La tematica dell'incidenza dell'attività  delle Autorità  amministrative indipendenti sul contratto ਠemersa negli ultimi decenni in maniera dirompente, ponendo all'attenzione degli studiosi alcune questioni di estrema delicatezza, che in un'ottica interdisciplinare hanno toccato diversi rami del nostro ordinamento giuridico, riflettendosi tanto sulla materia delle fonti del diritto, quanto su quella, pi๠propriamente civilistica, dell'autonomia negoziale dei contraenti e dei suoi limiti. Il contesto da cui l'analisi condotta con il presente lavoro ha preso avvio ਠrappresentato da quei settori del mercato, sempre pi๠numerosi, nei quali, in virt๠della particolare delicatezza e conflittualità  degli interessi coinvolti (si pensi, ad esempio, al settore bancario, a quello borsistico o assicurativo e, ancora, all'ambito dei servizi di pubblica utilità ), sono stati negli anni riconosciuti alle rispettive Autorità  garanti non solo poteri di controllo e sanzionatori nei confronti degli operatori sottoposti alla loro vigilanza, bensଠanche poteri di regolazione che, spingendosi in diversi casi fino alla prescrizione di †œcontenuti tipici determinati†� o alla definizione di clausole da inserire obbligatoriamente, hanno prospettato un problema di configurabilità  di fenomeni di integrazione-conformazione contrattuale ad opera della fonte autoritativa. Si ਠritenuto necessario nella costruzione del percorso argomentativo della trattazione prendere le mosse da una preliminare indagine sulla stessa figura delle autorità  indipendenti e sull'attività  da esse svolta, al fine di delineare dei primi punti fermi su cui fondare il successivo sviluppo dell'analisi. Si à¨, dunque, innanzitutto affrontato il problema dell'individuazione, in assenza di una definizione generale della categoria delle amministrazioni indipendenti ad opera del legislatore nazionale, dei criteri che permettano di ascrivere le diverse figure organizzative, di volta in volta istituite, al pi๠ampio genus in esame, giungendo alla conclusione che principale carattere ricostruttivo delle stesse debba ritenersi il tratto dell'indipendenza. Nel delineare un quadro generale dei poteri e delle funzioni attribuite a tali organismi, poi, si ਠsottolineato come il vero elemento qualificante degli stessi, oltre che maggiormente rilevante ai fini del nostro lavoro, sia rappresentato dalla c.d. funzione regolativa, ovvero dai poteri conferiti alle autorità  di †œdisporre in via generale e astratta†�, formulando regole direttamente incidenti su situazioni e rapporti giuridici dei privati, laddove sulla base di un'analisi delle caratteristiche di tale funzione e degli atti di regolazione che ne costituiscono il frutto, si ਠritenuto di riconoscere a questi ultimi una vera e propria natura normativa. Tale quadro introduttivo trova, infine, il proprio completamento in un approfondimento sulla qualificazione delle stesse autorità  indipendenti e sulla definizione degli interessi dalle medesime tutelati. Si ਠritenuto, in merito, di aderire a quella prevalente opinione dottrinale che, pur riconducendo, anche alla luce di interventi della giurisprudenza di legittimità , le amministrazioni indipendenti alla †œfunzione amministrativa†�, nonostante il tratto caratteristico dell'indipendenza dall'esecutivo e l'esercizio di funzioni c.d. †œgiustiziali†�, sottolinea come le stesse non possano essere inquadrate nel tradizionale archetipo del potere amministrativo discrezionale, volto al perseguimento di un †œinteresse pubblico primario†�, risultando, invece, ad esse affidato un interesse †œdi composizione†�, da intendersi come sintesi paritaria ed equilibrata di una pluralità  di diritti ed interessi contrapposti. Delineato in tal modo un generale quadro di riferimento in tema di autorità  indipendenti, si ਠproseguita l'indagine focalizzando l'attenzione sui due principali profili problematici che scaturiscono proprio dall'esercizio di poteri normativi da parte di tali organismi. Il primo di essi, attenendo alla questione, non prettamente civilistica, della legittimità  costituzionale delle stesse amministrazioni indipendenti, nonchà© della legittimazione della loro potestà  regolativa all'interno del sistema delle fonti, ਠstato oggetto, da parte nostra, di semplice illustrazione con riguardo alle diverse opinioni emerse in dottrina, senza una precisa presa di posizione in merito alle stesse, la quale †" si ritiene - sarebbe stata inopportuna. Partendo, dunque, da quegli orientamenti che in una prospettiva tradizionale, rifacendosi al principio gerarchico quale principio cardine del sistema delle fonti e riconoscendo rango secondario agli atti promananti dalle autorità , hanno giustificato i poteri normativi autoritativi attraverso il richiamo al meccanismo della delegificazione, si ਠpassati all'analisi di quelle diverse opinioni che, ritenendo non appropriato il suddetto richiamo, hanno fondato l'esercizio dei menzionati poteri sul diverso criterio di competenza, la cui applicabilità  sarebbe giustificata dalla particolare sfera di autonomia riconosciuta dall'ordinamento agli organismi in esame. La problematica viene, infine, risolta in modo radicale da coloro che, reputando non adeguata la stessa classificazione degli atti delle autorità  nell'ambito delle fonti di grado secondario, ne affermano la riconducibilità  ad un rango primario, equiparandone la forza a quella della legge, in virt๠di diverse ricostruzioni, tendenti in alcuni casi a ritenere determinante (e legittimante) il fondamento diretto che gli atti regolativi avrebbero nella norma comunitaria e, in altri casi, a ricollegare la affermata forza di legge degli stessi alla natura di fonte extra ordinem che da alcuni viene riconosciuta alle fonti autoritative. Illustrato il suddetto primo profilo problematico, si ਠritenuto di concentrare l'attenzione su quello che sicuramente rappresenta il nucleo centrale della trattazione, ovvero sulla questione degli importanti riflessi che la regolazione autoritativa spiega sulla disciplina dei contratti in tutte le ipotesi in cui dalla stessa possano ricavarsi clausole da inserire obbligatoriamente nelle negoziazioni private o contenuti minimi determinati, dalla cui inosservanza il medesimo legislatore faccia discendere la nullità  del contratto. Si ripropone evidentemente per tale via il tema dei limiti al principio dell'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c., sebbene in una prospettiva diversa rispetto a quella generalmente indagata. A seguito di un preliminare approfondimento sul concetto di autonomia privata, cosଠcome ricavabile dalla stessa disciplina positivamente prevista nelle principali norme ad essa dedicate, si ਠritenuto di dover verificare la compatibilità  dei riferiti poteri conformativi delle autorità  con il nostro sistema civilistico, attraverso un'indagine sulla applicabilità  ai provvedimenti autoritativi del meccanismo integrativo di cui all'art. 1339 c.c., nonchà©, per le ipotesi in cui all'inosservanza dei contenuti dagli stessi dettati sia ricollegata una sanzione invalidante, della fattispecie di nullità  virtuale di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c. Con riguardo ad entrambe le disposizioni, a seguito di una compiuta indagine circa le loro modalità  operative, si ਠgiunti a focalizzare il vero nucleo problematico dell'applicabilità  delle stesse agli atti delle amministrazioni indipendenti nel carattere secondario di questi ultimi (seguendo quella che, in merito a tale carattere, ਠancora l'opinione dominante) e nel riferimento che l'art. 1339 c.c. fa alla †œlegge†� e l'art. 1418, 1° comma, c.c. alle †œnorme imperative†�. La questione della ammissibilità  tanto di meccanismi di inserzionesostituzione automatica di clausole di fonte secondaria, quanto di nullità  per violazione di norme imperative secondarie ਠstata oggetto, da tempo risalente, di attenzioni dottrinali e giurisprudenziali, che hanno dato luogo a diverse opinioni.

Il contratto e le autorità  indipendenti

-
2012

Abstract

La tematica dell'incidenza dell'attività  delle Autorità  amministrative indipendenti sul contratto ਠemersa negli ultimi decenni in maniera dirompente, ponendo all'attenzione degli studiosi alcune questioni di estrema delicatezza, che in un'ottica interdisciplinare hanno toccato diversi rami del nostro ordinamento giuridico, riflettendosi tanto sulla materia delle fonti del diritto, quanto su quella, pi๠propriamente civilistica, dell'autonomia negoziale dei contraenti e dei suoi limiti. Il contesto da cui l'analisi condotta con il presente lavoro ha preso avvio ਠrappresentato da quei settori del mercato, sempre pi๠numerosi, nei quali, in virt๠della particolare delicatezza e conflittualità  degli interessi coinvolti (si pensi, ad esempio, al settore bancario, a quello borsistico o assicurativo e, ancora, all'ambito dei servizi di pubblica utilità ), sono stati negli anni riconosciuti alle rispettive Autorità  garanti non solo poteri di controllo e sanzionatori nei confronti degli operatori sottoposti alla loro vigilanza, bensଠanche poteri di regolazione che, spingendosi in diversi casi fino alla prescrizione di †œcontenuti tipici determinati†� o alla definizione di clausole da inserire obbligatoriamente, hanno prospettato un problema di configurabilità  di fenomeni di integrazione-conformazione contrattuale ad opera della fonte autoritativa. Si ਠritenuto necessario nella costruzione del percorso argomentativo della trattazione prendere le mosse da una preliminare indagine sulla stessa figura delle autorità  indipendenti e sull'attività  da esse svolta, al fine di delineare dei primi punti fermi su cui fondare il successivo sviluppo dell'analisi. Si à¨, dunque, innanzitutto affrontato il problema dell'individuazione, in assenza di una definizione generale della categoria delle amministrazioni indipendenti ad opera del legislatore nazionale, dei criteri che permettano di ascrivere le diverse figure organizzative, di volta in volta istituite, al pi๠ampio genus in esame, giungendo alla conclusione che principale carattere ricostruttivo delle stesse debba ritenersi il tratto dell'indipendenza. Nel delineare un quadro generale dei poteri e delle funzioni attribuite a tali organismi, poi, si ਠsottolineato come il vero elemento qualificante degli stessi, oltre che maggiormente rilevante ai fini del nostro lavoro, sia rappresentato dalla c.d. funzione regolativa, ovvero dai poteri conferiti alle autorità  di †œdisporre in via generale e astratta†�, formulando regole direttamente incidenti su situazioni e rapporti giuridici dei privati, laddove sulla base di un'analisi delle caratteristiche di tale funzione e degli atti di regolazione che ne costituiscono il frutto, si ਠritenuto di riconoscere a questi ultimi una vera e propria natura normativa. Tale quadro introduttivo trova, infine, il proprio completamento in un approfondimento sulla qualificazione delle stesse autorità  indipendenti e sulla definizione degli interessi dalle medesime tutelati. Si ਠritenuto, in merito, di aderire a quella prevalente opinione dottrinale che, pur riconducendo, anche alla luce di interventi della giurisprudenza di legittimità , le amministrazioni indipendenti alla †œfunzione amministrativa†�, nonostante il tratto caratteristico dell'indipendenza dall'esecutivo e l'esercizio di funzioni c.d. †œgiustiziali†�, sottolinea come le stesse non possano essere inquadrate nel tradizionale archetipo del potere amministrativo discrezionale, volto al perseguimento di un †œinteresse pubblico primario†�, risultando, invece, ad esse affidato un interesse †œdi composizione†�, da intendersi come sintesi paritaria ed equilibrata di una pluralità  di diritti ed interessi contrapposti. Delineato in tal modo un generale quadro di riferimento in tema di autorità  indipendenti, si ਠproseguita l'indagine focalizzando l'attenzione sui due principali profili problematici che scaturiscono proprio dall'esercizio di poteri normativi da parte di tali organismi. Il primo di essi, attenendo alla questione, non prettamente civilistica, della legittimità  costituzionale delle stesse amministrazioni indipendenti, nonchà© della legittimazione della loro potestà  regolativa all'interno del sistema delle fonti, ਠstato oggetto, da parte nostra, di semplice illustrazione con riguardo alle diverse opinioni emerse in dottrina, senza una precisa presa di posizione in merito alle stesse, la quale †" si ritiene - sarebbe stata inopportuna. Partendo, dunque, da quegli orientamenti che in una prospettiva tradizionale, rifacendosi al principio gerarchico quale principio cardine del sistema delle fonti e riconoscendo rango secondario agli atti promananti dalle autorità , hanno giustificato i poteri normativi autoritativi attraverso il richiamo al meccanismo della delegificazione, si ਠpassati all'analisi di quelle diverse opinioni che, ritenendo non appropriato il suddetto richiamo, hanno fondato l'esercizio dei menzionati poteri sul diverso criterio di competenza, la cui applicabilità  sarebbe giustificata dalla particolare sfera di autonomia riconosciuta dall'ordinamento agli organismi in esame. La problematica viene, infine, risolta in modo radicale da coloro che, reputando non adeguata la stessa classificazione degli atti delle autorità  nell'ambito delle fonti di grado secondario, ne affermano la riconducibilità  ad un rango primario, equiparandone la forza a quella della legge, in virt๠di diverse ricostruzioni, tendenti in alcuni casi a ritenere determinante (e legittimante) il fondamento diretto che gli atti regolativi avrebbero nella norma comunitaria e, in altri casi, a ricollegare la affermata forza di legge degli stessi alla natura di fonte extra ordinem che da alcuni viene riconosciuta alle fonti autoritative. Illustrato il suddetto primo profilo problematico, si ਠritenuto di concentrare l'attenzione su quello che sicuramente rappresenta il nucleo centrale della trattazione, ovvero sulla questione degli importanti riflessi che la regolazione autoritativa spiega sulla disciplina dei contratti in tutte le ipotesi in cui dalla stessa possano ricavarsi clausole da inserire obbligatoriamente nelle negoziazioni private o contenuti minimi determinati, dalla cui inosservanza il medesimo legislatore faccia discendere la nullità  del contratto. Si ripropone evidentemente per tale via il tema dei limiti al principio dell'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c., sebbene in una prospettiva diversa rispetto a quella generalmente indagata. A seguito di un preliminare approfondimento sul concetto di autonomia privata, cosଠcome ricavabile dalla stessa disciplina positivamente prevista nelle principali norme ad essa dedicate, si ਠritenuto di dover verificare la compatibilità  dei riferiti poteri conformativi delle autorità  con il nostro sistema civilistico, attraverso un'indagine sulla applicabilità  ai provvedimenti autoritativi del meccanismo integrativo di cui all'art. 1339 c.c., nonchà©, per le ipotesi in cui all'inosservanza dei contenuti dagli stessi dettati sia ricollegata una sanzione invalidante, della fattispecie di nullità  virtuale di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c. Con riguardo ad entrambe le disposizioni, a seguito di una compiuta indagine circa le loro modalità  operative, si ਠgiunti a focalizzare il vero nucleo problematico dell'applicabilità  delle stesse agli atti delle amministrazioni indipendenti nel carattere secondario di questi ultimi (seguendo quella che, in merito a tale carattere, ਠancora l'opinione dominante) e nel riferimento che l'art. 1339 c.c. fa alla †œlegge†� e l'art. 1418, 1° comma, c.c. alle †œnorme imperative†�. La questione della ammissibilità  tanto di meccanismi di inserzionesostituzione automatica di clausole di fonte secondaria, quanto di nullità  per violazione di norme imperative secondarie ਠstata oggetto, da tempo risalente, di attenzioni dottrinali e giurisprudenziali, che hanno dato luogo a diverse opinioni.
2012
it
autonomia privata
Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
inserzione automatica di clausole
nullità  virtuale
regolazione autoritativa
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATO
Università degli Studi Roma Tre
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/267087
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-267087