Il presente lavoro si prefigge come obiettivo quello di esaminare la problematica dei rapporti intercorrenti tra AutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato e AutoritàƒÂ Giudiziaria Ordinaria, nellࢠesercizio delle loro competenze, in relazione al sindacato sulle intese restrittive della concorrenza. In particolare, oggetto di studio àƒ¨ il doppio binario dei sistemi di valutazione e di apprezzamento delle intese, affidati ࢠin sede amministrativa ࢠallࢠAutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato ed ࢠin sede giurisdizionale ࢠalla competenza esclusiva ed in unico grado della Corte dࢠAppello. La tesi analizza la scelta operata dal legislatore nazionale evidenziando gli aspetti problematici della soluzione adottata in sede legislativa ed indagando sui problemi applicativi che essa origina, soprattutto nella prospettiva del potenziale conflitto tra valutazioni amministrative e pronunciamenti giurisdizionali. Lࢠindagine involge anche la coerenza sistematica del predetto doppio binario di valutazioni e di tutela e la possibilitàƒÂ teorica di risolvere i potenziali conflitti ritraendo dalle norme vigenti un principio, non scritto ma ricavabile in via interpretativa, di pregiudizialitàƒÂ amministrativa. Inoltre, in una prospettiva comparatistica delle soluzioni adottate nellࢠordinamento italiano e nello spirito della progressiva uniformazione del diritto dei Paesi appartenenti allࢠUnione Europea, si àƒ¨ reso opportuno lo studio e lࢠanalisi della disciplina data nella medesima materia in un altro Stato europeo, in particolare in quello spagnolo, vicino al nostro per tradizione giuridica e per omogeneitàƒÂ dei principi generali. Da ultimo, occorre avvertire che il Governo ha attribuito nuove competenze allࢠAutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato nellࢠambito dello Statuto delle Imprese e del c.d. Decreto Salva Italia. In particolare, e per quel che interessa in questa sede, il Decreto Liberalizzazioni, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo 2012, amplia ulteriormente lࢠarea di intervento dellࢠAGCM, oltre ad introdurre un sistema interamente nuovo di finanziamento di tale istituzione. Preme fin da ora sottolineare che lࢠarticolo 2 del citato Decreto, prevede la sostituzione di tutte le esistenti sezioni specializzate in materia di proprietàƒÂ industriale ed intellettuale attualmente presenti presso alcuni Tribunali e Corti di Appello, con nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Peraltro, tali nuove sezioni specializzate saranno istituite anche presso tutti i rimanenti Tribunali e Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ciascuna regione, ad eccezione della Valle dࢠAosta, nonchàƒ© presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia. Le predette nuove sezioni, saranno competenti a conoscere delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust italiana e dellࢠUnione Europea. Conseguentemente, lࢠarticolo 2, comma secondo, del Decreto Crescitalia, modifica il testo dellࢠarticolo 33 della legge n. 287/90 (legge antitrust), che attribuiva alle Corti di Appello territorialmente competenti le controversie tra privati inerenti la violazione della (sola) normativa italiana antitrust. La nuova norma, inoltre, risolve finalmente la disparitàƒÂ di trattamento tra la disciplina comunitaria e quella nazionale poste a tutela della concorrenza. Ai sensi del citato articolo 33, della legge n. 287/90, infatti, le Corti di Appello erano competenti, quali giudici di primo - e unico grado - se si assumeva violata la disciplina nazionale a tutela della concorrenza, mentre le violazioni della disciplina antitrust comunitaria restavano nella normale competenza dei Tribunali, con possibilitàƒÂ di successivo appello. Proprio perchàƒ© entrambe le normative sono di contenuto pressochàƒ© identico, tale disparitàƒÂ di trattamento, ora eliminata dalla legge n. 27 del 2012, risultava difficilmente giustificabile ed oltretutto fonte di evidente incertezza circa il foro competente.
Il doppio binario del sistema di valutazione delle intese restrittive della concorrenza
2013
Abstract
Il presente lavoro si prefigge come obiettivo quello di esaminare la problematica dei rapporti intercorrenti tra AutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato e AutoritàƒÂ Giudiziaria Ordinaria, nellࢠesercizio delle loro competenze, in relazione al sindacato sulle intese restrittive della concorrenza. In particolare, oggetto di studio àƒ¨ il doppio binario dei sistemi di valutazione e di apprezzamento delle intese, affidati ࢠin sede amministrativa ࢠallࢠAutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato ed ࢠin sede giurisdizionale ࢠalla competenza esclusiva ed in unico grado della Corte dࢠAppello. La tesi analizza la scelta operata dal legislatore nazionale evidenziando gli aspetti problematici della soluzione adottata in sede legislativa ed indagando sui problemi applicativi che essa origina, soprattutto nella prospettiva del potenziale conflitto tra valutazioni amministrative e pronunciamenti giurisdizionali. Lࢠindagine involge anche la coerenza sistematica del predetto doppio binario di valutazioni e di tutela e la possibilitàƒÂ teorica di risolvere i potenziali conflitti ritraendo dalle norme vigenti un principio, non scritto ma ricavabile in via interpretativa, di pregiudizialitàƒÂ amministrativa. Inoltre, in una prospettiva comparatistica delle soluzioni adottate nellࢠordinamento italiano e nello spirito della progressiva uniformazione del diritto dei Paesi appartenenti allࢠUnione Europea, si àƒ¨ reso opportuno lo studio e lࢠanalisi della disciplina data nella medesima materia in un altro Stato europeo, in particolare in quello spagnolo, vicino al nostro per tradizione giuridica e per omogeneitàƒÂ dei principi generali. Da ultimo, occorre avvertire che il Governo ha attribuito nuove competenze allࢠAutoritàƒÂ Garante della Concorrenza e del Mercato nellࢠambito dello Statuto delle Imprese e del c.d. Decreto Salva Italia. In particolare, e per quel che interessa in questa sede, il Decreto Liberalizzazioni, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo 2012, amplia ulteriormente lࢠarea di intervento dellࢠAGCM, oltre ad introdurre un sistema interamente nuovo di finanziamento di tale istituzione. Preme fin da ora sottolineare che lࢠarticolo 2 del citato Decreto, prevede la sostituzione di tutte le esistenti sezioni specializzate in materia di proprietàƒÂ industriale ed intellettuale attualmente presenti presso alcuni Tribunali e Corti di Appello, con nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Peraltro, tali nuove sezioni specializzate saranno istituite anche presso tutti i rimanenti Tribunali e Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ciascuna regione, ad eccezione della Valle dࢠAosta, nonchàƒ© presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia. Le predette nuove sezioni, saranno competenti a conoscere delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust italiana e dellࢠUnione Europea. Conseguentemente, lࢠarticolo 2, comma secondo, del Decreto Crescitalia, modifica il testo dellࢠarticolo 33 della legge n. 287/90 (legge antitrust), che attribuiva alle Corti di Appello territorialmente competenti le controversie tra privati inerenti la violazione della (sola) normativa italiana antitrust. La nuova norma, inoltre, risolve finalmente la disparitàƒÂ di trattamento tra la disciplina comunitaria e quella nazionale poste a tutela della concorrenza. Ai sensi del citato articolo 33, della legge n. 287/90, infatti, le Corti di Appello erano competenti, quali giudici di primo - e unico grado - se si assumeva violata la disciplina nazionale a tutela della concorrenza, mentre le violazioni della disciplina antitrust comunitaria restavano nella normale competenza dei Tribunali, con possibilitàƒÂ di successivo appello. Proprio perchàƒ© entrambe le normative sono di contenuto pressochàƒ© identico, tale disparitàƒÂ di trattamento, ora eliminata dalla legge n. 27 del 2012, risultava difficilmente giustificabile ed oltretutto fonte di evidente incertezza circa il foro competente.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/270414
URN:NBN:IT:UNIMOL-270414