Il presente lavoro si propone di indagare luci e ombre di due peculiari settori disciplina per comprendere se – ed eventualmente quanto – l’uno possa apprendere e replicare dell’altro. Ci si riferisce, da un lato, al tradizionale – quanto complesso – sistema delle misure di prevenzione, e, dall’altro, al più recente – e forse ancora non pienamente valorizzato nella prassi applicativa – sistema della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti, di cui al d.lgs. n. 231/2001. La prassi giudiziaria ha dimostrato – per le ragioni che vedremo – che nel sistema 231 i benefici sanzionatori derivanti da condotte ex post, hanno messo parzialmente in ombra la primaria funzione di prevenzione generale e deterrenza. I tempi sembrano essere ormai maturi per iniziare a riflettere sull’opportunità di ammettere che anche certe condotte ex post possano permettere di ottenere – a determinate condizioni – qualcosa che molto si avvicina al “premio massimo” della radicale esenzione da responsabilità, passando però da un percorso terapeutico che conservi una certa componente afflittiva: quello che potrebbe definirsi come “premio intermedio”. Scopo della ricerca è comprendere se l’inedita funzione riabilitativa che il modello 231 ha assunto nell’ambito del sistema delle misure di prevenzione – si farà riferimento alla legislazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 – possa essere replicata anche nel settore di partenza, ammettendo, nonostante il già accertato deficit organizzativo rimproverabile, una “via d’uscita” per l’ente; e ciò senza – allo stesso tempo – tradire la ratio originaria e principale di autentica prevenzione ex ante insita nella “filosofia 231”.
Prevenzione e “riabilitazione”: i modelli organizzativi tra d.lgs. n. 231/2001 e legislazione antimafia
Drosi, Vittoria
2025
Abstract
Il presente lavoro si propone di indagare luci e ombre di due peculiari settori disciplina per comprendere se – ed eventualmente quanto – l’uno possa apprendere e replicare dell’altro. Ci si riferisce, da un lato, al tradizionale – quanto complesso – sistema delle misure di prevenzione, e, dall’altro, al più recente – e forse ancora non pienamente valorizzato nella prassi applicativa – sistema della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti, di cui al d.lgs. n. 231/2001. La prassi giudiziaria ha dimostrato – per le ragioni che vedremo – che nel sistema 231 i benefici sanzionatori derivanti da condotte ex post, hanno messo parzialmente in ombra la primaria funzione di prevenzione generale e deterrenza. I tempi sembrano essere ormai maturi per iniziare a riflettere sull’opportunità di ammettere che anche certe condotte ex post possano permettere di ottenere – a determinate condizioni – qualcosa che molto si avvicina al “premio massimo” della radicale esenzione da responsabilità, passando però da un percorso terapeutico che conservi una certa componente afflittiva: quello che potrebbe definirsi come “premio intermedio”. Scopo della ricerca è comprendere se l’inedita funzione riabilitativa che il modello 231 ha assunto nell’ambito del sistema delle misure di prevenzione – si farà riferimento alla legislazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 – possa essere replicata anche nel settore di partenza, ammettendo, nonostante il già accertato deficit organizzativo rimproverabile, una “via d’uscita” per l’ente; e ciò senza – allo stesso tempo – tradire la ratio originaria e principale di autentica prevenzione ex ante insita nella “filosofia 231”.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/201928
URN:NBN:IT:LUISS-201928