Si ritiene che le fattispecie elusive non sono solo condotte †œodiose†� e decettive; in dei casi sembra di trovarsi al cospetto di chi abbia trovato il modo di delinquere legalmente. Si condivide chi avverte di non incorrere in derive moralistiche. Ma per derive moralistiche si intende un diritto penale che, per inseguire una presunta giustizia nel caso concreto, abbandoni quei riferimenti che lo conformano e gli permettono una salda evoluzione. Diversamente non sembra condivisibile se, per derive moralistiche, si intendono †œl'inseguimento†� e †œl'accanimento†� del diritto penale per condotte, sଠodiose, ma non meritevoli della sanzione penale, in quanto, se non innocue o tollerabili, in ogni modo non riprovevoli. I problemi di compatibilità  della sanzionabilità  dell'elusione fiscale con i principi del diritto penale sono seri e difficilmente superabili senza lasciare dietro di se dubbi.D'altra parte, penso sia evidente che molte delle condotte riguardanti casi di presunta elusione siano degne di repressione penale, e che sul piano della †œgravità †� superano molte fattispecie di reati esistenti. A tal fine, nella presente trattazione si cercherà  di illustrare la questione senza prescindere dal sostrato normativo e giurisprudenziale di diritto tributario, indispensabile per mettere insieme i pezzi di un mosaico alquanto frammentato. Nel capitolo seguente, nei primi paragrafi, si illustreranno i profili inerenti all'astratta possibilità  della condotta elusiva di configurare una delle fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000. Nei successivi, dando per presupposta l'astratta configurabilità  della fattispecie penale (o comunque soprassedendo sul punto), la si raffronterà  con i principi di diritto penale riportandone i profili di incompatibilità . In conclusione, ci si permetterà  di lasciare qualche considerazione sul punto. In ultimo, le recenti †œparole†� statuite dalla Corte di Cassazione e le sfaccettature della questione trattata richiamano i concetti di prevedibilità  e accessibilità  usati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tali principi discendenti da ordinamenti †œlontani†� dal nostro, potrebbero fornire nuove prospettive al presente problema.

Le fattispecie di elusione fiscale: tra "ragion fiscale" e principi del diritto penale

2015

Abstract

Si ritiene che le fattispecie elusive non sono solo condotte †œodiose†� e decettive; in dei casi sembra di trovarsi al cospetto di chi abbia trovato il modo di delinquere legalmente. Si condivide chi avverte di non incorrere in derive moralistiche. Ma per derive moralistiche si intende un diritto penale che, per inseguire una presunta giustizia nel caso concreto, abbandoni quei riferimenti che lo conformano e gli permettono una salda evoluzione. Diversamente non sembra condivisibile se, per derive moralistiche, si intendono †œl'inseguimento†� e †œl'accanimento†� del diritto penale per condotte, sଠodiose, ma non meritevoli della sanzione penale, in quanto, se non innocue o tollerabili, in ogni modo non riprovevoli. I problemi di compatibilità  della sanzionabilità  dell'elusione fiscale con i principi del diritto penale sono seri e difficilmente superabili senza lasciare dietro di se dubbi.D'altra parte, penso sia evidente che molte delle condotte riguardanti casi di presunta elusione siano degne di repressione penale, e che sul piano della †œgravità †� superano molte fattispecie di reati esistenti. A tal fine, nella presente trattazione si cercherà  di illustrare la questione senza prescindere dal sostrato normativo e giurisprudenziale di diritto tributario, indispensabile per mettere insieme i pezzi di un mosaico alquanto frammentato. Nel capitolo seguente, nei primi paragrafi, si illustreranno i profili inerenti all'astratta possibilità  della condotta elusiva di configurare una delle fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000. Nei successivi, dando per presupposta l'astratta configurabilità  della fattispecie penale (o comunque soprassedendo sul punto), la si raffronterà  con i principi di diritto penale riportandone i profili di incompatibilità . In conclusione, ci si permetterà  di lasciare qualche considerazione sul punto. In ultimo, le recenti †œparole†� statuite dalla Corte di Cassazione e le sfaccettature della questione trattata richiamano i concetti di prevedibilità  e accessibilità  usati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tali principi discendenti da ordinamenti †œlontani†� dal nostro, potrebbero fornire nuove prospettive al presente problema.
2015
it
abuso
Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
elusione
evasione
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATO
Università degli Studi Roma Tre
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/232784
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-232784