Da un iniziale chiusura nei confronti dell'applicabilità della trasparenza ai pubblici poteri, tale principio, anche su impulso del diritto europeo, ha assunto connotati sempre pi๠pregnanti nel diritto amministrativo, sebbene non si sia, ad oggi, ancora giunti ad un'affermazione piena della trasparenza intesa come totale conoscibilità del processo decisionale pubblico, e si mostrano alcune resistenze rispetto ad un completo accoglimento del principio di diritto comune. Si conclude nel senso che l'attività amministrativa à¨, nel complesso, governata oltre che a principi tipicamente pubblicistici, anche da principi di origine privatistica, non solo per quanto concerne l'attività di diritto privato, ma anche quella prettamente pubblicistica. Tuttavia, la progressiva affermazione dei principi di diritto comune all'attività amministrativa discrezionale autoritativa, ha seguito percorsi diversi. Nel caso della buona fede, correttezza e diligenza, la riflessione si ਠconcentrata sulla possibilità un accoglimento nel campo dell'attività amministrativa autoritativa dei principi privatistici cosଠcome elaborati nei rapporti tra privati. I suddetti principi, in quanto principi generali dell'ordinamento, sono trasmigrati dal diritto privato al diritto amministrativo, pur con le limitazioni e le divergenze dovute al diverso campo di applicazione. Nel caso della concorrenza e della trasparenza il discorso ਠparzialmente diverso. La concorrenza assume connotati peculiari con riferimento ai comportamenti degli operatori economici privati e a quelli dei pubblici poteri. Pur accedendo alle tesi privatistiche che fanno assurgere la concorrenza a clausola generale, il principio cui devono attenersi le imprese private rimane legato agli specifici divieti ad esse imposti dalla disciplina antitrust. Le amministrazioni, invece, sono vincolate al principi
I principi di diritto comune nell'attività amministrativa
-
2015
Abstract
Da un iniziale chiusura nei confronti dell'applicabilità della trasparenza ai pubblici poteri, tale principio, anche su impulso del diritto europeo, ha assunto connotati sempre pi๠pregnanti nel diritto amministrativo, sebbene non si sia, ad oggi, ancora giunti ad un'affermazione piena della trasparenza intesa come totale conoscibilità del processo decisionale pubblico, e si mostrano alcune resistenze rispetto ad un completo accoglimento del principio di diritto comune. Si conclude nel senso che l'attività amministrativa à¨, nel complesso, governata oltre che a principi tipicamente pubblicistici, anche da principi di origine privatistica, non solo per quanto concerne l'attività di diritto privato, ma anche quella prettamente pubblicistica. Tuttavia, la progressiva affermazione dei principi di diritto comune all'attività amministrativa discrezionale autoritativa, ha seguito percorsi diversi. Nel caso della buona fede, correttezza e diligenza, la riflessione si ਠconcentrata sulla possibilità un accoglimento nel campo dell'attività amministrativa autoritativa dei principi privatistici cosଠcome elaborati nei rapporti tra privati. I suddetti principi, in quanto principi generali dell'ordinamento, sono trasmigrati dal diritto privato al diritto amministrativo, pur con le limitazioni e le divergenze dovute al diverso campo di applicazione. Nel caso della concorrenza e della trasparenza il discorso ਠparzialmente diverso. La concorrenza assume connotati peculiari con riferimento ai comportamenti degli operatori economici privati e a quelli dei pubblici poteri. Pur accedendo alle tesi privatistiche che fanno assurgere la concorrenza a clausola generale, il principio cui devono attenersi le imprese private rimane legato agli specifici divieti ad esse imposti dalla disciplina antitrust. Le amministrazioni, invece, sono vincolate al principiI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/260220
URN:NBN:IT:UNIROMA3-260220