Il presente lavoro prende le mosse dalla revisione in senso critico della tradizionale interpretatio abrogans dell'art. 1322 comma 2 Cod. Civ. e cià², in primo luogo, perchà© tale disposizione ਠnorma vigente e, dunque, l'interprete non puಠpretenderne l'abrogazione per via ermeneutica. In secondo luogo, perchà© il criterio di utilità sociale già ਠstato brillantemente superato dalla causa in senso concreto coniata da Ferri, per cui non v'ਠpi๠il rischio di funzionalizzazione eteronoma dell'autonoma privata. Ma l'impostazione ferriana, seppur indubbiamente illuminante, resta tuttavia sfumata nel suo punto pi๠nevralgico, ovvero in ordine ai criteri di valutazione dell'interesse negoziale sotteso alla contrattazione. Ed invero, Ferri conclude che il controllo causale e di meritevolezza si risolvono nella sola valutazione di liceità secondo i criteri di cui all'art. 1343 Cod. Civ., con ciಠriproponendo la tradizionale interpretatio abrogans dell'art. 1322 comma 2 Cod. Civ. Occorre dunque una lettura in grado di emancipare la causa contrattuale ed il giudizio di meritevolezza dalle secche della interpretazione abrogatrice per poi portare l'indagine all'interno del contratto entro la logica di tipo funzionale razionalizzato. Dall'analisi valutativa delle impostazioni, anche giurisprudenziali, che hanno caratterizzato lo stato dell'arte ਠemersa la figura del contratto inutile inteso quale istituto in grado di attribuire una rinnovata lettura ai termini del problema. Nella logica funzionale razionalizzata, l'istituto in discorso si presenta come il sindacato degli interessi contrattualmente dedotti, logicamente antecedente a quello di liceità , e volto ad appurare l'esistenza giuridica dell'interesse concreto. Tale giudizio si manifesta attraverso la graduazione dell'interesse contrattuale secondo l'utilità concreta, nel senso che non ਠsufficiente la presenza fenomenologica dell'interesse nà© tantomeno quella giuridica, ma occorre piuttosto che lo stesso interesse negoziale venga apprezzato alla luce del concreto fascio di diritti ed obblighi contrattualmente dedotti e ciಠanche in ragione delle singole previsioni disciplinari sancite dalle parti e valutate dall'ordine giuridico nelle loro concrete capacità realizzatorie dell'interesse utile.
Il contratto inutile
2013
Abstract
Il presente lavoro prende le mosse dalla revisione in senso critico della tradizionale interpretatio abrogans dell'art. 1322 comma 2 Cod. Civ. e cià², in primo luogo, perchà© tale disposizione ਠnorma vigente e, dunque, l'interprete non puಠpretenderne l'abrogazione per via ermeneutica. In secondo luogo, perchà© il criterio di utilità sociale già ਠstato brillantemente superato dalla causa in senso concreto coniata da Ferri, per cui non v'ਠpi๠il rischio di funzionalizzazione eteronoma dell'autonoma privata. Ma l'impostazione ferriana, seppur indubbiamente illuminante, resta tuttavia sfumata nel suo punto pi๠nevralgico, ovvero in ordine ai criteri di valutazione dell'interesse negoziale sotteso alla contrattazione. Ed invero, Ferri conclude che il controllo causale e di meritevolezza si risolvono nella sola valutazione di liceità secondo i criteri di cui all'art. 1343 Cod. Civ., con ciಠriproponendo la tradizionale interpretatio abrogans dell'art. 1322 comma 2 Cod. Civ. Occorre dunque una lettura in grado di emancipare la causa contrattuale ed il giudizio di meritevolezza dalle secche della interpretazione abrogatrice per poi portare l'indagine all'interno del contratto entro la logica di tipo funzionale razionalizzato. Dall'analisi valutativa delle impostazioni, anche giurisprudenziali, che hanno caratterizzato lo stato dell'arte ਠemersa la figura del contratto inutile inteso quale istituto in grado di attribuire una rinnovata lettura ai termini del problema. Nella logica funzionale razionalizzata, l'istituto in discorso si presenta come il sindacato degli interessi contrattualmente dedotti, logicamente antecedente a quello di liceità , e volto ad appurare l'esistenza giuridica dell'interesse concreto. Tale giudizio si manifesta attraverso la graduazione dell'interesse contrattuale secondo l'utilità concreta, nel senso che non ਠsufficiente la presenza fenomenologica dell'interesse nà© tantomeno quella giuridica, ma occorre piuttosto che lo stesso interesse negoziale venga apprezzato alla luce del concreto fascio di diritti ed obblighi contrattualmente dedotti e ciಠanche in ragione delle singole previsioni disciplinari sancite dalle parti e valutate dall'ordine giuridico nelle loro concrete capacità realizzatorie dell'interesse utile.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/232829
URN:NBN:IT:UNIROMA3-232829