Lࢠimpostazione generale della presente ricerca si sostanzia in una lenta ricostruzione del tema delle future generazione, dal loro studio prettamente teorico-filosofico alla trasposizione nel campo del diritto passando attraverso il percorso geo-politico della loro giuridificazione. Dal momento infatti in cui il termine generazione e la sua semantica rilevante sono fuoriusciti dallࢠindiscriminato del linguaggio ordinario per entrare nella cultura giuridica si àƒ¨ creato uno spazio normativo nuovo e si àƒ¨ dato lࢠavvio ad un processo che possiamo definire di Verrechtlichung. Ovvero ad una operazione normativa di ࢠincorporazioneࢠattraverso cui il diritto decostruisce lࢠoriginario significato diࢠfuture generazioniࢠper tradurlo in un lessico per sàƒ© rilevante e perciàƒ² governabile. La paradossalitàƒÂ  peràƒ² risiede nel fatto che ogni cambiamento allࢠinterno di un sistema non si pone mai come neutro ma crea sempre problemi di compatibilitàƒÂ  , nel nostro caso col diritto e con le classiche categorie giuridiche. Da qui la necessitàƒÂ  : A) da un lato di seguire le tracce che il diritto ed i suoi testi hanno lentamente seminato per ricomporre una sorta di percorso geopolitico (che va dalle prime Costituzioni illuministiche ai testi legislativi piàƒ¹ attuali, dalle Carte, Dichiarazioni, Convenzioni, Trattati ai riconoscimenti normativi delle generazioni future a diversi livelli ordinamentali ) capace di mostrare le forme, i luoghi ed i contenuti propri della giuridificazione. Attraverso una griglia cronologicamente orientata del materiale normativo Internazionale, Comunitario, Costituzionale, Statale, Infra-statuale àƒ¨ stato possibile allargare la nostra prospettiva oltre la direzione temporale, dentro uno spazio stratificato, pluridimensionale che il diritto, forse per primo, ha saputo racchiudere. B) di ricomporre, o almeno tentare di farlo, le discrasie esito di compiuti o mancati esercizi di compatibilitàƒÂ . Mi riferisco a problemi di : Definizione /identitàƒÂ . Le molteplici teorizzazioni dellࢠidentitàƒÂ /soggettivitàƒÂ  condividono tutte lࢠintensione di definire quelli delle future generazioni: Diritti, senza prendere coscienza del fatto che se pure ci si riuscisse non si uscirebbe da alcune questioni paradossali -la fissazione di diritti precostituiti oggi per le generazioni di domani potrebbe risultare non utile alla realizzazione di una garanzia che varia nel tempo -la strategia rimediale potrebbe arrivare a definire ipertroficamente fattispecie giuridicamente tutelate - il legislatore sarebbe costretto a decidere in fretta su una questione che attengono invece ad un ambito piàƒ¹ grande di quel che puàƒ² regolare in un lasso di tempo relativamente breve. AzionabilitàƒÂ / rappresentanza. LࢠazionabilitàƒÂ  rappresenta uno dei punti piàƒ¹ delicati del sistema del diritto applicabile alla categoria ࢠfuture generazioniࢠ, che, pur definendosi diritti per via della tradizione , sono inevitabilmente senza soggetto , senza azionabilitàƒÂ , senza lobbies, quindi senza tutela o a tutela debole ed eventuale. Se anche paventassimo un sistema di superamento della categoria ࢠfuture generazioni.ࢠdai limiti spazio-temporali e ci tirassimo quindi fuori dalla dialettica diritti doveri, ci troveremmo a dover creare un tutore, un rappresentante dei diritti/interessi futuri che alle generazioni abbiamo attribuito. Si correrebbe il pericolo che dietro la parvenza di una tutela si creino invece sistemi e finzioni marcatamente etnocentriche .Il diritto dovrebbe invece servire a lasciare alle future generazioni campi di scelte, non a scegliere in suo nome, al suo posto. Lࢠunico vero modo per dare realmente tutela alle future generazioni àƒ¨ quello di lasciarle libere di auto-determinarsi. Gli ambiti che piàƒ¹ risentono dellࢠintervento dellࢠuomo e che quindi piàƒ¹ avrebbero bisogno di tutela sono quello :GENETICO (PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITàƒ E DEL GENOMA UMANO) AMBIENTALE (PRESERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI) CULTURALE (CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITàƒ DEL PATRIMONIO CULTURALE) ReciprocitàƒÂ  -la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri che ostacola la possibilitàƒÂ  di includere le future generazioni nei testi di diritto cogente. -il problema della scomposizione di un meccanismo di imputazione, che ha legato nella cultura occidentale lࢠidea di rispondere di qualcosa solo allࢠidea di rispondere a qualcuno, nel senso che deve esserci sempre qualcuno a cui rispondere. Bisognerebbe cercare di sganciarsi da una dimensione giusrazionalistica di stampo negativo, puntando sui doveri dellࢠattuale generazione invece che sui possibili interessi/diritti di soggetti ancora non presenti1. Il sistema della politica non puàƒ² non assumersi le sue responsabilitàƒÂ , prima fra tutte quella di darne attuazione, avviandosi allࢠeffettivitàƒÂ  della loro tutela ,altrimenti non saremo certo in grado di lasciare aperte alle generazioni future opzioni almeno non minori di quelle che abbiamo noi oggi. Laddove la Costituzione italiana al comma 1 dell'art. 2 ribadisce il proprio fondamento nei à,«doveri inderogabili di solidarietàƒÂ  politica, economica e socialeà,». ResponsabilitàƒÂ  e GiustiziabilitàƒÂ  C) Fino a giungere ad un tentativo di costruzione di unࢠEtica nuova. Una volta infatti che la categoria di ࢠGenerazione futuraࢠsi àƒ¨ immessa nel discorso giuridico e si àƒ¨ mostrata cambiata, libera da chiusure spazio temporali, ha mostrato la sua indipendenza rispetto al tempo. Mi riferisco alla impossibilitàƒÂ  di parlare di giustizia dentro una generazione senza doversi necessariamente riferirsi alle generazioni. La questione inter-generazionale3 diviene questione intertemporale di equitàƒÂ .4 Un nuovo imperativo etico, distante da quello kantiano diretto allࢠindividuo nella dimensione presente del suo agire, che evoca una coerenza di tipo metafisico e non logico, non dellࢠatto in se, ma dei suoi ࢠeffetti ultimi con la continuitàƒÂ  dellࢠattivitàƒÂ  umana nellࢠavvenireࢠ: agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di unࢠautentica vita umana sulla terra. Tutto ci riporta infatti alla costruzione di uno spazio di libertàƒÂ  consentita in presenza di altri, ad una dimensione universalizzante. Tale luogo, in cui tutte le generazioni convivono senza delimitazioni spazio temporali e che attiene alla radice piàƒ¹ profonda dellࢠappartenere allࢠumanitàƒÂ , si àƒ¨ cercato di ricostruire e ricomporre nel lungo lavoro qui riportato. Esso rappresenta da un lato uno spazio inedito, in cui la giustizia àƒ¨ declinabile solo nella sua dimensione di inclusivitàƒÂ , dallࢠaltro la cornice di riferimento dentro cui si àƒ¨ delineato il problema della teoria normativa delle generazioni future. Nel difficile rapporto tra giustizia, etica e diritto si àƒ¨ assistito a momenti di compatibilitàƒÂ , di corretta traduzione tra un sistema e lࢠaltro. Ma piàƒ¹ spesso paradossi linguistici ed ambivalenze ermeneutiche non sono stati del tutto risolvibili. Uno tra tutti il fatto che a parlare in nome delle future generazioni e a rappresentarle àƒ¨ comunque il presente. Per quanto la cognizione della capacitàƒÂ  di influire sul futuro sia effettiva, ogni scelta del presente nasconde una quota inevitabile di etnocentrismo e quindi corre il rischio di rappresentare la vita di altri sulla base di parametri proprio- cosàƒ¬ come - di destinare agli altri modelli propri5. Il conseguente paradosso teorico, che lo studio delle generazioni ha prodotto, àƒ¨ stato quello di aver voluto ricostruire la teoria normativa delle generazioni future sulla falsa riga di quella dei soggetti presenti, prestando cosàƒ¬ il fianco alle critiche di quella parte della dottrina che nega la possibilitàƒÂ  dellࢠesistenza ora di diritti per le future generazioni.

Future generazioni

-
2013

Abstract

Lࢠimpostazione generale della presente ricerca si sostanzia in una lenta ricostruzione del tema delle future generazione, dal loro studio prettamente teorico-filosofico alla trasposizione nel campo del diritto passando attraverso il percorso geo-politico della loro giuridificazione. Dal momento infatti in cui il termine generazione e la sua semantica rilevante sono fuoriusciti dallࢠindiscriminato del linguaggio ordinario per entrare nella cultura giuridica si àƒ¨ creato uno spazio normativo nuovo e si àƒ¨ dato lࢠavvio ad un processo che possiamo definire di Verrechtlichung. Ovvero ad una operazione normativa di ࢠincorporazioneࢠattraverso cui il diritto decostruisce lࢠoriginario significato diࢠfuture generazioniࢠper tradurlo in un lessico per sàƒ© rilevante e perciàƒ² governabile. La paradossalitàƒÂ  peràƒ² risiede nel fatto che ogni cambiamento allࢠinterno di un sistema non si pone mai come neutro ma crea sempre problemi di compatibilitàƒÂ  , nel nostro caso col diritto e con le classiche categorie giuridiche. Da qui la necessitàƒÂ  : A) da un lato di seguire le tracce che il diritto ed i suoi testi hanno lentamente seminato per ricomporre una sorta di percorso geopolitico (che va dalle prime Costituzioni illuministiche ai testi legislativi piàƒ¹ attuali, dalle Carte, Dichiarazioni, Convenzioni, Trattati ai riconoscimenti normativi delle generazioni future a diversi livelli ordinamentali ) capace di mostrare le forme, i luoghi ed i contenuti propri della giuridificazione. Attraverso una griglia cronologicamente orientata del materiale normativo Internazionale, Comunitario, Costituzionale, Statale, Infra-statuale àƒ¨ stato possibile allargare la nostra prospettiva oltre la direzione temporale, dentro uno spazio stratificato, pluridimensionale che il diritto, forse per primo, ha saputo racchiudere. B) di ricomporre, o almeno tentare di farlo, le discrasie esito di compiuti o mancati esercizi di compatibilitàƒÂ . Mi riferisco a problemi di : Definizione /identitàƒÂ . Le molteplici teorizzazioni dellࢠidentitàƒÂ /soggettivitàƒÂ  condividono tutte lࢠintensione di definire quelli delle future generazioni: Diritti, senza prendere coscienza del fatto che se pure ci si riuscisse non si uscirebbe da alcune questioni paradossali -la fissazione di diritti precostituiti oggi per le generazioni di domani potrebbe risultare non utile alla realizzazione di una garanzia che varia nel tempo -la strategia rimediale potrebbe arrivare a definire ipertroficamente fattispecie giuridicamente tutelate - il legislatore sarebbe costretto a decidere in fretta su una questione che attengono invece ad un ambito piàƒ¹ grande di quel che puàƒ² regolare in un lasso di tempo relativamente breve. AzionabilitàƒÂ / rappresentanza. LࢠazionabilitàƒÂ  rappresenta uno dei punti piàƒ¹ delicati del sistema del diritto applicabile alla categoria ࢠfuture generazioniࢠ, che, pur definendosi diritti per via della tradizione , sono inevitabilmente senza soggetto , senza azionabilitàƒÂ , senza lobbies, quindi senza tutela o a tutela debole ed eventuale. Se anche paventassimo un sistema di superamento della categoria ࢠfuture generazioni.ࢠdai limiti spazio-temporali e ci tirassimo quindi fuori dalla dialettica diritti doveri, ci troveremmo a dover creare un tutore, un rappresentante dei diritti/interessi futuri che alle generazioni abbiamo attribuito. Si correrebbe il pericolo che dietro la parvenza di una tutela si creino invece sistemi e finzioni marcatamente etnocentriche .Il diritto dovrebbe invece servire a lasciare alle future generazioni campi di scelte, non a scegliere in suo nome, al suo posto. Lࢠunico vero modo per dare realmente tutela alle future generazioni àƒ¨ quello di lasciarle libere di auto-determinarsi. Gli ambiti che piàƒ¹ risentono dellࢠintervento dellࢠuomo e che quindi piàƒ¹ avrebbero bisogno di tutela sono quello :GENETICO (PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITàƒ E DEL GENOMA UMANO) AMBIENTALE (PRESERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI) CULTURALE (CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITàƒ DEL PATRIMONIO CULTURALE) ReciprocitàƒÂ  -la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri che ostacola la possibilitàƒÂ  di includere le future generazioni nei testi di diritto cogente. -il problema della scomposizione di un meccanismo di imputazione, che ha legato nella cultura occidentale lࢠidea di rispondere di qualcosa solo allࢠidea di rispondere a qualcuno, nel senso che deve esserci sempre qualcuno a cui rispondere. Bisognerebbe cercare di sganciarsi da una dimensione giusrazionalistica di stampo negativo, puntando sui doveri dellࢠattuale generazione invece che sui possibili interessi/diritti di soggetti ancora non presenti1. Il sistema della politica non puàƒ² non assumersi le sue responsabilitàƒÂ , prima fra tutte quella di darne attuazione, avviandosi allࢠeffettivitàƒÂ  della loro tutela ,altrimenti non saremo certo in grado di lasciare aperte alle generazioni future opzioni almeno non minori di quelle che abbiamo noi oggi. Laddove la Costituzione italiana al comma 1 dell'art. 2 ribadisce il proprio fondamento nei à,«doveri inderogabili di solidarietàƒÂ  politica, economica e socialeà,». ResponsabilitàƒÂ  e GiustiziabilitàƒÂ  C) Fino a giungere ad un tentativo di costruzione di unࢠEtica nuova. Una volta infatti che la categoria di ࢠGenerazione futuraࢠsi àƒ¨ immessa nel discorso giuridico e si àƒ¨ mostrata cambiata, libera da chiusure spazio temporali, ha mostrato la sua indipendenza rispetto al tempo. Mi riferisco alla impossibilitàƒÂ  di parlare di giustizia dentro una generazione senza doversi necessariamente riferirsi alle generazioni. La questione inter-generazionale3 diviene questione intertemporale di equitàƒÂ .4 Un nuovo imperativo etico, distante da quello kantiano diretto allࢠindividuo nella dimensione presente del suo agire, che evoca una coerenza di tipo metafisico e non logico, non dellࢠatto in se, ma dei suoi ࢠeffetti ultimi con la continuitàƒÂ  dellࢠattivitàƒÂ  umana nellࢠavvenireࢠ: agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di unࢠautentica vita umana sulla terra. Tutto ci riporta infatti alla costruzione di uno spazio di libertàƒÂ  consentita in presenza di altri, ad una dimensione universalizzante. Tale luogo, in cui tutte le generazioni convivono senza delimitazioni spazio temporali e che attiene alla radice piàƒ¹ profonda dellࢠappartenere allࢠumanitàƒÂ , si àƒ¨ cercato di ricostruire e ricomporre nel lungo lavoro qui riportato. Esso rappresenta da un lato uno spazio inedito, in cui la giustizia àƒ¨ declinabile solo nella sua dimensione di inclusivitàƒÂ , dallࢠaltro la cornice di riferimento dentro cui si àƒ¨ delineato il problema della teoria normativa delle generazioni future. Nel difficile rapporto tra giustizia, etica e diritto si àƒ¨ assistito a momenti di compatibilitàƒÂ , di corretta traduzione tra un sistema e lࢠaltro. Ma piàƒ¹ spesso paradossi linguistici ed ambivalenze ermeneutiche non sono stati del tutto risolvibili. Uno tra tutti il fatto che a parlare in nome delle future generazioni e a rappresentarle àƒ¨ comunque il presente. Per quanto la cognizione della capacitàƒÂ  di influire sul futuro sia effettiva, ogni scelta del presente nasconde una quota inevitabile di etnocentrismo e quindi corre il rischio di rappresentare la vita di altri sulla base di parametri proprio- cosàƒ¬ come - di destinare agli altri modelli propri5. Il conseguente paradosso teorico, che lo studio delle generazioni ha prodotto, àƒ¨ stato quello di aver voluto ricostruire la teoria normativa delle generazioni future sulla falsa riga di quella dei soggetti presenti, prestando cosàƒ¬ il fianco alle critiche di quella parte della dottrina che nega la possibilitàƒÂ  dellࢠesistenza ora di diritti per le future generazioni.
2013
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Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
etica
generazione
responsabilitàƒÂ 
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::FILOSOFIA DEL DIRITTO
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Università degli Studi Roma Tre
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/250307
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-250307