Come ਠnoto l'idea di un †œdiritto penale europeo†� si fa strada formalmente con il trattato di Amsterdam e quindi con la creazione del pilastro †œsicurezza e giustizia†� in un momento in cui la dimensione aperta dei nostri stati e il moltiplicarsi di reati transnazionali aveva fatto emergere l'inadeguatezza dei nostri sistemi repressivi. Nasce quindi l'idea di uno spazio europeo di giustizia. Tale breccia aperta negli ordinamenti nazionali, per garantire una efficacia piena delle norme del diritto europeo, fu solo in parte un successo. Fin dai primi momenti numerose furono le difficoltà ad integrare i diversi sistemi giuridici, diffidenti e con peculiarità nazionali. La materia penale non era oggetto di intervento diretto dell'Unione, il Terzo pilastro, come ਠnoto, si occupava soltanto di cooperazione penale con il limitato obiettivo di favorire l'efficace integrazione tra gli ordinamenti e adozione di atti normativi finalizzati all'armonizzazione tra i diversi sistemi come accaduto per il mandato d'arresto europeo. Con il trattato di Lisbona il quadro di originaria chiusura della legislazione europea nei confronti del diritto penale muta sensibilmente. Da molti si sostiene che avviene, almeno sulla carta, una vera e propria rivoluzione. Il Trattato prevede la possibilità di adottare direttive vincolanti per gli ordinamenti nazionali contenenti norme minime per reati di particolare rilievo e dimensione transnazionale. Si prevede inoltre, per gli stati membri anche la necessità di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche con indicazione di soglie minime e massime di punibilità , termini prescrizionali comuni, responsabilità delle persone giuridiche. In questo percorso ha rivestito un ruolo fondamentale il dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di Giustizia che sarà approfondito anche in riferimento a recenti sentenze. I dubbi sono ancora molti, ma il cammino verso un diritto penale europeo sembra inarrestabile.
La costruzione di un diritto penale europeo attraverso la previsione di una Procura europea
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2016
Abstract
Come ਠnoto l'idea di un †œdiritto penale europeo†� si fa strada formalmente con il trattato di Amsterdam e quindi con la creazione del pilastro †œsicurezza e giustizia†� in un momento in cui la dimensione aperta dei nostri stati e il moltiplicarsi di reati transnazionali aveva fatto emergere l'inadeguatezza dei nostri sistemi repressivi. Nasce quindi l'idea di uno spazio europeo di giustizia. Tale breccia aperta negli ordinamenti nazionali, per garantire una efficacia piena delle norme del diritto europeo, fu solo in parte un successo. Fin dai primi momenti numerose furono le difficoltà ad integrare i diversi sistemi giuridici, diffidenti e con peculiarità nazionali. La materia penale non era oggetto di intervento diretto dell'Unione, il Terzo pilastro, come ਠnoto, si occupava soltanto di cooperazione penale con il limitato obiettivo di favorire l'efficace integrazione tra gli ordinamenti e adozione di atti normativi finalizzati all'armonizzazione tra i diversi sistemi come accaduto per il mandato d'arresto europeo. Con il trattato di Lisbona il quadro di originaria chiusura della legislazione europea nei confronti del diritto penale muta sensibilmente. Da molti si sostiene che avviene, almeno sulla carta, una vera e propria rivoluzione. Il Trattato prevede la possibilità di adottare direttive vincolanti per gli ordinamenti nazionali contenenti norme minime per reati di particolare rilievo e dimensione transnazionale. Si prevede inoltre, per gli stati membri anche la necessità di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche con indicazione di soglie minime e massime di punibilità , termini prescrizionali comuni, responsabilità delle persone giuridiche. In questo percorso ha rivestito un ruolo fondamentale il dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di Giustizia che sarà approfondito anche in riferimento a recenti sentenze. I dubbi sono ancora molti, ma il cammino verso un diritto penale europeo sembra inarrestabile.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/265888
URN:NBN:IT:UNIROMA3-265888