Il problema della governance bancaria è un argomento tradizionale del diritto commerciale, cui sono stati dedicati numerosi contributi anche in tempi recenti, soprattutto in ragione delle note vicende legate all’attuale crisi finanziaria (e non è nemmeno sfuggita all’attenzione della dottrina la correlazione tra tale delicata problematica e i plurimi interessi pubblicistici, sovente di rilievo anche costituzionale, ad essa connessi, a partire dai principi enunciati dagli artt. 41 e 47 Cost.). Sul versante giuspubblicistico, d’altro canto, l’attenzione dedicata alla tematica della governance bancaria è stata sinora coltivata in un’ottica prevalentemente amministrativistica (con particolare riferimento ai poteri normativi della Banca d’Italia), laddove gli approfondimenti più specifici da parte dei cultori del diritto costituzionale (nella sua parte “sostanziale”) si sono finora concentrati per lo più sul “consumo finanziario”. La situazione sopra descritta evidenzia come il coordinamento tra diritto commerciale e diritto costituzionale, nella materia de qua, presenti ancora ampi e fruttuosi margini di approfondimento. In particolare, parrebbe della massima utilità esaminare più attentamente l’interazione tra le suddette branche dell’ordinamento giuridico, in una prospettiva coordinata, con riferimento al governo delle banche quale strumento – se ben predisposto e attuato – di efficiente tutela del consumatore nella sua veste di utente dei servizi bancari (ovvero, lato sensu, finanziari). Sinora, infatti, mentre gli studiosi di diritto commerciale solo sporadicamente sembrano trattare i risvolti giuspubblicistici nei loro elementi di dettaglio, le analisi dei costituzionalisti, dal loro canto, appaiono quasi sempre troppo astratte per poter essere utilmente impiegate nella soluzione dei problemi emergenti nella concreta pratica giuridica. Assunto, questo, che parrebbe trovare una significativa conferma (e un rilevante “banco di prova”) proprio con riferimento al dovere degli amministratori degli enti creditizi di (diligentemente) agire in modo informato e approvare / definire / salvaguardare adeguati assetti societari (inclusivi del sistema dei controlli interni) nell’ambito del modello d’amministrazione cd. “tradizionale” della (singola e non quotata) società per azioni. Pertanto, in un’ottica constitutional oriented (secondo la quale l’ordinamento nazionale – civilistico e bancario – verrà approfondito per far emergere valori costituzionali) verrà condotta un’analisi che condurrà (anche) a: - riflettere in ordine al fondamento nella Costituzione delle specifiche regole previste dalla Banca d’Italia (nelle sue Disposizioni di vigilanza per le banche, oggi aggiornate al mese di settembre 2020) in ordine al governo societario, nonché alla possibile loro qualificazione in termini di strumento di tutela dell’interesse pubblicistico sotteso all’esercizio dell’attività bancaria; - comparare, nell’ottica di progressiva attuazione/specificazione del dettato costituzionale sopra delineato, i doveri degli amministratori di banche (di – diligentemente – agire in modo informato e definire / approvare / salvaguardare adeguati assetti societari, inclusi del sistema dei controlli interni) che abbiano adottato il modello di amministrazione cd. “tradizionale” con quelli dell’organo amministrativo delle (singole e non quotate) società azionarie non svolgenti attività creditizia e, come tali, soggetti alla disciplina ordinaria; - interrogarsi in un’ottica giuspubblicistica sugli effetti, nel concreto operare della governance bancaria, della peculiare disciplina di settore, che (proprio specificamente in ragione degli interessi collettivi ad essa sottesi) è connotata (seppur legittimamente da un punto di vista constitutional oriented) da un significativo distacco dalla normativa comune.

Banche e Costituzione. L'influenza dell'interesse pubblico sulla governance bancaria

2021

Abstract

Il problema della governance bancaria è un argomento tradizionale del diritto commerciale, cui sono stati dedicati numerosi contributi anche in tempi recenti, soprattutto in ragione delle note vicende legate all’attuale crisi finanziaria (e non è nemmeno sfuggita all’attenzione della dottrina la correlazione tra tale delicata problematica e i plurimi interessi pubblicistici, sovente di rilievo anche costituzionale, ad essa connessi, a partire dai principi enunciati dagli artt. 41 e 47 Cost.). Sul versante giuspubblicistico, d’altro canto, l’attenzione dedicata alla tematica della governance bancaria è stata sinora coltivata in un’ottica prevalentemente amministrativistica (con particolare riferimento ai poteri normativi della Banca d’Italia), laddove gli approfondimenti più specifici da parte dei cultori del diritto costituzionale (nella sua parte “sostanziale”) si sono finora concentrati per lo più sul “consumo finanziario”. La situazione sopra descritta evidenzia come il coordinamento tra diritto commerciale e diritto costituzionale, nella materia de qua, presenti ancora ampi e fruttuosi margini di approfondimento. In particolare, parrebbe della massima utilità esaminare più attentamente l’interazione tra le suddette branche dell’ordinamento giuridico, in una prospettiva coordinata, con riferimento al governo delle banche quale strumento – se ben predisposto e attuato – di efficiente tutela del consumatore nella sua veste di utente dei servizi bancari (ovvero, lato sensu, finanziari). Sinora, infatti, mentre gli studiosi di diritto commerciale solo sporadicamente sembrano trattare i risvolti giuspubblicistici nei loro elementi di dettaglio, le analisi dei costituzionalisti, dal loro canto, appaiono quasi sempre troppo astratte per poter essere utilmente impiegate nella soluzione dei problemi emergenti nella concreta pratica giuridica. Assunto, questo, che parrebbe trovare una significativa conferma (e un rilevante “banco di prova”) proprio con riferimento al dovere degli amministratori degli enti creditizi di (diligentemente) agire in modo informato e approvare / definire / salvaguardare adeguati assetti societari (inclusivi del sistema dei controlli interni) nell’ambito del modello d’amministrazione cd. “tradizionale” della (singola e non quotata) società per azioni. Pertanto, in un’ottica constitutional oriented (secondo la quale l’ordinamento nazionale – civilistico e bancario – verrà approfondito per far emergere valori costituzionali) verrà condotta un’analisi che condurrà (anche) a: - riflettere in ordine al fondamento nella Costituzione delle specifiche regole previste dalla Banca d’Italia (nelle sue Disposizioni di vigilanza per le banche, oggi aggiornate al mese di settembre 2020) in ordine al governo societario, nonché alla possibile loro qualificazione in termini di strumento di tutela dell’interesse pubblicistico sotteso all’esercizio dell’attività bancaria; - comparare, nell’ottica di progressiva attuazione/specificazione del dettato costituzionale sopra delineato, i doveri degli amministratori di banche (di – diligentemente – agire in modo informato e definire / approvare / salvaguardare adeguati assetti societari, inclusi del sistema dei controlli interni) che abbiano adottato il modello di amministrazione cd. “tradizionale” con quelli dell’organo amministrativo delle (singole e non quotate) società azionarie non svolgenti attività creditizia e, come tali, soggetti alla disciplina ordinaria; - interrogarsi in un’ottica giuspubblicistica sugli effetti, nel concreto operare della governance bancaria, della peculiare disciplina di settore, che (proprio specificamente in ragione degli interessi collettivi ad essa sottesi) è connotata (seppur legittimamente da un punto di vista constitutional oriented) da un significativo distacco dalla normativa comune.
2021
Italiano
Costituzione
Governance
Banche
Amministratori
Pedrini, Federico
Università degli Studi di Parma
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/149879
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPR-149879