Nel corso dell’ultimo trentennio si è assistito ad una vera e propria rivoluzione informatica della società, ove l’intera realtà fisica ha trovato il suo corrispondente digitale nell’universo online della rete Internet. Questa “datificazione della realtà” ha portato all’emersione di nuove forme commerciali, per così dire “datacentriche”, caratterizzate cioè dall’estrema importanza attribuita ai dati informatici, e, tra questi, ai dati personali dei consumatori, i quali hanno col tempo assunto il ruolo socioeconomico di vera e propria “moneta di scambio”, di corrispettivo non monetario delle transazioni online. Con la Direttiva (UE) 2019/770, il Legislatore europeo ha incaricato i Legislatori nazionali di qualificare e di disciplinare, in particolare, il fenomeno del c.d. “scambio di dati personali”, ovverosia quella peculiare dinamica commerciale che vede il professionista operante nel mercato digitale offrire il proprio servizio o prodotto ai consumatori subordinando tale fornitura non già al pagamento di un prezzo, bensì all’autorizzazione, da parte del consumatore stesso, a trattare i propri dati personali per finalità estranee all’esecuzione del contratto. Nel silenzio del Legislatore italiano, il presente lavoro si prefigge l’obbiettivo di fornire una qualificazione giuridica dell’operazione economica descritta e, correlativamente, di individuarne una disciplina. Al raggiungimento dello scopo prefissato sarà propedeutica un’indagine sulla natura dei dati personali e la natura, disponibile o indisponibile, del diritto alla loro protezione. Una volta chiarita la disponibilità, nei limiti del rispetto della dignità della persona, del diritto in questione, si tenteranno di indagare le forme che può assumere il fenomeno oggetto di studio. In particolare, si evidenzierà come, alla luce della rigorosa disciplina regolamentare europea in materia di consenso al trattamento dei dati personali, il c.d. “scambio di dati personali” non potrà strutturarsi come un tradizionale contratto a prestazioni corrispettive in considerazione della non obbligatorietà di una delle prestazioni scambiate (id est: il consenso al trattamento dei dati personali). Infine, rilevato come gli esiti raggiunti, pur imposti dalla disciplina europea sul consenso al trattamento, possano costituire un ostacolo all’obbiettivo unionale della creazione di un libero mercato dei dati, si tenterà di ampliare l’angolo visuale dell’analisi per verificare se, e in che limiti, sia possibile recuperare - in un’ottica de jure condendo - parte dell’approccio, fortemente “marked oriented”, adottato sul punto dagli Stati Uniti d’America.
Lo scambio dei dati personali: limiti e prospettive per la creazione di un mercato digitale europeo.
ONESTI, ALAN
2025
Abstract
Nel corso dell’ultimo trentennio si è assistito ad una vera e propria rivoluzione informatica della società, ove l’intera realtà fisica ha trovato il suo corrispondente digitale nell’universo online della rete Internet. Questa “datificazione della realtà” ha portato all’emersione di nuove forme commerciali, per così dire “datacentriche”, caratterizzate cioè dall’estrema importanza attribuita ai dati informatici, e, tra questi, ai dati personali dei consumatori, i quali hanno col tempo assunto il ruolo socioeconomico di vera e propria “moneta di scambio”, di corrispettivo non monetario delle transazioni online. Con la Direttiva (UE) 2019/770, il Legislatore europeo ha incaricato i Legislatori nazionali di qualificare e di disciplinare, in particolare, il fenomeno del c.d. “scambio di dati personali”, ovverosia quella peculiare dinamica commerciale che vede il professionista operante nel mercato digitale offrire il proprio servizio o prodotto ai consumatori subordinando tale fornitura non già al pagamento di un prezzo, bensì all’autorizzazione, da parte del consumatore stesso, a trattare i propri dati personali per finalità estranee all’esecuzione del contratto. Nel silenzio del Legislatore italiano, il presente lavoro si prefigge l’obbiettivo di fornire una qualificazione giuridica dell’operazione economica descritta e, correlativamente, di individuarne una disciplina. Al raggiungimento dello scopo prefissato sarà propedeutica un’indagine sulla natura dei dati personali e la natura, disponibile o indisponibile, del diritto alla loro protezione. Una volta chiarita la disponibilità, nei limiti del rispetto della dignità della persona, del diritto in questione, si tenteranno di indagare le forme che può assumere il fenomeno oggetto di studio. In particolare, si evidenzierà come, alla luce della rigorosa disciplina regolamentare europea in materia di consenso al trattamento dei dati personali, il c.d. “scambio di dati personali” non potrà strutturarsi come un tradizionale contratto a prestazioni corrispettive in considerazione della non obbligatorietà di una delle prestazioni scambiate (id est: il consenso al trattamento dei dati personali). Infine, rilevato come gli esiti raggiunti, pur imposti dalla disciplina europea sul consenso al trattamento, possano costituire un ostacolo all’obbiettivo unionale della creazione di un libero mercato dei dati, si tenterà di ampliare l’angolo visuale dell’analisi per verificare se, e in che limiti, sia possibile recuperare - in un’ottica de jure condendo - parte dell’approccio, fortemente “marked oriented”, adottato sul punto dagli Stati Uniti d’America.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/215257
URN:NBN:IT:UNIUD-215257