cui il suggerimento sarebbe stato in effetti pronto per essere colto, e comunque solo in quanto valgano a raffigurare in effetti la situazione in cui si trovava l’esperto del ramo al momento in cui la domanda di brevetto è stata presentata.

L’attività inventiva: un’analisi comparatistica del giudizio di non evidenza in Cina, Stati Uniti ed Europa

2017

Abstract

Il presente elaborato di taglio comparatistico riguarda i principi applicabili al giudizio di non evidenza nella prospettiva statunitense, cinese, europea e in particolare italiana. L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale nei tre sistemi analizzati mostra come siano stati progressivamente abbandonati (seppur in termini non del tutto espliciti nel sistema cinese), il requisito del progresso tecnico, inteso come indice autonomo di brevettabilità, e la valorizzazione di un profilo di meritevolezza dell’invenzione, con la conseguente necessità di ricercare altrove un parametro oggettivo di brevettabilità che consenta di individuare ciò che è davvero nuovo ed inventivo e dunque meritevole di tutela brevettuale. Alcuni profili di differenziazione permangono, in relazione al ruolo che nell’ambito del giudizio di non evidenza viene svolto dal problema tecnico oggettivo che l’invenzione risolve e nel peso da attribuire ai cosiddetti indizi di non evidenza, che nella prospettiva europea sembrano avere un ruolo più marginale rispetto a quello attribuito, ad esempio, dalla giurisprudenza federale statunitense, potendo solo fornire argomenti di supporto rispetto al carattere concludente dei suggerimenti (pointers), laddove una serie di elementi estrinseci siano in grado di per sé di confermare o contraddire la tesi secondo cui il suggerimento sarebbe stato in effetti pronto per essere colto, e comunque solo in quanto valgano a raffigurare in effetti la situazione in cui si trovava l’esperto del ramo al momento in cui la domanda di brevetto è stata presentata.
31-mag-2017
Italiano
Patent
Phosita
Closet prior art
Graham factors
Galli, Cesare
Università degli Studi di Parma
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/146287
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPR-146287