Le prime teorizzazioni scientifiche sulla presunzione dࢠinnocenza nascono nel periodo illuminista per opera di grandi autori che pongono in essere unࢠaspra polemica contro un sistema giudiziario irrazionale, governato dalle piàƒ¹ tenebrose passioni individuali e sociali, da residui magici e da barbariche forme di violenza. Tra i piàƒ¹ illustri sostenitori di questo movimento di idee, che tra lࢠaltro cerca anche di porre la presunzione dࢠinnocenza come cardine dellࢠintero ordinamento processuale, troviamo Cesare Beccaria. Possiamo dire che Beccaria fu il manifesto ࢠpuroࢠdellࢠIlluminismo penale al quale avrebbero attinto pensatori, sovrani, legislatori e che avrebbe trasformato il volto dello ius criminale. Attualmente invece ci si chiede se possa essere tracciata, una linea di confine per separare lࢠesigenza di ࢠperfezionareࢠlࢠaccertamento processuale dalla necessitàƒÂ di non vanificare la tutela del ࢠpotenziale innocenteࢠ. Si parla ormai da tempo di ࢠscoperta della vittimaࢠper denotare la nuova centralitàƒÂ che questa figura àƒ¨ venuta assumendo nellࢠambito del diritto e del processo penale. E in effetti questi soggetti oggi legittimamente ࢠpremonoࢠsul processo, concretizzando e amplificando il ࢠbisogno di penaࢠche permea la societàƒÂ moderna. Oggi le vittime dei reati tendono a rivendicare autonome forme di tutela giurisdizionale che si affiancano alla tradizionale protezione offerta dal pubblico ministero, in aperta controtendenza rispetto alla concezione ࢠpaternalisticaࢠche individua in questo soggetto lࢠesclusivo latore delle pretese di giustizia di colui che, non bisogna dimenticarlo, resta il ࢠnaturale antagonistaࢠdellࢠimputato. Inoltre, Il divieto di equiparare lࢠimputato al colpevole, sotteso alla presunzione di non colpevolezza, rischia di essere compromesso da una distorta informazione sul processo. Non bisogna infatti sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come ࢠsanzione atipicaࢠ. Informare lࢠopinione pubblica in ordine a un determinato processo significa, infatti, produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dellࢠimputato. Ne deriva che il divieto di punire prima della condanna definitiva verrebbe infranto da quella sorta di ࢠpunizione collettivaࢠ, di ࢠgogna mediaticaࢠa cui lࢠimputato potrebbe essere sottoposto a seguito della divulgazione delle notizia come successe per il caso Tortora. Di contro, invece, con riferimento ai reati associativi come quelli perpetrati dalla criminalitàƒÂ organizzata, àƒ¨ ormai invalsa la tendenza a costruire fattispecie penali modellate su differenti metodologie processuali e investigative; il c.d. doppio binario. Sempre molto piàƒ¹ labile in questi casi lࢠapplicazione della presunzione di non colpevolezza. Ne àƒ¨ un esempio il meccanismo della ࢠcircolazioneࢠdel curriculum criminale tra i procedimenti penali introdotto dalla legge n. 155 del 2005, una sorta di mina vagante che appare suscettibile di produrre, nel giudice come nella pubblica opinione, una presunzione di colpevolezza nei confronti dellࢠimputato. In ogni caso, àƒ¨ necessario sottolineare che la Corte europea dei diritti umani ha considerato illegittima la privazione della libertàƒÂ personale di presunti terroristi fondata unicamente su precedenti penali specifici, e non sulle mere pendenze giudiziarie, lasciando cosàƒ¬ intendere che via sia una sorta di implicito divieto di prendere in considerazione a tali fini gli accertamenti in itinere, una prospettiva che sarebbe censurabile alla luce dellࢠattuazione del principio della presunzione di non colpevolezza.
Garanzie di innocenza
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2012
Abstract
Le prime teorizzazioni scientifiche sulla presunzione dࢠinnocenza nascono nel periodo illuminista per opera di grandi autori che pongono in essere unࢠaspra polemica contro un sistema giudiziario irrazionale, governato dalle piàƒ¹ tenebrose passioni individuali e sociali, da residui magici e da barbariche forme di violenza. Tra i piàƒ¹ illustri sostenitori di questo movimento di idee, che tra lࢠaltro cerca anche di porre la presunzione dࢠinnocenza come cardine dellࢠintero ordinamento processuale, troviamo Cesare Beccaria. Possiamo dire che Beccaria fu il manifesto ࢠpuroࢠdellࢠIlluminismo penale al quale avrebbero attinto pensatori, sovrani, legislatori e che avrebbe trasformato il volto dello ius criminale. Attualmente invece ci si chiede se possa essere tracciata, una linea di confine per separare lࢠesigenza di ࢠperfezionareࢠlࢠaccertamento processuale dalla necessitàƒÂ di non vanificare la tutela del ࢠpotenziale innocenteࢠ. Si parla ormai da tempo di ࢠscoperta della vittimaࢠper denotare la nuova centralitàƒÂ che questa figura àƒ¨ venuta assumendo nellࢠambito del diritto e del processo penale. E in effetti questi soggetti oggi legittimamente ࢠpremonoࢠsul processo, concretizzando e amplificando il ࢠbisogno di penaࢠche permea la societàƒÂ moderna. Oggi le vittime dei reati tendono a rivendicare autonome forme di tutela giurisdizionale che si affiancano alla tradizionale protezione offerta dal pubblico ministero, in aperta controtendenza rispetto alla concezione ࢠpaternalisticaࢠche individua in questo soggetto lࢠesclusivo latore delle pretese di giustizia di colui che, non bisogna dimenticarlo, resta il ࢠnaturale antagonistaࢠdellࢠimputato. Inoltre, Il divieto di equiparare lࢠimputato al colpevole, sotteso alla presunzione di non colpevolezza, rischia di essere compromesso da una distorta informazione sul processo. Non bisogna infatti sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come ࢠsanzione atipicaࢠ. Informare lࢠopinione pubblica in ordine a un determinato processo significa, infatti, produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dellࢠimputato. Ne deriva che il divieto di punire prima della condanna definitiva verrebbe infranto da quella sorta di ࢠpunizione collettivaࢠ, di ࢠgogna mediaticaࢠa cui lࢠimputato potrebbe essere sottoposto a seguito della divulgazione delle notizia come successe per il caso Tortora. Di contro, invece, con riferimento ai reati associativi come quelli perpetrati dalla criminalitàƒÂ organizzata, àƒ¨ ormai invalsa la tendenza a costruire fattispecie penali modellate su differenti metodologie processuali e investigative; il c.d. doppio binario. Sempre molto piàƒ¹ labile in questi casi lࢠapplicazione della presunzione di non colpevolezza. Ne àƒ¨ un esempio il meccanismo della ࢠcircolazioneࢠdel curriculum criminale tra i procedimenti penali introdotto dalla legge n. 155 del 2005, una sorta di mina vagante che appare suscettibile di produrre, nel giudice come nella pubblica opinione, una presunzione di colpevolezza nei confronti dellࢠimputato. In ogni caso, àƒ¨ necessario sottolineare che la Corte europea dei diritti umani ha considerato illegittima la privazione della libertàƒÂ personale di presunti terroristi fondata unicamente su precedenti penali specifici, e non sulle mere pendenze giudiziarie, lasciando cosàƒ¬ intendere che via sia una sorta di implicito divieto di prendere in considerazione a tali fini gli accertamenti in itinere, una prospettiva che sarebbe censurabile alla luce dellࢠattuazione del principio della presunzione di non colpevolezza.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/252287
URN:NBN:IT:UNIROMA3-252287