L'art.51 del codice penale, nel disporre che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità , introduce nel nostro sistema positivo una previsione di evidente logica e di assoluta conformità  ad un coerente assetto ordinamentale. La codificazione espressa di una simile causa di giustificazione, tuttavia, benchà© esente da osservazioni critiche quanto al suo contenuto, ਠcircostanza foriera di gravi questioni interpretative, sia con riguardo alla portata della norma, sia in merito alla sua collocazione nell'impianto codicistico. La presente trattazione, dunque, si prefigge lo scopo di tratteggiare, anzitutto, i profili alla luce dei quali possa essere sostenuta, o meno, la necessità  dell'esplicita previsione scriminante. In termini di stretta correlazione, quindi, meriterà  un momento di analisi la stessa natura dei rapporti giuridici derivanti dal confronto dell'articolo 51 c.p. con le altre disposizioni di matrice penale e, segnatamente, con quelle comuni alla categoria delle cause di giustificazione. Le conseguenti conclusioni che si andranno a trarre mireranno ad ipotizzare una interpretazione rivisitata della scriminante e, cosà¬, a prospettare elementi di funzionalità  tradizionalmente ad essa non riconosciuti. In particolare, infatti, ad una prima critica sulla †" generalmente affermata †" necessità  ed opportunità  dell'espressa previsione normativa, andrà  ad aggiungersi un minimo tentativo di coglierne meriti e ruoli altrimenti trascurati.

L'esercizio di un diritto. L'art. 51 c.p. ed i suoi limiti

2008

Abstract

L'art.51 del codice penale, nel disporre che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità , introduce nel nostro sistema positivo una previsione di evidente logica e di assoluta conformità  ad un coerente assetto ordinamentale. La codificazione espressa di una simile causa di giustificazione, tuttavia, benchà© esente da osservazioni critiche quanto al suo contenuto, ਠcircostanza foriera di gravi questioni interpretative, sia con riguardo alla portata della norma, sia in merito alla sua collocazione nell'impianto codicistico. La presente trattazione, dunque, si prefigge lo scopo di tratteggiare, anzitutto, i profili alla luce dei quali possa essere sostenuta, o meno, la necessità  dell'esplicita previsione scriminante. In termini di stretta correlazione, quindi, meriterà  un momento di analisi la stessa natura dei rapporti giuridici derivanti dal confronto dell'articolo 51 c.p. con le altre disposizioni di matrice penale e, segnatamente, con quelle comuni alla categoria delle cause di giustificazione. Le conseguenti conclusioni che si andranno a trarre mireranno ad ipotizzare una interpretazione rivisitata della scriminante e, cosà¬, a prospettare elementi di funzionalità  tradizionalmente ad essa non riconosciuti. In particolare, infatti, ad una prima critica sulla †" generalmente affermata †" necessità  ed opportunità  dell'espressa previsione normativa, andrà  ad aggiungersi un minimo tentativo di coglierne meriti e ruoli altrimenti trascurati.
2008
Italiano
Codice penale - Interpretazione - Italia
Università degli Studi di Parma
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/263375
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPR-263375