La ricostruzione giuridica delle principali tematiche di rilevanza penale che interessano l'opera audiovisiva ha consentito di portare alla luce le maggiori criticità  applicative della normativa di settore e i nodi interpretativi non ancora sciolti, che sono probabilmente destinati a intricarsi ulteriormente nel prossimo futuro con l'inarrestabile evoluzione delle tecnologie di comunicazione e diffusione. Un preliminare inquadramento delle nozioni giuridiche di opera cinematografica e audiovisiva si ਠreso indispensabile, al fine di impostare l'intero lavoro prendendo necessariamente in prestito dal diritto d'autore alcuni concetti posti a fondamento della tutela delle opere dell'ingegno e ipotizzando una ripartizione della fenomenologia penalistica in esame a seconda del ruolo svolto dall'opera filmica rispetto alla fattispecie incriminatrice. Sulla falsariga di simili catalogazioni già  proposte in diritto penale per i reati in materia di stampa e televisione, si sono perciಠindividuati i †œreati dell'audiovisivo†� in quelle ipotesi criminose previste dagli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633 a tutela, appunto, dell'opera e i †œreati per mezzo dell'audiovisivo†� nelle fattispecie in cui il film diviene la modalità  di realizzazione dell'offesa a interessi penalmente tutelati, quindi i delitti di diffamazione e di pubblicazioni e spettacoli osceni. Nell'ambito della tutela penale del diritto d'autore, si ਠrivelata quanto mai interessante e articolata la problematica del reato di plagio audiovisivo, per come ਠstato concepito dal legislatore italiano e per le difficoltà  di coordinamento con la contigua disciplina di natura civilistica sulle elaborazioni creative, pur essendo entrambi i fenomeni contenuti nella citata legge 633/1941. La mancata presa di posizione in modo esplicito da parte del legislatore a favore della natura di fattispecie circostanziata o reato autonomo per il plagio (art. 171, co. III L.D.A.) ha, infatti, portato a un acceso dibattito al momento dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, per decidere se vi si applicasse o meno. Pur prevalendo la tesi della fattispecie circostanziata, che ha consentito di mantenere in vigore l'illiceità  penale del plagio, si ਠriscontrata, tuttavia, l'ineffettività  in concreto della norma in esame, accentuata dalla sua stessa natura di circostanza che richiede, ai fini dell'addebito, che si sia già  integrata una violazione penalmente sanzionata dei diritti di utilizzazione economica su un'opera. L'incriminazione del plagio audiovisivo, posto a tutela del diritto morale d'autore, come del resto l'incriminazione di Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo tutte quelle condotte di contraffazione per comodità  ascrivibili al concetto di pirateria, ਠla conferma del carattere speculare e della stretta dipendenza che lega le fattispecie in esame a situazioni giuridiche già  descritte e disciplinate dal diritto civile, caratteristica ricorrente nel diritto penale complementare che perciಠassume spesso le vesti di diritto privato rafforzato dalla sanzione penale. L'analisi della giurisprudenza in materia di plagio, prevalentemente civile per le ragioni sopra dette, fornisce inoltre all'interprete una prima fotografia della complessità  insita in operazioni giuridiche che calino nelle aule giudiziarie valutazioni prettamente estetiche, filtrando i concetti di creatività  e originalità  attraverso parametri (pre)definiti. Se la pirateria audiovisiva costituisce il vero banco di prova della tenuta complessiva del sistema penale costruito dalla legge 633/1941, a un attento esame delle fattispecie incriminatrici ivi previste e della loro capacità  di descrivere con precisione e sanzionare con certezza, oltre che secondo criteri di proporzionalità , il fenomeno, la prova non sembra possa dirsi superata. àˆ ormai evidente come la sfida lanciata al legislatore dalla tecnologia digitale di duplicazione, riproduzione e diffusione online dei contenuti audiovisivi abbia fatto emergere l'inadeguatezza del diritto penale come mezzo †œtecnico†� di prevenzione e repressione e la forza, talvolta autodistruttiva, della sua strumentalizzazione politica, in mano alle lobby del momento. Ne ਠla riprova l'avvicendarsi caotico e asistematico delle riforme di settore o il progetto della direttiva europea †œIPRED 2†�, naufragato a seguito della levata di scudi del popolo di Internet. L'interprete rimane perplesso di fronte all'elencazione delle fattispecie di cui agli artt. 171 e ss. L.D.A., non tanto per il grado di tecnicismo, a dir il vero neanche cosଠelevato nà© aggiornato, quanto perchà© pleonastiche, indeterminate, sproporzionate. Sembra di essere di fronte a un puzzle non riuscito, costituito da pezzi spesso uguali che si sovrappongono lasciando enormi buchi e finendo per non rappresentare nessuna immagine definita alla fine del lavoro di assemblaggio. Eppure l'emergenza della pirateria audiovisiva ਠreale ed ਠin continua espansione: il criterio c.d. follow the money, che in Italia ha portato a notevoli risultati nelle indagini condotte negli ultimi anni, ha dimostrato con dati oggettivi, al di là  di manipolazioni e amplificazioni mediatiche o lobbistiche, la quantità  di denaro quotidianamente prodotta dalla pirateria digitale, una vera e propria industria clandestina che sottrae risorse Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo finanziarie e introiti di varia natura a quella legale, con danni che si ripercuotono direttamente sulla produzione di ricchezza in ciascun Paese. Consapevole della scarsa effettività  delle fattispecie penalistiche che colpiscono in modo †œdiretto†� il fenomeno dell'immissione abusiva dell'opera audiovisiva in Internet, attraverso sistemi di uploading, downloading e file sharing, il legislatore ha altresଠpercorso la strada dell'anticipazione della tutela, arretrando la soglia di rilevanza penale del fatto a momenti prodromici distanti dall'offesa, e della c.d. †œamministrativizzazione†� del diritto penale, sanzionando penalmente la violazione di obblighi procedimentali. La giurisprudenza ha, invece, dato vita a un acceso dibattito sul fenomeno della responsabilità  penale degli Internet Service Provider, a titolo di concorso e/o per omissione impropria, scontrandosi tuttavia con una normativa tutt'altro che favorevole a questa incriminazione, questione che dovrebbe essere oggetto di disciplina a livello europeo nella nuova strategia del Digital Single Market di prossima istituzione. Condivisa appieno l'esigenza di una tutela penale del diritto d'autore, per i molteplici interessi di rango costituzionale a esso sottesi, le sfide che questo settore ora lancia alla politica, di cui il legislatore ਠemanazione, e all'interprete che dovrebbe coadiuvarla nell'opera di aggiornamento e perfezionamento del diritto positivo, sono essenzialmente due: da un lato, circoscrivere, possibilmente in un processo europeo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, i confini della rilevanza penale dei fatti di pirateria per garantire un'adeguata tutela anche alle esigenze della platea di utenti e fruitori dei contenuti digitali, in prima istanza implementando la disciplina delle c.d. libere utilizzazioni ed eccezioni al diritto d'autore; dall'altro, riportare l'attuale assetto panpenalistico a un pi๠rigoroso modello di diritto penale minimo, sfruttando e potenziando le soluzioni alternative di tutela, in parte già  offerte dall'ordinamento con le Misure Tecnologiche di Protezione e i poteri di site blocking dell'AGCom. L'esigenza e la ricerca di un difficile bilanciamento ਠal centro anche della seconda parte di questo studio, incentrata sui due fenomeni della diffamazione a mezzo film e dell'incriminazione dell'opera oscena ex artt. 528 e 528 cod. pen. Per analizzare la prima problematica si ਠdovuto, innanzi tutto, affrontare il tema del rapporto tra il diritto all'onore e alla reputazione, tutelato dal reato di diffamazione di cui all'art.

Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo

-
2016

Abstract

La ricostruzione giuridica delle principali tematiche di rilevanza penale che interessano l'opera audiovisiva ha consentito di portare alla luce le maggiori criticità  applicative della normativa di settore e i nodi interpretativi non ancora sciolti, che sono probabilmente destinati a intricarsi ulteriormente nel prossimo futuro con l'inarrestabile evoluzione delle tecnologie di comunicazione e diffusione. Un preliminare inquadramento delle nozioni giuridiche di opera cinematografica e audiovisiva si ਠreso indispensabile, al fine di impostare l'intero lavoro prendendo necessariamente in prestito dal diritto d'autore alcuni concetti posti a fondamento della tutela delle opere dell'ingegno e ipotizzando una ripartizione della fenomenologia penalistica in esame a seconda del ruolo svolto dall'opera filmica rispetto alla fattispecie incriminatrice. Sulla falsariga di simili catalogazioni già  proposte in diritto penale per i reati in materia di stampa e televisione, si sono perciಠindividuati i †œreati dell'audiovisivo†� in quelle ipotesi criminose previste dagli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633 a tutela, appunto, dell'opera e i †œreati per mezzo dell'audiovisivo†� nelle fattispecie in cui il film diviene la modalità  di realizzazione dell'offesa a interessi penalmente tutelati, quindi i delitti di diffamazione e di pubblicazioni e spettacoli osceni. Nell'ambito della tutela penale del diritto d'autore, si ਠrivelata quanto mai interessante e articolata la problematica del reato di plagio audiovisivo, per come ਠstato concepito dal legislatore italiano e per le difficoltà  di coordinamento con la contigua disciplina di natura civilistica sulle elaborazioni creative, pur essendo entrambi i fenomeni contenuti nella citata legge 633/1941. La mancata presa di posizione in modo esplicito da parte del legislatore a favore della natura di fattispecie circostanziata o reato autonomo per il plagio (art. 171, co. III L.D.A.) ha, infatti, portato a un acceso dibattito al momento dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, per decidere se vi si applicasse o meno. Pur prevalendo la tesi della fattispecie circostanziata, che ha consentito di mantenere in vigore l'illiceità  penale del plagio, si ਠriscontrata, tuttavia, l'ineffettività  in concreto della norma in esame, accentuata dalla sua stessa natura di circostanza che richiede, ai fini dell'addebito, che si sia già  integrata una violazione penalmente sanzionata dei diritti di utilizzazione economica su un'opera. L'incriminazione del plagio audiovisivo, posto a tutela del diritto morale d'autore, come del resto l'incriminazione di Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo tutte quelle condotte di contraffazione per comodità  ascrivibili al concetto di pirateria, ਠla conferma del carattere speculare e della stretta dipendenza che lega le fattispecie in esame a situazioni giuridiche già  descritte e disciplinate dal diritto civile, caratteristica ricorrente nel diritto penale complementare che perciಠassume spesso le vesti di diritto privato rafforzato dalla sanzione penale. L'analisi della giurisprudenza in materia di plagio, prevalentemente civile per le ragioni sopra dette, fornisce inoltre all'interprete una prima fotografia della complessità  insita in operazioni giuridiche che calino nelle aule giudiziarie valutazioni prettamente estetiche, filtrando i concetti di creatività  e originalità  attraverso parametri (pre)definiti. Se la pirateria audiovisiva costituisce il vero banco di prova della tenuta complessiva del sistema penale costruito dalla legge 633/1941, a un attento esame delle fattispecie incriminatrici ivi previste e della loro capacità  di descrivere con precisione e sanzionare con certezza, oltre che secondo criteri di proporzionalità , il fenomeno, la prova non sembra possa dirsi superata. àˆ ormai evidente come la sfida lanciata al legislatore dalla tecnologia digitale di duplicazione, riproduzione e diffusione online dei contenuti audiovisivi abbia fatto emergere l'inadeguatezza del diritto penale come mezzo †œtecnico†� di prevenzione e repressione e la forza, talvolta autodistruttiva, della sua strumentalizzazione politica, in mano alle lobby del momento. Ne ਠla riprova l'avvicendarsi caotico e asistematico delle riforme di settore o il progetto della direttiva europea †œIPRED 2†�, naufragato a seguito della levata di scudi del popolo di Internet. L'interprete rimane perplesso di fronte all'elencazione delle fattispecie di cui agli artt. 171 e ss. L.D.A., non tanto per il grado di tecnicismo, a dir il vero neanche cosଠelevato nà© aggiornato, quanto perchà© pleonastiche, indeterminate, sproporzionate. Sembra di essere di fronte a un puzzle non riuscito, costituito da pezzi spesso uguali che si sovrappongono lasciando enormi buchi e finendo per non rappresentare nessuna immagine definita alla fine del lavoro di assemblaggio. Eppure l'emergenza della pirateria audiovisiva ਠreale ed ਠin continua espansione: il criterio c.d. follow the money, che in Italia ha portato a notevoli risultati nelle indagini condotte negli ultimi anni, ha dimostrato con dati oggettivi, al di là  di manipolazioni e amplificazioni mediatiche o lobbistiche, la quantità  di denaro quotidianamente prodotta dalla pirateria digitale, una vera e propria industria clandestina che sottrae risorse Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo finanziarie e introiti di varia natura a quella legale, con danni che si ripercuotono direttamente sulla produzione di ricchezza in ciascun Paese. Consapevole della scarsa effettività  delle fattispecie penalistiche che colpiscono in modo †œdiretto†� il fenomeno dell'immissione abusiva dell'opera audiovisiva in Internet, attraverso sistemi di uploading, downloading e file sharing, il legislatore ha altresଠpercorso la strada dell'anticipazione della tutela, arretrando la soglia di rilevanza penale del fatto a momenti prodromici distanti dall'offesa, e della c.d. †œamministrativizzazione†� del diritto penale, sanzionando penalmente la violazione di obblighi procedimentali. La giurisprudenza ha, invece, dato vita a un acceso dibattito sul fenomeno della responsabilità  penale degli Internet Service Provider, a titolo di concorso e/o per omissione impropria, scontrandosi tuttavia con una normativa tutt'altro che favorevole a questa incriminazione, questione che dovrebbe essere oggetto di disciplina a livello europeo nella nuova strategia del Digital Single Market di prossima istituzione. Condivisa appieno l'esigenza di una tutela penale del diritto d'autore, per i molteplici interessi di rango costituzionale a esso sottesi, le sfide che questo settore ora lancia alla politica, di cui il legislatore ਠemanazione, e all'interprete che dovrebbe coadiuvarla nell'opera di aggiornamento e perfezionamento del diritto positivo, sono essenzialmente due: da un lato, circoscrivere, possibilmente in un processo europeo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, i confini della rilevanza penale dei fatti di pirateria per garantire un'adeguata tutela anche alle esigenze della platea di utenti e fruitori dei contenuti digitali, in prima istanza implementando la disciplina delle c.d. libere utilizzazioni ed eccezioni al diritto d'autore; dall'altro, riportare l'attuale assetto panpenalistico a un pi๠rigoroso modello di diritto penale minimo, sfruttando e potenziando le soluzioni alternative di tutela, in parte già  offerte dall'ordinamento con le Misure Tecnologiche di Protezione e i poteri di site blocking dell'AGCom. L'esigenza e la ricerca di un difficile bilanciamento ਠal centro anche della seconda parte di questo studio, incentrata sui due fenomeni della diffamazione a mezzo film e dell'incriminazione dell'opera oscena ex artt. 528 e 528 cod. pen. Per analizzare la prima problematica si ਠdovuto, innanzi tutto, affrontare il tema del rapporto tra il diritto all'onore e alla reputazione, tutelato dal reato di diffamazione di cui all'art.
2016
it
Audiovisivo
Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
Diffamazione
Diritto d'autore
Diritto penale
Pirateria
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PENALE
Università degli Studi Roma Tre
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/272808
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-272808