Il d.Lgs 4 agosto 2008 n. 142, pubblicato nella G.U. n. 216 del 15 settembre 2008 ed entrato in vigore, a seguito dell'ordinaria VacatioLegis, in data 30 novembre 2008, ha modificato in maniera profonda e significativa tutto il quadro normativo in materia di conferimenti di beni in natura o crediti nelle società  per azioni, sia in fase di costituzione che in fase di aumento di capitale, ed inoltre ha ridisegnato la disciplina dell'assistenza finanziaria all'uopo disciplinata dall'art. 2358 c.c. La novella legislativa per la prima volta, consente alle società  italiane di accordare prestiti o fornire garanzie per la sottoscrizione o l'acquisto delle proprie azioni da parte di un terzo o da parte degli stessi soci, purchà© vengano rispettate alcune condizioni e sia eseguita una speciale procedura (ispirata al modello anglosassone del c.d. †œWhitewash†�). Radicali, per non dire innovative sono state le novità  introdotte in materia di assistenza finanziaria, oggetto della presente ricerca, infatti per effetto dell'entrata in vigore del nuovo art. 2358 c.c. in materia di s.p.a. (e parimenti con le modifiche dell'art. 2474 per le s.r.l.) non esiste pi๠nel nostro Ordinamento giuridico un divieto di financialassistance, bensଠuna regolamentazione articolata, sia da un punto di vista sostanziale che procedimentale, delle operazioni descritte in tale norma. La direttiva comunitaria ridisegnando la disciplina in materia di assistenza finanziaria ha quindi previsto in luogo del divieto assoluto la facoltà  per i singoli stati membri di autorizzare le società  per azioni a concedere un'assistenza finanziaria per l'acquisizione di proprie azioni da parte di un terzo nei limiti (ed al ricorrere di determinati presupposti) delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità  con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. Infatti, il finanziamento reca un preciso scopo(predeterminato in sede di delibera), in cui le azioni possono essere acquistate, e dunque finanziate, solo per un importo corrispondente al loro valore equo di mercato mentre, nel caso in cui le azioni siano acquistate dalla società  che le detiene, il valore del finanziamento si determina secondo i principi previsti per il recesso. L'assistenza finanziaria in materia di acquisto di azioni proprie non deve essere necessariamente prevista dallo statuto. La stessa deve essere tuttavia autorizzata, in ogni caso, dall'assemblea straordinaria (Cfr. art. 2358, 2° comma). A tal proposito ਠopportuno precisare, che la competenza assembleare non va letta ed interpretata nel senso che si tratti di una materia gestionale attribuita all'assemblea, nà© puಠessere spiegata con il fatto che (anche) l'assistenza finanziaria si risolva nell'impiego di utili distribuibili e di riserve disponibili. L'assistenza finanziaria pertantodeve risultare funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, ma la stessa deve essere, altresà¬, giustificata da uno specifico, dichiarato interesse della società . In altre parole, la prescrizione legislativa va interpretata, nel senso che, a differenza degli altri prestiti ai soci, se l'interesse sociale non ਠespresso nella relazione o se si rivela insussistente, la delibera di autorizzazione risulta viziata e puಠessere impugnata.

La disciplina dell'assistenza finanziaria nelle società  di capitali

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2013

Abstract

Il d.Lgs 4 agosto 2008 n. 142, pubblicato nella G.U. n. 216 del 15 settembre 2008 ed entrato in vigore, a seguito dell'ordinaria VacatioLegis, in data 30 novembre 2008, ha modificato in maniera profonda e significativa tutto il quadro normativo in materia di conferimenti di beni in natura o crediti nelle società  per azioni, sia in fase di costituzione che in fase di aumento di capitale, ed inoltre ha ridisegnato la disciplina dell'assistenza finanziaria all'uopo disciplinata dall'art. 2358 c.c. La novella legislativa per la prima volta, consente alle società  italiane di accordare prestiti o fornire garanzie per la sottoscrizione o l'acquisto delle proprie azioni da parte di un terzo o da parte degli stessi soci, purchà© vengano rispettate alcune condizioni e sia eseguita una speciale procedura (ispirata al modello anglosassone del c.d. †œWhitewash†�). Radicali, per non dire innovative sono state le novità  introdotte in materia di assistenza finanziaria, oggetto della presente ricerca, infatti per effetto dell'entrata in vigore del nuovo art. 2358 c.c. in materia di s.p.a. (e parimenti con le modifiche dell'art. 2474 per le s.r.l.) non esiste pi๠nel nostro Ordinamento giuridico un divieto di financialassistance, bensଠuna regolamentazione articolata, sia da un punto di vista sostanziale che procedimentale, delle operazioni descritte in tale norma. La direttiva comunitaria ridisegnando la disciplina in materia di assistenza finanziaria ha quindi previsto in luogo del divieto assoluto la facoltà  per i singoli stati membri di autorizzare le società  per azioni a concedere un'assistenza finanziaria per l'acquisizione di proprie azioni da parte di un terzo nei limiti (ed al ricorrere di determinati presupposti) delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità  con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. Infatti, il finanziamento reca un preciso scopo(predeterminato in sede di delibera), in cui le azioni possono essere acquistate, e dunque finanziate, solo per un importo corrispondente al loro valore equo di mercato mentre, nel caso in cui le azioni siano acquistate dalla società  che le detiene, il valore del finanziamento si determina secondo i principi previsti per il recesso. L'assistenza finanziaria in materia di acquisto di azioni proprie non deve essere necessariamente prevista dallo statuto. La stessa deve essere tuttavia autorizzata, in ogni caso, dall'assemblea straordinaria (Cfr. art. 2358, 2° comma). A tal proposito ਠopportuno precisare, che la competenza assembleare non va letta ed interpretata nel senso che si tratti di una materia gestionale attribuita all'assemblea, nà© puಠessere spiegata con il fatto che (anche) l'assistenza finanziaria si risolva nell'impiego di utili distribuibili e di riserve disponibili. L'assistenza finanziaria pertantodeve risultare funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, ma la stessa deve essere, altresà¬, giustificata da uno specifico, dichiarato interesse della società . In altre parole, la prescrizione legislativa va interpretata, nel senso che, a differenza degli altri prestiti ai soci, se l'interesse sociale non ਠespresso nella relazione o se si rivela insussistente, la delibera di autorizzazione risulta viziata e puಠessere impugnata.
2013
it
Assistenza finanziaria
Divieto azioni proprie
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO COMMERCIALE
Università degli Studi del Molise
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/247663
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMOL-247663