In questo modo, se da un lato viene espressamente mantenuto in vigore il sistema previgente, contenuto nelle norme dello Statuto dei lavoratori, dall'altro si aggiungono, anche per ciಠche concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro, tutte le disposizioni e tutti gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina generale. Disposizioni ed adempimenti che finiscono per estendere, perà², in maniera esponenziale, sia l'oggetto della tutela apprestata, che lo stesso ambito delle condotte ritenute rilevanti. E che, cosଠfacendo, rendono la disciplina inerente la salvaguardia della privacy nell'ambito del rapporto di lavoro eccessivamente composita e, per certi versi, di difficile †œlettura†� A dimostrazione di ciಠਠsufficiente analizzare i principi cardine introdotti (o ribaditi) dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e †œtradurli†� all'interno delle dinamiche aziendali. E cosà¬, l'art. 3 del codice della privacy, affermando il principio della †œnecessità †� nel trattamento dei dati, sembrerebbe legittimare solamente quelle attività , coinvolgenti l'utilizzazione di dati personali dei lavoratori, che non solo siano eseguite a fronte di un interesse meritevole di apprezzamento (e che siano rispettose dei criteri impartiti dalle norme statutarie), ma che rivestano, allo stesso tempo, anche il carattere della indispensabilità . L'art. 11, sancendo l'obbligo di †œpertinenza†�, di †œnon eccedenza†� e, soprattutto, di †œcorrettezza†� nel trattamento dei dati, sembrerebbe imporre al datore di lavoro non solo di operare il trattamento dei dati
Privacy e rapporto di lavoro
2013
Abstract
In questo modo, se da un lato viene espressamente mantenuto in vigore il sistema previgente, contenuto nelle norme dello Statuto dei lavoratori, dall'altro si aggiungono, anche per ciಠche concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro, tutte le disposizioni e tutti gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina generale. Disposizioni ed adempimenti che finiscono per estendere, perà², in maniera esponenziale, sia l'oggetto della tutela apprestata, che lo stesso ambito delle condotte ritenute rilevanti. E che, cosଠfacendo, rendono la disciplina inerente la salvaguardia della privacy nell'ambito del rapporto di lavoro eccessivamente composita e, per certi versi, di difficile †œlettura†� A dimostrazione di ciಠਠsufficiente analizzare i principi cardine introdotti (o ribaditi) dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e †œtradurli†� all'interno delle dinamiche aziendali. E cosà¬, l'art. 3 del codice della privacy, affermando il principio della †œnecessità †� nel trattamento dei dati, sembrerebbe legittimare solamente quelle attività , coinvolgenti l'utilizzazione di dati personali dei lavoratori, che non solo siano eseguite a fronte di un interesse meritevole di apprezzamento (e che siano rispettose dei criteri impartiti dalle norme statutarie), ma che rivestano, allo stesso tempo, anche il carattere della indispensabilità . L'art. 11, sancendo l'obbligo di †œpertinenza†�, di †œnon eccedenza†� e, soprattutto, di †œcorrettezza†� nel trattamento dei dati, sembrerebbe imporre al datore di lavoro non solo di operare il trattamento dei datiI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/273247
URN:NBN:IT:UNIROMA3-273247