Il lavoro ਠvolto a mettere in luce le problematiche connesse all'attività delle imprese multinazionali e alla sussistenza in capo alle stesse di una responsabilità sociale internazionale (RSI). Nell'attuale panorama economico e politico mondiale, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla stretta interdipendenza dei mercati, dalla sempre pi๠frequente internazionalizzazione dei processi produttivi e aziendali e dalla contestuale operatività delle società in pi๠Paesi, dalla accresciuta consapevolezza del consumatore circa il rispetto, nei processi produttivi, di istanze ritenuti fondamentali dalla società civile, come i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori o la protezione dell'ambiente, l'impresa multinazionale assume un ruolo fondamentale sia nell'indirizzare i trends economici globali (si pensi al fatto che alcune società hanno profitti superiori al PIL di buona parte degli Stati della comunità internazionale); la configurazione di una responsabilità sociale in capo a tali società vuol dire mescolare la libertà di impresa e il libero mercato con l'etica. La necessità di inserire la questione dell'etica negli affari nasce, dunque, dalla convinzione - sempre pi๠diffusa in ambito internazionale e nazionale - che l'attenzione dell'impresa verso le istanze sociali, ambientali ed etiche delle comunità umane costituisca una condizione imprescindibile per uno sviluppo durevole e sostenibile. In tale prospettiva, dunque, il concetto di responsabilità sociale d'impresa richiama le imprese a considerare attentamente - nella definizione della propria strategia, nell'articolazione delle politiche e nelle procedure gestionali quotidiane - gli interessi diffusi della collettività , nonchà© l'impatto delle proprie attività , non solo in termini economici, ma anche sociali, ambientali ed etici. La responsabilità sociale rappresenta, quindi, per l'impresa uno strumento utile ed efficace per rispondere alle istanze e alle esigenze della società civile. Con la RSI nasce quindi una teoria di impresa che vede la produzione di beni non solo come strumento di profitto ma anche come occasione di realizzazione del benessere sociale; lo stesso operato dell'impresa inizia ad essere valutato globalmente non solo in rapporto ai risultati economici della stessa ma anche in base alla qualità del prodotto, alla qualità dell'ambiente lavorativo e alle istanze ambientali, seconda i dettami di quella scuola di pensiero del cd. business ethics per cui le imprese sono chiamate a compiere azioni che contribuiscano ad eliminare e prevenire le iniquità sociali e a promuovere lo sviluppo della collettività . Tale necessità ਠstata anche consequenziale a comportamenti ed abusi messi in atto dalle società transnazionali che hanno arrecato gravi danni alle comunità umane degli Stati ospiti delle attività produttive. Gli abusi commessi dalle imprese, non sempre riconducibili a precise violazioni degli ordinamenti nazionali, sono stati progressivamente interpretati e costruiti come violazioni o mancanze nei confronti di un complesso di principi definiti come appartenenti ad una ampia sfera di responsabilità sociale internazionale dell'impresa, che implica la perdita di reputazione e, quindi, la possibile riduzione delle sue quote sul mercato qualora gli stakeholders pi๠interessati riescano a mobilitare l'opinione pubblica su larga scala. Fin dagli anni '70, diverse organizzazioni internazionali hanno iniziato ad occuparsi della regolamentazione dell'attività delle imprese transnazionali, evidenziando il ruolo che le imprese multinazionali sono chiamate a rivestire nei processi di tutela dei diritti umani e dell'ambiente che emergono nello svolgimento delle loro attività economiche; appare evidente come sia basilare, nel piano dell'opera, definire l'impresa multinazionale, analizzando i diversi strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali e i contributi dottrinali in materia, alla luce dei quali sembra potersi dire che il carattere di †œmultinazionalità †� o †œtransnazionalità †� ਠdato dalla presenza di diverse unità operative, dislocate in pi๠Paesi, che si trovano sotto il controllo (azionario o di gestione) di un'unica società holding; tale distinzione tra unità operative si estende fino al profilo giuridico, in quanto le singole consociate sono autonomi soggetti di diritto sottoposti, relativamente ai profili della regolamentazione e della costituzione, all'ordinamento giuridico dello Stato di nazionalità . Ciಠspesso comporta che le società scelgano come sede un Paese sulla base della convenienza che ciascuno di essi offre in relazione al trattamento fiscale, al costo della manodopera e delle materie prime, alla regolamentazione in materia di protezione dell'ambiente. Sembra quindi necessario un tentativo di regolamentazione da parte di organismi sovranazionali, a fronte del numero sempre maggiore di imprese operanti in pi๠mercati (pi๠di 80.000 società con circa 900.000 società sussidiarie), al loro peso economico e occupazionale (si stimano circa 80.000.000 di posti di lavoro) e a seguito di numerosi episodi che hanno coinvolto tali imprese dagli anni '70 ad oggi, come nei casi della Drummond o della Del Monte, accusate di gravi repressioni dei diritti sindacali e sociali dei lavoratori, o della Chevron/Texaco e della Union Carbride, responsabili di disastri ambientali tra cui quello di Bophal, in India, fino al caso, recentissimo, del disastro ambientale causato dalla piattaforma Deepwater Horizon al largo delle coste della Florida e della Louisiana tra il 2010 e il 2011, o i casi di violazioni dei diritti umani e commissione di crimini internazionali (arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti), commesse da società transnazionali operanti nel settore estrattivo e minerario in Africa e nel Sud Est Asiatico, commessi direttamente o a mezzo di milizie assoldate per la protezione degli impianti. L'attività delle Organizzazioni internazionali, a partire dagli anni '70, si ਠfocalizzata sul tema; l'OCSE, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Camera di Commercio internazionale hanno adottato in quegli anni raccomandazioni e dichiarazioni rivolte agli Stati membri e alle imprese per l'adesione a certi principi e diritti già sanciti da altri strumenti convenzionali; le Nazioni Unite, prima attraverso l'attività della Commissione sulle imprese multinazionali e poi della Sottocommissione per la protezione e promozione dei diritti umani, si sono occupate della materia, giungendo alla elaborazione di un Codice di condotta per le imprese multinazionali (mai adottato) e di Norme sulla responsabilità delle imprese multinazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani, che si affiancano alla partnership pubblico-privata del Global Compact. Ancora, anche altre organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità , l'OMC, la Banca mondiale, l'International Standard Organisation, hanno adottato atti che invitano le imprese a svolgere la propria attività produttiva nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle comunità locali e dell'ambiente, e quindi prendendo in considerazione non solo interessi e diritti dei soci ma di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti o toccati dall'attività aziendale. In ultimo, ਠil lavoro del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie ad elaborare un quadro normativo (denominato Protect, Respect, Remedy) generale relativo al rapporto tra business e diritti umani. La caratteristica degli strumenti analizzati ਠla loro natura non vincolante, quindi meramente esortativa e ad applicazione volontaria. Tale situazione si ricollega sostanzialmente a due ragioni: la discussa soggettività internazionale delle imprese multinazionali e le opposte visioni dei Governi in materia (con evidenti difformità di vedute tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati).
La responsabilità sociale delle imprese multinazionali
-
2013
Abstract
Il lavoro ਠvolto a mettere in luce le problematiche connesse all'attività delle imprese multinazionali e alla sussistenza in capo alle stesse di una responsabilità sociale internazionale (RSI). Nell'attuale panorama economico e politico mondiale, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla stretta interdipendenza dei mercati, dalla sempre pi๠frequente internazionalizzazione dei processi produttivi e aziendali e dalla contestuale operatività delle società in pi๠Paesi, dalla accresciuta consapevolezza del consumatore circa il rispetto, nei processi produttivi, di istanze ritenuti fondamentali dalla società civile, come i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori o la protezione dell'ambiente, l'impresa multinazionale assume un ruolo fondamentale sia nell'indirizzare i trends economici globali (si pensi al fatto che alcune società hanno profitti superiori al PIL di buona parte degli Stati della comunità internazionale); la configurazione di una responsabilità sociale in capo a tali società vuol dire mescolare la libertà di impresa e il libero mercato con l'etica. La necessità di inserire la questione dell'etica negli affari nasce, dunque, dalla convinzione - sempre pi๠diffusa in ambito internazionale e nazionale - che l'attenzione dell'impresa verso le istanze sociali, ambientali ed etiche delle comunità umane costituisca una condizione imprescindibile per uno sviluppo durevole e sostenibile. In tale prospettiva, dunque, il concetto di responsabilità sociale d'impresa richiama le imprese a considerare attentamente - nella definizione della propria strategia, nell'articolazione delle politiche e nelle procedure gestionali quotidiane - gli interessi diffusi della collettività , nonchà© l'impatto delle proprie attività , non solo in termini economici, ma anche sociali, ambientali ed etici. La responsabilità sociale rappresenta, quindi, per l'impresa uno strumento utile ed efficace per rispondere alle istanze e alle esigenze della società civile. Con la RSI nasce quindi una teoria di impresa che vede la produzione di beni non solo come strumento di profitto ma anche come occasione di realizzazione del benessere sociale; lo stesso operato dell'impresa inizia ad essere valutato globalmente non solo in rapporto ai risultati economici della stessa ma anche in base alla qualità del prodotto, alla qualità dell'ambiente lavorativo e alle istanze ambientali, seconda i dettami di quella scuola di pensiero del cd. business ethics per cui le imprese sono chiamate a compiere azioni che contribuiscano ad eliminare e prevenire le iniquità sociali e a promuovere lo sviluppo della collettività . Tale necessità ਠstata anche consequenziale a comportamenti ed abusi messi in atto dalle società transnazionali che hanno arrecato gravi danni alle comunità umane degli Stati ospiti delle attività produttive. Gli abusi commessi dalle imprese, non sempre riconducibili a precise violazioni degli ordinamenti nazionali, sono stati progressivamente interpretati e costruiti come violazioni o mancanze nei confronti di un complesso di principi definiti come appartenenti ad una ampia sfera di responsabilità sociale internazionale dell'impresa, che implica la perdita di reputazione e, quindi, la possibile riduzione delle sue quote sul mercato qualora gli stakeholders pi๠interessati riescano a mobilitare l'opinione pubblica su larga scala. Fin dagli anni '70, diverse organizzazioni internazionali hanno iniziato ad occuparsi della regolamentazione dell'attività delle imprese transnazionali, evidenziando il ruolo che le imprese multinazionali sono chiamate a rivestire nei processi di tutela dei diritti umani e dell'ambiente che emergono nello svolgimento delle loro attività economiche; appare evidente come sia basilare, nel piano dell'opera, definire l'impresa multinazionale, analizzando i diversi strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali e i contributi dottrinali in materia, alla luce dei quali sembra potersi dire che il carattere di †œmultinazionalità †� o †œtransnazionalità †� ਠdato dalla presenza di diverse unità operative, dislocate in pi๠Paesi, che si trovano sotto il controllo (azionario o di gestione) di un'unica società holding; tale distinzione tra unità operative si estende fino al profilo giuridico, in quanto le singole consociate sono autonomi soggetti di diritto sottoposti, relativamente ai profili della regolamentazione e della costituzione, all'ordinamento giuridico dello Stato di nazionalità . Ciಠspesso comporta che le società scelgano come sede un Paese sulla base della convenienza che ciascuno di essi offre in relazione al trattamento fiscale, al costo della manodopera e delle materie prime, alla regolamentazione in materia di protezione dell'ambiente. Sembra quindi necessario un tentativo di regolamentazione da parte di organismi sovranazionali, a fronte del numero sempre maggiore di imprese operanti in pi๠mercati (pi๠di 80.000 società con circa 900.000 società sussidiarie), al loro peso economico e occupazionale (si stimano circa 80.000.000 di posti di lavoro) e a seguito di numerosi episodi che hanno coinvolto tali imprese dagli anni '70 ad oggi, come nei casi della Drummond o della Del Monte, accusate di gravi repressioni dei diritti sindacali e sociali dei lavoratori, o della Chevron/Texaco e della Union Carbride, responsabili di disastri ambientali tra cui quello di Bophal, in India, fino al caso, recentissimo, del disastro ambientale causato dalla piattaforma Deepwater Horizon al largo delle coste della Florida e della Louisiana tra il 2010 e il 2011, o i casi di violazioni dei diritti umani e commissione di crimini internazionali (arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti), commesse da società transnazionali operanti nel settore estrattivo e minerario in Africa e nel Sud Est Asiatico, commessi direttamente o a mezzo di milizie assoldate per la protezione degli impianti. L'attività delle Organizzazioni internazionali, a partire dagli anni '70, si ਠfocalizzata sul tema; l'OCSE, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Camera di Commercio internazionale hanno adottato in quegli anni raccomandazioni e dichiarazioni rivolte agli Stati membri e alle imprese per l'adesione a certi principi e diritti già sanciti da altri strumenti convenzionali; le Nazioni Unite, prima attraverso l'attività della Commissione sulle imprese multinazionali e poi della Sottocommissione per la protezione e promozione dei diritti umani, si sono occupate della materia, giungendo alla elaborazione di un Codice di condotta per le imprese multinazionali (mai adottato) e di Norme sulla responsabilità delle imprese multinazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani, che si affiancano alla partnership pubblico-privata del Global Compact. Ancora, anche altre organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità , l'OMC, la Banca mondiale, l'International Standard Organisation, hanno adottato atti che invitano le imprese a svolgere la propria attività produttiva nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle comunità locali e dell'ambiente, e quindi prendendo in considerazione non solo interessi e diritti dei soci ma di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti o toccati dall'attività aziendale. In ultimo, ਠil lavoro del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie ad elaborare un quadro normativo (denominato Protect, Respect, Remedy) generale relativo al rapporto tra business e diritti umani. La caratteristica degli strumenti analizzati ਠla loro natura non vincolante, quindi meramente esortativa e ad applicazione volontaria. Tale situazione si ricollega sostanzialmente a due ragioni: la discussa soggettività internazionale delle imprese multinazionali e le opposte visioni dei Governi in materia (con evidenti difformità di vedute tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati).I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/232299
URN:NBN:IT:UNIMOL-232299