Article 104 of Italian Code of Criminal Procedure regulates the right to comunicate with a lawyer when the accused person is deprived of his liberty. The relationship between the right and its derogations is formally strict in terms of rule and exception. Only when excpetional circumstances occur it is possible to delay the contact between the suspect and his lawyer. Moreover, after a recent reform, derogations are limited only to certain serious criminal offences. For what is most important to the present purposes, the Directive 2013/48/UE ensures the right of access to a lawyer and provides that any accused person has the right to meet and communicate with a lawyer without undue delay after deprivation of liberty. Only some compelling reasons may allow temporary derogation to this right, such as the need of immediate action by the investigating authorities in order to prevent substantial jeopardy to criminal proceedings. When transposing the Directive, Italian legislator did not amend Art. 104. From a formal point of view, indeed, the internal level of protection of defense rights is compliant with European provisions. However, the Directive focuses on the effective aspects of the right of access to a lawyer and thus Italian legislator should have act differently. Italian Courts, indeed, interpreting Art. 104.3, literally overturn the relation of rule/exception formally existing between right to communicate with the lawyer and its derogations. Even if Directive 2013/48/UE is anything but ambitious to certain extent, to other extent it offers a greater protection if compared with Italian legal order. The thesis critically addresses the single aspects in which Italian provisions seem to breach European legislation. The attention is then drawn to the remedies offered by EU legal order to address inconsistencies between a Directive and a national provision. Besides infringement procedure, extrema ratio of EU legal order, it is specifically considered the possibility to interpret Italian provisions in a way consistent with EU Directive. Through consistent interpretation a number of analyzed issues can be solved. With regard to other issues, instead, the possibility to offer a consistent interpretation is not allowed because of the need to respect the rule of law principle, according to which no interpretation can overcome the literal meaning of a legislative provision. The only chance to solve the contrasts between EU norms and national law is thus to bring the issue before Italian Constitutional Court, which might declare the unconstitutionality of the internal provision because of the breach of Art. 11 and 117 of the Constitution.

La materia dei colloqui dell’imputato in vinculis col difensore è disciplinata dall’art. 104 c.p.p. La disposizione regolamenta in termini formalmente rigorosi il rapporto di regola/eccezione che sussiste, rispettivamente, tra il diritto ai colloqui ed il suo differimento. Più nel dettaglio, solo specifiche ed eccezionali ragioni di cautela legittimano la dilazione del diritto di conferire col difensore. A seguito della riforma Orlando, peraltro, la deroga riguarda solo talune gravi forme di criminalità. L’interesse per le questioni sottese alla disciplina dei colloqui dell’indagato in vinculis si rinnova alla luce della direttiva n. 48 del 2013, che disciplina, per quanto ai presenti fini principalmente rileva, il diritto di accesso al difensore. La normativa europea attribuisce all’indagato in vinculis il diritto di incontrare in privato e di comunicare riservatamente col proprio legale, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Alcuni motivi imperativi possono giustificare una deroga temporanea a tale diritto, tra cui la «necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». Nel recepire la direttiva il legislatore non è intervenuto sull’art. 104. A livello astratto, in effetti, l’ordinamento nazionale risulta conforme agli obblighi europei. Tuttavia, alla luce dell’importanza riservata dalla direttiva all’effettività dei diritti in essa contemplati, l’atteggiamento del legislatore avrebbe dovuto essere diverso. Le letture giurisprudenziali della clausola derogatoria prevista dall’art. 104 sovvertono infatti, in maniera del tutto evidente, il rapporto di regola/eccezione tra esercizio immediato del diritto ai colloqui e sua dilazione. La direttiva n. 48 del 2013 (nonostante per alcuni aspetti sia deludente e forse addirittura al di sotto del livello di tutela apprestato dall’ordinamento CEDU) sotto determinati profili offre al diritto di difesa un livello di tutela più elevato rispetto all’ordinamento interno. Il lavoro di tesi si incentra sulla disamina dei vari aspetti di difformità tra livelli di garanzia nell’ordinamento interno e sovranazionale, per poi focalizzare l’attenzione sui rimedi posti dal diritto UE per risolvere i contrasti tra la norma nazionale ed europea. Oltre alla strada della procedura d’infrazione, extrema ratio dell’ordinamento europeo, si valuta in particolare la percorribilità dell’interpretazione conforme. Tale strumento esegetico consente di risolvere solo talune delle antinomie individuate. Rispetto ad altri profili, invece, i deficit di tutela sussistenti a livello nazionale non possono essere risolti ricorrendo all’esegesi conforme alla direttiva. Vi osta il tenore letterale delle disposizioni interne. Il primo limite dell’interpretazione conforme va infatti individuato nel divieto di giungere ad esegesi contra legem, poiché altrimenti l’attività ermeneutica si tradurrebbe in una vera e propria normazione mascherata. Nonostante determinati esiti interpretativi permettano di garantire l’effettività del diritto di difesa, non possono raggiungersi sacrificando il valore della legalità. Data l’impraticabilità dell’interpretazione conforme, la sola alternativa per risolvere i contrasti tra norma interna ed europea rimane la sottoposizione di una questione di costituzionalità alla Consulta. La disposizione italiana non in linea con quella della direttiva, infatti, si pone in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

La presa di contatto tra difensore e imputato in vinculis alla luce della direttiva 2013/48/UE

CUNEO, Valentina
2018

Abstract

Article 104 of Italian Code of Criminal Procedure regulates the right to comunicate with a lawyer when the accused person is deprived of his liberty. The relationship between the right and its derogations is formally strict in terms of rule and exception. Only when excpetional circumstances occur it is possible to delay the contact between the suspect and his lawyer. Moreover, after a recent reform, derogations are limited only to certain serious criminal offences. For what is most important to the present purposes, the Directive 2013/48/UE ensures the right of access to a lawyer and provides that any accused person has the right to meet and communicate with a lawyer without undue delay after deprivation of liberty. Only some compelling reasons may allow temporary derogation to this right, such as the need of immediate action by the investigating authorities in order to prevent substantial jeopardy to criminal proceedings. When transposing the Directive, Italian legislator did not amend Art. 104. From a formal point of view, indeed, the internal level of protection of defense rights is compliant with European provisions. However, the Directive focuses on the effective aspects of the right of access to a lawyer and thus Italian legislator should have act differently. Italian Courts, indeed, interpreting Art. 104.3, literally overturn the relation of rule/exception formally existing between right to communicate with the lawyer and its derogations. Even if Directive 2013/48/UE is anything but ambitious to certain extent, to other extent it offers a greater protection if compared with Italian legal order. The thesis critically addresses the single aspects in which Italian provisions seem to breach European legislation. The attention is then drawn to the remedies offered by EU legal order to address inconsistencies between a Directive and a national provision. Besides infringement procedure, extrema ratio of EU legal order, it is specifically considered the possibility to interpret Italian provisions in a way consistent with EU Directive. Through consistent interpretation a number of analyzed issues can be solved. With regard to other issues, instead, the possibility to offer a consistent interpretation is not allowed because of the need to respect the rule of law principle, according to which no interpretation can overcome the literal meaning of a legislative provision. The only chance to solve the contrasts between EU norms and national law is thus to bring the issue before Italian Constitutional Court, which might declare the unconstitutionality of the internal provision because of the breach of Art. 11 and 117 of the Constitution.
12-lug-2018
Italiano
La materia dei colloqui dell’imputato in vinculis col difensore è disciplinata dall’art. 104 c.p.p. La disposizione regolamenta in termini formalmente rigorosi il rapporto di regola/eccezione che sussiste, rispettivamente, tra il diritto ai colloqui ed il suo differimento. Più nel dettaglio, solo specifiche ed eccezionali ragioni di cautela legittimano la dilazione del diritto di conferire col difensore. A seguito della riforma Orlando, peraltro, la deroga riguarda solo talune gravi forme di criminalità. L’interesse per le questioni sottese alla disciplina dei colloqui dell’indagato in vinculis si rinnova alla luce della direttiva n. 48 del 2013, che disciplina, per quanto ai presenti fini principalmente rileva, il diritto di accesso al difensore. La normativa europea attribuisce all’indagato in vinculis il diritto di incontrare in privato e di comunicare riservatamente col proprio legale, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Alcuni motivi imperativi possono giustificare una deroga temporanea a tale diritto, tra cui la «necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». Nel recepire la direttiva il legislatore non è intervenuto sull’art. 104. A livello astratto, in effetti, l’ordinamento nazionale risulta conforme agli obblighi europei. Tuttavia, alla luce dell’importanza riservata dalla direttiva all’effettività dei diritti in essa contemplati, l’atteggiamento del legislatore avrebbe dovuto essere diverso. Le letture giurisprudenziali della clausola derogatoria prevista dall’art. 104 sovvertono infatti, in maniera del tutto evidente, il rapporto di regola/eccezione tra esercizio immediato del diritto ai colloqui e sua dilazione. La direttiva n. 48 del 2013 (nonostante per alcuni aspetti sia deludente e forse addirittura al di sotto del livello di tutela apprestato dall’ordinamento CEDU) sotto determinati profili offre al diritto di difesa un livello di tutela più elevato rispetto all’ordinamento interno. Il lavoro di tesi si incentra sulla disamina dei vari aspetti di difformità tra livelli di garanzia nell’ordinamento interno e sovranazionale, per poi focalizzare l’attenzione sui rimedi posti dal diritto UE per risolvere i contrasti tra la norma nazionale ed europea. Oltre alla strada della procedura d’infrazione, extrema ratio dell’ordinamento europeo, si valuta in particolare la percorribilità dell’interpretazione conforme. Tale strumento esegetico consente di risolvere solo talune delle antinomie individuate. Rispetto ad altri profili, invece, i deficit di tutela sussistenti a livello nazionale non possono essere risolti ricorrendo all’esegesi conforme alla direttiva. Vi osta il tenore letterale delle disposizioni interne. Il primo limite dell’interpretazione conforme va infatti individuato nel divieto di giungere ad esegesi contra legem, poiché altrimenti l’attività ermeneutica si tradurrebbe in una vera e propria normazione mascherata. Nonostante determinati esiti interpretativi permettano di garantire l’effettività del diritto di difesa, non possono raggiungersi sacrificando il valore della legalità. Data l’impraticabilità dell’interpretazione conforme, la sola alternativa per risolvere i contrasti tra norma interna ed europea rimane la sottoposizione di una questione di costituzionalità alla Consulta. La disposizione italiana non in linea con quella della direttiva, infatti, si pone in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.
Diritto di difesa; Direttiva n. 48
NEGRI, Daniele
Università degli studi di Ferrara
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/168805
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIFE-168805