Il processo tributario si estingue per rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere. I tre istituti sono stati regolamentari dal vigente decreto legislativo sul processo tributario agli articoli 44, 45 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L’art. 44, rubricato “rinuncia al ricorso”, tratta la fattispecie estintiva del processo tributario dovuta alla volontà del ricorrente stesso, che in corso di giudizio decida di abbandonare la lite; la normativa processuale tributaria in argomento, come sostenuto anche nella relazione governativa al decreto delegato, ricalca la disciplina processuale civilistica della rinuncia agli atti del giudizio. Nel processo civile si è soliti contrapporre alla rinuncia agli atti la rinuncia all’azione, ove la prima opera su un piano strettamente processuale, mentre la seconda ha riguardo al diritto sostanziale conteso; nel processo tributario tale distinzione risulta piuttosto evanescente, dati i ristretti termini decadenziali previsti ex lege per adire il giudice tributario. L’art. 45 tratta dell’estinzione del processo tributario dovuta alla inattività delle parti, ovvero le ipotesi in cui al mancato compimento di determinati atti di impulso processuale la legge fa discendere la carenza di interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. Di particolare rilievo nell’ambito del processo tributario è la questione della riproponibilità dell’azione dopo l’estinzione del processo, che in linea di massima deve escludersi, non solo per l’assenza di una norma che stabilisca che l’estinzione del processo non estingue l’azione (come previsto per il processo civile), ma anche per le caratteristiche proprie e la struttura impugnatoria del rito tributario. Infine, l’art. 46 disciplina l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, che nell’ambito del processo tributario vede istituti peculiari in cui la fattispecie è integrata, in particolare, la definizione delle liti ex lege (c.d condoni delle liti tributarie), l’autotutela e la conciliazione giudiziale.

L'estinzione del processo tributario

2010

Abstract

Il processo tributario si estingue per rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere. I tre istituti sono stati regolamentari dal vigente decreto legislativo sul processo tributario agli articoli 44, 45 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L’art. 44, rubricato “rinuncia al ricorso”, tratta la fattispecie estintiva del processo tributario dovuta alla volontà del ricorrente stesso, che in corso di giudizio decida di abbandonare la lite; la normativa processuale tributaria in argomento, come sostenuto anche nella relazione governativa al decreto delegato, ricalca la disciplina processuale civilistica della rinuncia agli atti del giudizio. Nel processo civile si è soliti contrapporre alla rinuncia agli atti la rinuncia all’azione, ove la prima opera su un piano strettamente processuale, mentre la seconda ha riguardo al diritto sostanziale conteso; nel processo tributario tale distinzione risulta piuttosto evanescente, dati i ristretti termini decadenziali previsti ex lege per adire il giudice tributario. L’art. 45 tratta dell’estinzione del processo tributario dovuta alla inattività delle parti, ovvero le ipotesi in cui al mancato compimento di determinati atti di impulso processuale la legge fa discendere la carenza di interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. Di particolare rilievo nell’ambito del processo tributario è la questione della riproponibilità dell’azione dopo l’estinzione del processo, che in linea di massima deve escludersi, non solo per l’assenza di una norma che stabilisca che l’estinzione del processo non estingue l’azione (come previsto per il processo civile), ma anche per le caratteristiche proprie e la struttura impugnatoria del rito tributario. Infine, l’art. 46 disciplina l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, che nell’ambito del processo tributario vede istituti peculiari in cui la fattispecie è integrata, in particolare, la definizione delle liti ex lege (c.d condoni delle liti tributarie), l’autotutela e la conciliazione giudiziale.
23-dic-2010
Italiano
Batistoni Ferrara, Franco
Cordeiro Guerra, Roberto
Zumpano, Maria Angela
Università degli Studi di Pisa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/153201
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPI-153201