Il rapporto tra autonomia privata e diritto successorio nell'ordinamento italiano risente tradizionalmente della limitazione costituita dal divieto dei patti successori, ai sensi del quale sono nulli tutti i negozi con cui si attribuiscono o si negano diritti su una successione non ancora aperta. La dottrina ha da tempo espresso le proprie perplessità  circa l'opportunità  di mantenere nel nostro ordinamento il divieto in parola, anche alla luce delle esperienze giuridiche straniere che ammettono negozi sulla successione futura. Partendo da un'analisi che distingue strutturalmente e funzionalmente tra patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, si ਠindividuata la ratio legis che consente ancora oggi di giustificare il divieto dei patti successori. In riferimento ai patti successori istitutivi si pone il principio fondamentale, e quindi di ordine pubblico, della libertà  testamentaria, in base al quale un soggetto deve essere libero di poter disporre del proprio patrimonio per il momento successivo alla morte, senza subire condizionamenti o vincoli giuridici contrattuali. Con riguardo ai patti sulla successione futura di un terzo, cd. patti successori dispositivi e rinunziativi, il fondamento si individua rispettivamente nella immoralità  di porre in essere negozi speculativi che traggono origine dalla morte di un soggetto e nella limitazione, desumibile dal sistema quale principio generale, alla rinunziabilità  ai diritti futuri. Nell'analisi del divieto dei patti successori rinunziativi si ਠinoltre rilevato come una rinunzia preventiva ai diritti successori debba essere valutata con maggior rigore qualora riguardi i diritti successori dei legittimari. Posto che le norme in tema di successione necessaria sono cogenti, e quindi sottratte alla disponibilità  delle parti, un'eventuale negozio di rinunzia del legittimario realizzato prima dell'apertura della successione costituirebbe un atto avente ad oggetto un diritto indisponibile. Dopo aver analizzato le singole figure di patti successori sotto l'aspetto teorico si sono prese in considerazione le varie figure negoziale che maggiormente si pongono in contratto con il menzionato divieto. In particolare, per i patti successori istitutivi sono stati considerati il contratto di donazione, il contratto a favore di terzo, il mandato post mortem, il trust ed i negozi fiduciari ed in fine i patti che derogano alla divisibilità  pro quota tra gli eredi delle obbligazioni contratte dal de cuius. Con riguardo ai patti successori dispositivi particolare attenzione ਠstata rivolta al contratto di vendita su cosa altrui; mentre per i patti successori rinunziativi l'analisi ha riguardato la rinunzia preventiva all'azione di riduzione, la rinunzia al diritto all'opposizione ex art. 563 c.c., la donazione tacitativa di legittima e la fideiussione resa dal donante o dal legittimario. Ultima parte della disamina ha riguardato il tema degli strumenti di pianificazione della successione con riferimento ai beni produttivi. Si sono quindi considerate le clausole statutarie nelle società  di persone e nelle società  di capitali, nonchà© il contratto †" introdotto nel nostro ordinamento con la novella del 2006 †" del patto di famiglia. Dall'analisi degli strumenti negoziali di pianificazione della successione dei beni produttivi si ਠvisto come l'ordinamento riconosca maggiori spazi all'autonomia privata con riferimento alla successione futura. Tale riconoscimento sembra giustificarsi in base alla presenza dei cd. interessi d'impresa, connessi a valori di rilevanza costituzionale quali la libertà  di iniziativa economica e la tutela del risparmio, che consentono di giustificare una serie di deroghe ai principi generali dettati in tema di successione mortis causa.

Il divieto dei patti successori : contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura

2012

Abstract

Il rapporto tra autonomia privata e diritto successorio nell'ordinamento italiano risente tradizionalmente della limitazione costituita dal divieto dei patti successori, ai sensi del quale sono nulli tutti i negozi con cui si attribuiscono o si negano diritti su una successione non ancora aperta. La dottrina ha da tempo espresso le proprie perplessità  circa l'opportunità  di mantenere nel nostro ordinamento il divieto in parola, anche alla luce delle esperienze giuridiche straniere che ammettono negozi sulla successione futura. Partendo da un'analisi che distingue strutturalmente e funzionalmente tra patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, si ਠindividuata la ratio legis che consente ancora oggi di giustificare il divieto dei patti successori. In riferimento ai patti successori istitutivi si pone il principio fondamentale, e quindi di ordine pubblico, della libertà  testamentaria, in base al quale un soggetto deve essere libero di poter disporre del proprio patrimonio per il momento successivo alla morte, senza subire condizionamenti o vincoli giuridici contrattuali. Con riguardo ai patti sulla successione futura di un terzo, cd. patti successori dispositivi e rinunziativi, il fondamento si individua rispettivamente nella immoralità  di porre in essere negozi speculativi che traggono origine dalla morte di un soggetto e nella limitazione, desumibile dal sistema quale principio generale, alla rinunziabilità  ai diritti futuri. Nell'analisi del divieto dei patti successori rinunziativi si ਠinoltre rilevato come una rinunzia preventiva ai diritti successori debba essere valutata con maggior rigore qualora riguardi i diritti successori dei legittimari. Posto che le norme in tema di successione necessaria sono cogenti, e quindi sottratte alla disponibilità  delle parti, un'eventuale negozio di rinunzia del legittimario realizzato prima dell'apertura della successione costituirebbe un atto avente ad oggetto un diritto indisponibile. Dopo aver analizzato le singole figure di patti successori sotto l'aspetto teorico si sono prese in considerazione le varie figure negoziale che maggiormente si pongono in contratto con il menzionato divieto. In particolare, per i patti successori istitutivi sono stati considerati il contratto di donazione, il contratto a favore di terzo, il mandato post mortem, il trust ed i negozi fiduciari ed in fine i patti che derogano alla divisibilità  pro quota tra gli eredi delle obbligazioni contratte dal de cuius. Con riguardo ai patti successori dispositivi particolare attenzione ਠstata rivolta al contratto di vendita su cosa altrui; mentre per i patti successori rinunziativi l'analisi ha riguardato la rinunzia preventiva all'azione di riduzione, la rinunzia al diritto all'opposizione ex art. 563 c.c., la donazione tacitativa di legittima e la fideiussione resa dal donante o dal legittimario. Ultima parte della disamina ha riguardato il tema degli strumenti di pianificazione della successione con riferimento ai beni produttivi. Si sono quindi considerate le clausole statutarie nelle società  di persone e nelle società  di capitali, nonchà© il contratto †" introdotto nel nostro ordinamento con la novella del 2006 †" del patto di famiglia. Dall'analisi degli strumenti negoziali di pianificazione della successione dei beni produttivi si ਠvisto come l'ordinamento riconosca maggiori spazi all'autonomia privata con riferimento alla successione futura. Tale riconoscimento sembra giustificarsi in base alla presenza dei cd. interessi d'impresa, connessi a valori di rilevanza costituzionale quali la libertà  di iniziativa economica e la tutela del risparmio, che consentono di giustificare una serie di deroghe ai principi generali dettati in tema di successione mortis causa.
2012
it
autonomia privata
Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
nullità 
patti successori
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATO
successione
Università degli Studi Roma Tre
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/232733
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-232733