La postergazione del credito ਠun fenomeno variegato; mentre la sua origine ਠsquisitamente negoziale, l'evoluzione successiva conosce anche applicazioni di fonte giudiziale e legale. Tuttavia, l'analisi delle varie ipotesi di postergazione suggerisce di verificare la correttezza della tesi corrente, che nega l'esistenza di una fattispecie unitaria di postergazione. Ed infatti, ad un'analisi pi๠penetrante delle forme di postergazione ci si avvede che esse presentano sempre una minima unità effettuale consistente nella limitazione del credito postergato, tesa a consentire la preventiva soddisfazione di uno o pi๠creditori. Ciಠche consente di ritenere immediatamente soddisfatto l'interesse patrimoniale che sta alla base della vicenda negoziale; tale caratteristica, efficacemente posta in luce dalla dottrina statunitense, trova nel diritto positivo italiano ulteriori e solidi addentellati. Parallelamente, anche nelle forme di postergazione legale, il cui prototipo si trova nella previsione di cui all'art. 2467 c.c., si realizza il medesimo effetto tipico della postergazione, ossia la limitazione del diritto del postergato teso a consentire la preventiva soddisfazione di altri creditori, e la circostanza che i benefici vengono diffusi a favore di un numero vasto di beneficiari non preclude il suo inquadramento nella medesima fattispecie vista per la postergazione volontaria, rimanendo confinate le differenze soltanto su un piano quantitativo.
La postergazione del credito
2015
Abstract
La postergazione del credito ਠun fenomeno variegato; mentre la sua origine ਠsquisitamente negoziale, l'evoluzione successiva conosce anche applicazioni di fonte giudiziale e legale. Tuttavia, l'analisi delle varie ipotesi di postergazione suggerisce di verificare la correttezza della tesi corrente, che nega l'esistenza di una fattispecie unitaria di postergazione. Ed infatti, ad un'analisi pi๠penetrante delle forme di postergazione ci si avvede che esse presentano sempre una minima unità effettuale consistente nella limitazione del credito postergato, tesa a consentire la preventiva soddisfazione di uno o pi๠creditori. Ciಠche consente di ritenere immediatamente soddisfatto l'interesse patrimoniale che sta alla base della vicenda negoziale; tale caratteristica, efficacemente posta in luce dalla dottrina statunitense, trova nel diritto positivo italiano ulteriori e solidi addentellati. Parallelamente, anche nelle forme di postergazione legale, il cui prototipo si trova nella previsione di cui all'art. 2467 c.c., si realizza il medesimo effetto tipico della postergazione, ossia la limitazione del diritto del postergato teso a consentire la preventiva soddisfazione di altri creditori, e la circostanza che i benefici vengono diffusi a favore di un numero vasto di beneficiari non preclude il suo inquadramento nella medesima fattispecie vista per la postergazione volontaria, rimanendo confinate le differenze soltanto su un piano quantitativo.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/272046
URN:NBN:IT:UNIMOL-272046