La ricorrente affermazione di una valenza soggettivistica della causa †" adombrata nella tesi della causa in concreto, nella rilevanza dei motivi, nella teoria della presupposizione, nella distinzione tra causa e tipo contrattuale †" trova la sua ragion d'essere nella duplice valenza del negozio giuridico come vicenda formale e come fonte dell'autoregolamentazione degli interessi privati. Negli atti negoziali non contrattuali, il momento di emersione della causa si ha solo sul piano dell'autoregolamento degli interessi, mancando invece la diversa e pi๠pregnante rilevanza formale, a pena di nullità , che, per scelta di politica legislativa, ਠappannaggio esclusivo del fenomeno contrattuale. Da tali considerazioni discende, per via immediata e diretta, una diversa conseguenza della deficienza causale nell'uno e nell'altro caso. La mancanza di causa quale requisito formale di validità (causa del negozio) pregiudica la corretta qualificazione giuridico - formale degli interessi di parte e determina, per l'effetto, la irrilevanza giuridica della fattispecie se non sub specie iuris della sua radicale nullità formale. Il difetto della causa sul piano dell'autoregolamento degli interessi privati espresso dal negozio, sia esso contrattuale o meno (causa dell'attribuzione), non integra un difetto giuridico †" formale e percià², per definizione, non puಠriverberarsi sul piano delle forme del diritto. Tale difetto non si traduce, pertanto, in irrilevanza giuridica o in nullità della fattispecie. La fattispecie ਠvalida e produttiva di effetti ma quegli effetti, cosଠcome determinatisi nelle rispettive sfere giuridiche, risulteranno instabili e provvisori,
La novazione e le modalità che non importano novazione
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2013
Abstract
La ricorrente affermazione di una valenza soggettivistica della causa †" adombrata nella tesi della causa in concreto, nella rilevanza dei motivi, nella teoria della presupposizione, nella distinzione tra causa e tipo contrattuale †" trova la sua ragion d'essere nella duplice valenza del negozio giuridico come vicenda formale e come fonte dell'autoregolamentazione degli interessi privati. Negli atti negoziali non contrattuali, il momento di emersione della causa si ha solo sul piano dell'autoregolamento degli interessi, mancando invece la diversa e pi๠pregnante rilevanza formale, a pena di nullità , che, per scelta di politica legislativa, ਠappannaggio esclusivo del fenomeno contrattuale. Da tali considerazioni discende, per via immediata e diretta, una diversa conseguenza della deficienza causale nell'uno e nell'altro caso. La mancanza di causa quale requisito formale di validità (causa del negozio) pregiudica la corretta qualificazione giuridico - formale degli interessi di parte e determina, per l'effetto, la irrilevanza giuridica della fattispecie se non sub specie iuris della sua radicale nullità formale. Il difetto della causa sul piano dell'autoregolamento degli interessi privati espresso dal negozio, sia esso contrattuale o meno (causa dell'attribuzione), non integra un difetto giuridico †" formale e percià², per definizione, non puಠriverberarsi sul piano delle forme del diritto. Tale difetto non si traduce, pertanto, in irrilevanza giuridica o in nullità della fattispecie. La fattispecie ਠvalida e produttiva di effetti ma quegli effetti, cosଠcome determinatisi nelle rispettive sfere giuridiche, risulteranno instabili e provvisori,I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/244737
URN:NBN:IT:UNIROMA3-244737