Obiettivo della mia ricerca ਠevidenziare i punti deboli della teoria della pena e la necessità dell'integrazione del garantismo penale in relazione alla sanzione penale. La realtà della pena esige il suo ripensamento e il suo adeguamento ai principi dello Stato costituzionale, poichà© palesa l'assenza di efficaci garanzie dei diritti fondamentali. Benchà© ogni pena consista in una menomazioni di diritti, un sistema garantista deve assicurare a chiunque subisca una pena la tutela di tutti i diritti la cui menomazione non sia legalmente prevista. In altre parole, deve tutelare il condannato dall'esercizio sregolato e indebito del potere punitivo. Tuttavia, tradizionalmente si percepisce come una grande ingiustizia la condanna dell'innocente e non l'eccessiva afflittività della condanna di coloro ritenuti colpevoli. I principi assiologici dell'odierno costituzionalismo esigono un novo paradigma di definizione, comminazione ed esecuzione delle pene, che consideri il condannato come soggetto di diritto (non come oggetto di una punizione), e la pena, di conseguenza, come l'imposizione di obblighi e/o divieti. Non puಠessere irrogata, ma prima ancora comminata, una pena il cui contenuto non sia predeterminato tassativamente dalla legge. Perchà© l'esecuzione penale non si converta in una pratica di dominio e violenza dell'uomo sull'uomo, la legge penale deve rispettare il canone della tassatività - oltre che nella qualificazione dei reati - nella configurazione delle sanzioni, connotandone esattamente il contenuto afflittivo in termini di diritti limitati o sospesi. Questa prospettiva rileva l'illegittimità della reclusione in quanto irriducibile a obblighi predeterminabili tassativamente. La cultura giuridica ha da tempo delegittimato le fattispecie in bianco. àˆ necessario fare altrettanto con le pene in bianco e rendere compatibile lo stato di detenzione con lo stato di diritto.
La pena in bianco. La legalità "nella misura del possibile"
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2016
Abstract
Obiettivo della mia ricerca ਠevidenziare i punti deboli della teoria della pena e la necessità dell'integrazione del garantismo penale in relazione alla sanzione penale. La realtà della pena esige il suo ripensamento e il suo adeguamento ai principi dello Stato costituzionale, poichà© palesa l'assenza di efficaci garanzie dei diritti fondamentali. Benchà© ogni pena consista in una menomazioni di diritti, un sistema garantista deve assicurare a chiunque subisca una pena la tutela di tutti i diritti la cui menomazione non sia legalmente prevista. In altre parole, deve tutelare il condannato dall'esercizio sregolato e indebito del potere punitivo. Tuttavia, tradizionalmente si percepisce come una grande ingiustizia la condanna dell'innocente e non l'eccessiva afflittività della condanna di coloro ritenuti colpevoli. I principi assiologici dell'odierno costituzionalismo esigono un novo paradigma di definizione, comminazione ed esecuzione delle pene, che consideri il condannato come soggetto di diritto (non come oggetto di una punizione), e la pena, di conseguenza, come l'imposizione di obblighi e/o divieti. Non puಠessere irrogata, ma prima ancora comminata, una pena il cui contenuto non sia predeterminato tassativamente dalla legge. Perchà© l'esecuzione penale non si converta in una pratica di dominio e violenza dell'uomo sull'uomo, la legge penale deve rispettare il canone della tassatività - oltre che nella qualificazione dei reati - nella configurazione delle sanzioni, connotandone esattamente il contenuto afflittivo in termini di diritti limitati o sospesi. Questa prospettiva rileva l'illegittimità della reclusione in quanto irriducibile a obblighi predeterminabili tassativamente. La cultura giuridica ha da tempo delegittimato le fattispecie in bianco. àˆ necessario fare altrettanto con le pene in bianco e rendere compatibile lo stato di detenzione con lo stato di diritto.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/269103
URN:NBN:IT:UNIROMA3-269103