La tesi approfondisce lo status della protezione giuridica del paesaggio nei due Paesi. Il livello costituzionale di tutela è più anziano e specifico in Italia, più recente e sull’ambiente in generale in Francia. Quanto alla legislazione ordinaria, oltralpe si ritrova una molteplicità di istituti di protezione, differenti a secondo del bene o territorio considerato. Eccessivi gli strumenti amministrativo/urbanistici, che spesso assicurano una tutela solo formale ed ingenerano incertezza. Per alcuni beni o zone, tuttavia, la protezione è elevata, come per quelle di competenza degli “Architectes des Bâtiments” e per il litorale. Importante il ruolo dei giudici amministrativi. In Italia, invece, gli istituti fondamentali (vincolo, la pianificazione ed autorizzazione) operano in maniera generalizzata per beni e territori protetti. La pianificazione è stata poco e male attuata, mentre l’autorizzazione utilizzata dalle regioni con estrema disinvoltura. Tuttavia, emerge nei due Paesi un vero e proprio diritto al paesaggio. Nelle conclusioni si prospetta tra altro, per la Francia, un sistema di autorizzazioni specifico, la riduzione dei documenti urbanistici/ambientali, l’introduzione di disciplina più vincolante ed una specifica pianificazione. Per l’Italia opportuna l’attuazione della pianificazione paesaggistica o, ancora meglio, la pianificazione del paesaggio unificata a quella urbanistica locale, creando quel coordinamento ancora assente. Inoltre si ipotizza che l’autorizzazione divenga di competenza esclusivamente statale. L’insieme delle norme potrebbe assurgere al rango di “demanio del paesaggio”, da intendersi non come regime proprietario bensì statuto vincolante per beni di inestimabile valore e di utilità sotto molteplici profili
La protezione giuridica del paesaggio in Italia e in Francia
2014
Abstract
La tesi approfondisce lo status della protezione giuridica del paesaggio nei due Paesi. Il livello costituzionale di tutela è più anziano e specifico in Italia, più recente e sull’ambiente in generale in Francia. Quanto alla legislazione ordinaria, oltralpe si ritrova una molteplicità di istituti di protezione, differenti a secondo del bene o territorio considerato. Eccessivi gli strumenti amministrativo/urbanistici, che spesso assicurano una tutela solo formale ed ingenerano incertezza. Per alcuni beni o zone, tuttavia, la protezione è elevata, come per quelle di competenza degli “Architectes des Bâtiments” e per il litorale. Importante il ruolo dei giudici amministrativi. In Italia, invece, gli istituti fondamentali (vincolo, la pianificazione ed autorizzazione) operano in maniera generalizzata per beni e territori protetti. La pianificazione è stata poco e male attuata, mentre l’autorizzazione utilizzata dalle regioni con estrema disinvoltura. Tuttavia, emerge nei due Paesi un vero e proprio diritto al paesaggio. Nelle conclusioni si prospetta tra altro, per la Francia, un sistema di autorizzazioni specifico, la riduzione dei documenti urbanistici/ambientali, l’introduzione di disciplina più vincolante ed una specifica pianificazione. Per l’Italia opportuna l’attuazione della pianificazione paesaggistica o, ancora meglio, la pianificazione del paesaggio unificata a quella urbanistica locale, creando quel coordinamento ancora assente. Inoltre si ipotizza che l’autorizzazione divenga di competenza esclusivamente statale. L’insieme delle norme potrebbe assurgere al rango di “demanio del paesaggio”, da intendersi non come regime proprietario bensì statuto vincolante per beni di inestimabile valore e di utilità sotto molteplici profiliFile | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/152498
URN:NBN:IT:UNIPI-152498