Animata dalla volontà di decongestionare il carico giudiziario, la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) ha introdotto l’art. 162 ter c.p., recante una generale causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, della quale può beneficiare l’imputato che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di prime cure, abbia risarcito il danno cagionato e neutralizzato gli effetti negativi della propria attività illecita. Il presente lavoro intende riflettere, da un lato, sulle reali potenzialità deflative dell’istituto e, dall’altro, sulla possibilità di ascrivere lo stesso al paradigma della restorative justice, rispetto alla quale esiste una indubbia assonanza terminologica. Diversamente da quanto avvenuto in occasione dell’introduzione vuoi della sospensione del procedimento con messa alla prova vuoi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore non ha abbinato all’istituto una disciplina processuale, suscitando non poche criticità applicative. L’elaborato tenta allora di ricostruire le scansioni procedurali del nuovo meccanismo a efficacia estintiva, prendendo le mosse dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sorti a proposito dell’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale rappresenta l’antecedente storico dell’art. 162 ter c.p. Da ultimo, viene preso in considerazione il micro-sistema di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che offre alla persona giuridica svariate occasioni per porre in essere un contegno virtuoso post factum, garantendogli, come contropartita, un sollievo sanzionatorio o cautelare. Tale tratto caratterizzante ha indotto altresì a riflettere sull’opportunità che le occasioni di ravvedimento già previste dal rito de societate sortiscano il più allettante effetto della estinzione del reato, sul modello di quanto ormai avviene nel procedimento ordinario.
Le condotte riparatorie nel processo penale: tra deflazione e restorative justice
2021
Abstract
Animata dalla volontà di decongestionare il carico giudiziario, la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) ha introdotto l’art. 162 ter c.p., recante una generale causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, della quale può beneficiare l’imputato che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di prime cure, abbia risarcito il danno cagionato e neutralizzato gli effetti negativi della propria attività illecita. Il presente lavoro intende riflettere, da un lato, sulle reali potenzialità deflative dell’istituto e, dall’altro, sulla possibilità di ascrivere lo stesso al paradigma della restorative justice, rispetto alla quale esiste una indubbia assonanza terminologica. Diversamente da quanto avvenuto in occasione dell’introduzione vuoi della sospensione del procedimento con messa alla prova vuoi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore non ha abbinato all’istituto una disciplina processuale, suscitando non poche criticità applicative. L’elaborato tenta allora di ricostruire le scansioni procedurali del nuovo meccanismo a efficacia estintiva, prendendo le mosse dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sorti a proposito dell’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale rappresenta l’antecedente storico dell’art. 162 ter c.p. Da ultimo, viene preso in considerazione il micro-sistema di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che offre alla persona giuridica svariate occasioni per porre in essere un contegno virtuoso post factum, garantendogli, come contropartita, un sollievo sanzionatorio o cautelare. Tale tratto caratterizzante ha indotto altresì a riflettere sull’opportunità che le occasioni di ravvedimento già previste dal rito de societate sortiscano il più allettante effetto della estinzione del reato, sul modello di quanto ormai avviene nel procedimento ordinario.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/148807
URN:NBN:IT:UNIPR-148807