Puo' affermarsi che l'applicazione analogica del divieto di concorrenza all'operazione non dipende tanto dal carattere proporzionale o non proporzionale della scissione,o dalla circostanza che essa sia totale o parziale,o che avvenga a beneficio di societa' preesistenti o di nuova costituzione,quanto dalla sussistenza nel singolo caso degli stessi interessi a tutela dei quali e'posto l'art.2557 c.c. Occorrera' verificare cioe' la sussistenza della medesima ratio vale a dire accertare in fatto,anche mediante l'utilizzo di elementi di prova,che l'assegnazione realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo a quello conseguente all'alienazione dell'azienda;che si determini, con la vicenda circolatoria dell'azienda a seguito di scissione, la sostituzione di un soggetto ad un altro nella gestione dell'impresa; che sia identificabile l'inizio di una nuova impresa. Viceversa, con certezza, potra'negarsi l'applicazione del divieto nelle ipotesi in cui la societa' che si scinde non possieda un'azienda da trasferire, ne' nell'ipotesi incui la societa' che scinde sia titolare di una sola azienda e si limiti a frazionarla tra due o piu' beneficiarie (a nulla importando se la divisione sia in parti uguali o diseguali, e se avvenga a favore di societa'di nuova costituzione o preesistenti), ne', ancora, nell'ipotesi in cui la societa'che si scinde possieda piu' aziende e frazioni ciascuna di esse (non importa se in porzioni identiche o no) tra le beneficiarie. In tutte queste ipotesi, infatti, non esiste la considerazione unitaria di un'azienda all'interno della scissione, non esiste una valutazione dell'avviamento diun'azienda come elemento che viene attribuito all'una o all'altra dellebeneficiarie, e dunque non esiste un trasferimento di azienda nel senso voluto dall'art.2557c.c.; manca cioe' quel complesso di interessi qualificati ed elevati ad oggetto di tutela dalla norma in esame e che ne giustificherebbero l'applicazione.

Scissione di società  e divieto di concorrenza

2011

Abstract

Puo' affermarsi che l'applicazione analogica del divieto di concorrenza all'operazione non dipende tanto dal carattere proporzionale o non proporzionale della scissione,o dalla circostanza che essa sia totale o parziale,o che avvenga a beneficio di societa' preesistenti o di nuova costituzione,quanto dalla sussistenza nel singolo caso degli stessi interessi a tutela dei quali e'posto l'art.2557 c.c. Occorrera' verificare cioe' la sussistenza della medesima ratio vale a dire accertare in fatto,anche mediante l'utilizzo di elementi di prova,che l'assegnazione realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo a quello conseguente all'alienazione dell'azienda;che si determini, con la vicenda circolatoria dell'azienda a seguito di scissione, la sostituzione di un soggetto ad un altro nella gestione dell'impresa; che sia identificabile l'inizio di una nuova impresa. Viceversa, con certezza, potra'negarsi l'applicazione del divieto nelle ipotesi in cui la societa' che si scinde non possieda un'azienda da trasferire, ne' nell'ipotesi incui la societa' che scinde sia titolare di una sola azienda e si limiti a frazionarla tra due o piu' beneficiarie (a nulla importando se la divisione sia in parti uguali o diseguali, e se avvenga a favore di societa'di nuova costituzione o preesistenti), ne', ancora, nell'ipotesi in cui la societa'che si scinde possieda piu' aziende e frazioni ciascuna di esse (non importa se in porzioni identiche o no) tra le beneficiarie. In tutte queste ipotesi, infatti, non esiste la considerazione unitaria di un'azienda all'interno della scissione, non esiste una valutazione dell'avviamento diun'azienda come elemento che viene attribuito all'una o all'altra dellebeneficiarie, e dunque non esiste un trasferimento di azienda nel senso voluto dall'art.2557c.c.; manca cioe' quel complesso di interessi qualificati ed elevati ad oggetto di tutela dalla norma in esame e che ne giustificherebbero l'applicazione.
2011
it
Divieto di concorrenza
Scissione
Università degli Studi di Catania
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/272099
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