153 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilendo che bisogna contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'art. 114 (ex art. 95 del TCE) del medesimo. In attesa dell'approvazione definitiva del testo, come accennato, non sono mancate da subito critiche circa la scelta - operata dalla precedente proposta sui diritti dei consumatori del 2008 - di considerare quale base giuridica della proposta l'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea (attuale art. 114 TFUE), che concerneva l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno e non già †" come ci si poteva attendere †" l'art. 153 sulla tutela dei consumatori (attuale art. 169 del TFUE). In Italia, il CNCU, esprimendo subito dopo la proposta di direttiva un parere, affermಠche †œnonostante il suo nome †œdiritti dei consumatori†� la proposta si proponeva innanzitutto di eliminare le barriere per i †œcommercianti†� che desideravano vendere all'interno del mercato unico europeo data la sua base legale†�. Secondo tale parere sarebbe stato opportuno, fin da allora, introdurre le disposizioni pi๠favorevoli ai consumatori contenute nei singoli ordinamenti nazionali, per evitare che il principio di armonizzazione completa auspicato dalla proposta dell'epoca determinasse un abbassamento dei livelli di tutela riconosciuti ai consumatori oggi negli Stati membri. Tutto questo era ed ਠfondamentale, secondo il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, in quanto ਠin gioco la fiducia dei consumatori non solo nei confronti del mercato europeo, ma anche delle ste
Vendita di beni di consumo tra l'attuale disciplina e la prospettata riforma
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2013
Abstract
153 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilendo che bisogna contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'art. 114 (ex art. 95 del TCE) del medesimo. In attesa dell'approvazione definitiva del testo, come accennato, non sono mancate da subito critiche circa la scelta - operata dalla precedente proposta sui diritti dei consumatori del 2008 - di considerare quale base giuridica della proposta l'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea (attuale art. 114 TFUE), che concerneva l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno e non già †" come ci si poteva attendere †" l'art. 153 sulla tutela dei consumatori (attuale art. 169 del TFUE). In Italia, il CNCU, esprimendo subito dopo la proposta di direttiva un parere, affermಠche †œnonostante il suo nome †œdiritti dei consumatori†� la proposta si proponeva innanzitutto di eliminare le barriere per i †œcommercianti†� che desideravano vendere all'interno del mercato unico europeo data la sua base legale†�. Secondo tale parere sarebbe stato opportuno, fin da allora, introdurre le disposizioni pi๠favorevoli ai consumatori contenute nei singoli ordinamenti nazionali, per evitare che il principio di armonizzazione completa auspicato dalla proposta dell'epoca determinasse un abbassamento dei livelli di tutela riconosciuti ai consumatori oggi negli Stati membri. Tutto questo era ed ਠfondamentale, secondo il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, in quanto ਠin gioco la fiducia dei consumatori non solo nei confronti del mercato europeo, ma anche delle steI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/263551
URN:NBN:IT:UNIROMA3-263551