La presente trattazione ha come fine quello di esaminare le problematiche concernenti gli atti impugnabili dinnanzi ai giudici tributari, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92. L'elencazione contenuta in tale articolo valeva a connotare il processo tributario come un processo di impugnazione, in cui, e' soltanto la notifica di uno degli atti tipicamente individuati faceva sorgere l'interesse al ricorso del contribuente. Sennonche', l'elencazione degli atti suscettibili di impugnazione e' stata da sempre oggetto di dibattito dottrinale e di pronunce giurisprudenziali. Dottrina e giurisprudenza, difatti, hanno ritenuto non tassativa l'enumerazione di tali atti per soddisfare esigenze di tutela del contribuente, soprattutto a seguito dell'ampliamento della giurisdizione tributaria anche per effetto dell'evoluzione della normativa tributaria sostanziale. In particolare, con le pronunce dei giudici di Piazza Cavour, che si sono susseguite negli ultimi anni, sembrerebbe essere venuta meno gran parte della valenza che da sempre aveva contraddistinto l'art. 19. Prima di addentrarmi nelle problematiche sollevate dall'art. 19, vuoi in relazione agli atti impugnabili dinnanzi le Commissioni Tributarie, vuoi relativamente alla nascita del principio di tassativita' ad opera dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/72, e' sembrato opportuno passare in rassegna l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 che disciplina la giurisdizione in materia tributaria, nonche' le modifiche apportate allo stesso articolo - prima ad opera della L. n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria per il 2002) e, successivamente, con il D.L. n. 203 del 2005, convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005 - che hanno esteso la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai tributi di ogni genere e specie, comunque denominati. Tale estensione, giocoforza, ha avuto il suo riflesso sulla problematica oggetto della presente ricerca. Il lavoro procede poi ad illustrare, e brevemente commentare, le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che sono intervenute in tema di atti impugnabili. Esaminando le sentenze si avra' modo di notare come l'orientamento giurisprudenziale sia oscillato dal negare la possibilita' di impugnare atti non elencati, al concedere tale possibilita' ricorrendo alcune condizioni, financo a dichiarare inammissibile un ricorso avverso un atto tipicamente elencato (o ricorribile soltanto per vizi propri) allorquando sia stato preceduto da un atto atipico non impugnato. Un'apposita parte della trattazione mette, poi, in evidenza il problema della tipicita' dell'elencazione dell'art. 19, che ha tanto impegnato la dottrina negli ultimi anni. Il dibattito vede contrapposti sia chi ritiene ormai superata la tassativita' dell'elencazione di cui al sopra citato articolo, sia chi la considera ancora valida ma insiste sulla possibilita' di poter impugnare anche altri atti che, per contenuto e forma, sono assimilabili a quelli tipicamente elencati. Un capitolo e' dedicato alla disamina degli atti ai quali e' stato consentito l'accesso alla giurisdizione tributaria, seppur non elencati nell'art. 19 e alle problematiche ad essi legate, quale quella relativa alla necessita' di una rituale notifica degli stessi o di una semplice comunicazione. Dalle ricerche svolte sono emersi una serie di dubbi interpretativi di non poco conto, soprattutto legati alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in cui si affronta il tema della impugnazione (necessaria o facoltativa) di atti non elencati in relazione alla cristallizzazione o meno degli effetti e della pretesa in essi riportata. Infine, si e' rilevato che dalla disamina della giurisprudenza susseguitasi negli ultimi cinque anni, si e' constatato che il discrimine affinche' ritenere impugnabile un atto non sembra essere piu' l'inserimento nominativo dello stesso fra quelli elencati nell'art. 19, D. Lgs. n. 546/92, quanto, piuttosto, l'esaurimento del procedimento impositivo, cioe' una pretesa non in itinere, ma definita in tutti i suoi elementi che sia portata a conoscenza con l'atto fiscale, si' da far nascere, fin da subito in capo al soggetto passivo, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Attuale valenza del principio di tassatività  degli atti impugnabili anche alla luce della nozione di atto facoltativamente impugnabile

2011

Abstract

La presente trattazione ha come fine quello di esaminare le problematiche concernenti gli atti impugnabili dinnanzi ai giudici tributari, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92. L'elencazione contenuta in tale articolo valeva a connotare il processo tributario come un processo di impugnazione, in cui, e' soltanto la notifica di uno degli atti tipicamente individuati faceva sorgere l'interesse al ricorso del contribuente. Sennonche', l'elencazione degli atti suscettibili di impugnazione e' stata da sempre oggetto di dibattito dottrinale e di pronunce giurisprudenziali. Dottrina e giurisprudenza, difatti, hanno ritenuto non tassativa l'enumerazione di tali atti per soddisfare esigenze di tutela del contribuente, soprattutto a seguito dell'ampliamento della giurisdizione tributaria anche per effetto dell'evoluzione della normativa tributaria sostanziale. In particolare, con le pronunce dei giudici di Piazza Cavour, che si sono susseguite negli ultimi anni, sembrerebbe essere venuta meno gran parte della valenza che da sempre aveva contraddistinto l'art. 19. Prima di addentrarmi nelle problematiche sollevate dall'art. 19, vuoi in relazione agli atti impugnabili dinnanzi le Commissioni Tributarie, vuoi relativamente alla nascita del principio di tassativita' ad opera dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/72, e' sembrato opportuno passare in rassegna l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 che disciplina la giurisdizione in materia tributaria, nonche' le modifiche apportate allo stesso articolo - prima ad opera della L. n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria per il 2002) e, successivamente, con il D.L. n. 203 del 2005, convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005 - che hanno esteso la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai tributi di ogni genere e specie, comunque denominati. Tale estensione, giocoforza, ha avuto il suo riflesso sulla problematica oggetto della presente ricerca. Il lavoro procede poi ad illustrare, e brevemente commentare, le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che sono intervenute in tema di atti impugnabili. Esaminando le sentenze si avra' modo di notare come l'orientamento giurisprudenziale sia oscillato dal negare la possibilita' di impugnare atti non elencati, al concedere tale possibilita' ricorrendo alcune condizioni, financo a dichiarare inammissibile un ricorso avverso un atto tipicamente elencato (o ricorribile soltanto per vizi propri) allorquando sia stato preceduto da un atto atipico non impugnato. Un'apposita parte della trattazione mette, poi, in evidenza il problema della tipicita' dell'elencazione dell'art. 19, che ha tanto impegnato la dottrina negli ultimi anni. Il dibattito vede contrapposti sia chi ritiene ormai superata la tassativita' dell'elencazione di cui al sopra citato articolo, sia chi la considera ancora valida ma insiste sulla possibilita' di poter impugnare anche altri atti che, per contenuto e forma, sono assimilabili a quelli tipicamente elencati. Un capitolo e' dedicato alla disamina degli atti ai quali e' stato consentito l'accesso alla giurisdizione tributaria, seppur non elencati nell'art. 19 e alle problematiche ad essi legate, quale quella relativa alla necessita' di una rituale notifica degli stessi o di una semplice comunicazione. Dalle ricerche svolte sono emersi una serie di dubbi interpretativi di non poco conto, soprattutto legati alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in cui si affronta il tema della impugnazione (necessaria o facoltativa) di atti non elencati in relazione alla cristallizzazione o meno degli effetti e della pretesa in essi riportata. Infine, si e' rilevato che dalla disamina della giurisprudenza susseguitasi negli ultimi cinque anni, si e' constatato che il discrimine affinche' ritenere impugnabile un atto non sembra essere piu' l'inserimento nominativo dello stesso fra quelli elencati nell'art. 19, D. Lgs. n. 546/92, quanto, piuttosto, l'esaurimento del procedimento impositivo, cioe' una pretesa non in itinere, ma definita in tutti i suoi elementi che sia portata a conoscenza con l'atto fiscale, si' da far nascere, fin da subito in capo al soggetto passivo, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
2011
it
Giurisdizione
Processo
Università degli Studi di Catania
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/272105
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNICT-272105