Il lavoro svolto traccia i delicati profili della relazione tra sport e diritto, evidenziando i rilevanti aspetti giuridici del fenomeno sportivo. L'indagine parte dai profili istituzionali relativi ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, per giungere ai profili civilistici della prestazione sportiva con particolare riferimento a quella resa dall'atleta professionista nel rapporto giuridico con la società  sportiva. Con la Legge, 23 Marzo 1981 n. 91, recante †œNorme in materia di rapporti tra società  e sportivi professionisti†� il rapporto di lavoro sportivo professionistico ਠpassato dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale alla sistemazione normativa. Il fenomeno lavorativo viene cosଠinquadrato nello sport, concentrando l'attenzione sul concetto di prestazione sportiva. Nella relativa autonomia ordinamentale da riconoscere allo sport, la prestazione sportiva ਠoggi giuridicamente caratterizzata solo in funzione del professionismo. Le specificità  dello scambio tra prestazione sportiva e retribuzione rendono problematico l'inquadramento del contratto di lavoro sportivo attraverso le categorie giuslavoristiche comuni. Siamo di fronte ad nuova tipologia contrattuale che la legge †œpresume†� di lavoro subordinato, ma che si caratterizza per un assoggettamento ad etero direzione pi๠intenso di quanto avvenga nella generalità  dei lavori subordinati. Da qui il dubbio che l'art. 2094 c.c. sia ancora in grado di individuare il †œtipo†� lavoro subordinato e, quindi, la necessità  di valutare proposte di riforma volte ad introdurre nuove definizioni di contratto di lavoro subordinato, capaci di cogliere le nuove forme in cui si esprime l'attività  lavorativa. Il tipo contrattuale, tuttavia, ਠpur sempre nell'art. 2094 c.c., per cui il contratto di lavoro sportivo ਠinquadrato anche come sottotipo rispetto allo schema generale del tipo di subordinazione di cui al codice civile. L'analisi evidenzia come sotto alcuni profili la legge che disciplina il rapporto tra società  e sportivi professionisti ed il contratto di lavoro sportivo si presenta di dubbia legittimità  costituzionale, lasciando preoccupanti zone d'ombra. Essa, infatti, ਠrivolta esclusivamente ai rapporti tra sportivi professionisti e società . Ai rapporti giuridici tra società  e atleti dilettanti si applicherà , nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 2094 c.c., la normativa di diritto comune. L'indagine evidenzia profili critici della attuale legge sul professionismo sportivo, tanto pi๠se confrontata con la disciplina comune. Quando l'attività  sportiva ਠesercitata a livello professionistico, infatti, la decantata libertà  dell'esercizio dell'attività  sportiva ਠfortemente ridimensionata. Infatti, per conseguire lo status di sportivo professionista gli atleti devono ottenere la previa qualificazione da parte delle federazioni a cui appartengono; il contratto che essi stipulano con la società  sportiva deve rivestire forma scritta, deve essere depositato presso la federazione competente e deve essere approvato; gli accordi individuali devono essere conformi ad un contratto tipo predisposto con accordi collettivi ad efficacia generalizzata anche in difetto dell'iscrizione alle associazioni stipulanti; non ultimo, il contratto puಠintercorrere esclusivamente con società  sportive affiliate alle federazioni. Pur con le sue criticità  si tratta in ogni caso di un testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell'atleta professionista nell'ambito dell'ordinamento giuridico, tuttavia, ਠauspicabile una riforma della legge non già  per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d'incertezza ancora presenti nella regolamentazione dello stesso.

La prestazione sportiva dell'atleta professionista nel contratto di lavoro sportivo

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2010

Abstract

Il lavoro svolto traccia i delicati profili della relazione tra sport e diritto, evidenziando i rilevanti aspetti giuridici del fenomeno sportivo. L'indagine parte dai profili istituzionali relativi ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, per giungere ai profili civilistici della prestazione sportiva con particolare riferimento a quella resa dall'atleta professionista nel rapporto giuridico con la società  sportiva. Con la Legge, 23 Marzo 1981 n. 91, recante †œNorme in materia di rapporti tra società  e sportivi professionisti†� il rapporto di lavoro sportivo professionistico ਠpassato dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale alla sistemazione normativa. Il fenomeno lavorativo viene cosଠinquadrato nello sport, concentrando l'attenzione sul concetto di prestazione sportiva. Nella relativa autonomia ordinamentale da riconoscere allo sport, la prestazione sportiva ਠoggi giuridicamente caratterizzata solo in funzione del professionismo. Le specificità  dello scambio tra prestazione sportiva e retribuzione rendono problematico l'inquadramento del contratto di lavoro sportivo attraverso le categorie giuslavoristiche comuni. Siamo di fronte ad nuova tipologia contrattuale che la legge †œpresume†� di lavoro subordinato, ma che si caratterizza per un assoggettamento ad etero direzione pi๠intenso di quanto avvenga nella generalità  dei lavori subordinati. Da qui il dubbio che l'art. 2094 c.c. sia ancora in grado di individuare il †œtipo†� lavoro subordinato e, quindi, la necessità  di valutare proposte di riforma volte ad introdurre nuove definizioni di contratto di lavoro subordinato, capaci di cogliere le nuove forme in cui si esprime l'attività  lavorativa. Il tipo contrattuale, tuttavia, ਠpur sempre nell'art. 2094 c.c., per cui il contratto di lavoro sportivo ਠinquadrato anche come sottotipo rispetto allo schema generale del tipo di subordinazione di cui al codice civile. L'analisi evidenzia come sotto alcuni profili la legge che disciplina il rapporto tra società  e sportivi professionisti ed il contratto di lavoro sportivo si presenta di dubbia legittimità  costituzionale, lasciando preoccupanti zone d'ombra. Essa, infatti, ਠrivolta esclusivamente ai rapporti tra sportivi professionisti e società . Ai rapporti giuridici tra società  e atleti dilettanti si applicherà , nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 2094 c.c., la normativa di diritto comune. L'indagine evidenzia profili critici della attuale legge sul professionismo sportivo, tanto pi๠se confrontata con la disciplina comune. Quando l'attività  sportiva ਠesercitata a livello professionistico, infatti, la decantata libertà  dell'esercizio dell'attività  sportiva ਠfortemente ridimensionata. Infatti, per conseguire lo status di sportivo professionista gli atleti devono ottenere la previa qualificazione da parte delle federazioni a cui appartengono; il contratto che essi stipulano con la società  sportiva deve rivestire forma scritta, deve essere depositato presso la federazione competente e deve essere approvato; gli accordi individuali devono essere conformi ad un contratto tipo predisposto con accordi collettivi ad efficacia generalizzata anche in difetto dell'iscrizione alle associazioni stipulanti; non ultimo, il contratto puಠintercorrere esclusivamente con società  sportive affiliate alle federazioni. Pur con le sue criticità  si tratta in ogni caso di un testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell'atleta professionista nell'ambito dell'ordinamento giuridico, tuttavia, ਠauspicabile una riforma della legge non già  per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d'incertezza ancora presenti nella regolamentazione dello stesso.
2010
it
Contratto
Lavoro
Obbligazione
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATO
Sport
Università degli Studi del Molise
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/263421
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMOL-263421