La tematica dei reati culturalmente motivati ਠstata, tradizionalmente, oggetto di studi e ricerche prettamente criminologiche. Solo di recente si ਠimposta all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, stimolando l'interesse di molti studiosi autorevoli, sempre pi๠convinti che anche il diritto penale debba affrontare le sfide poste dal pluralismo culturale e normativo tipico delle società contemporanee. Le inarrestabili dinamiche della globalizzazione e i massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno indotto la scienza penalistica, ma anche i giudici, ad interrogarsi sul trattamento giuridico da riservare a quei reati commessi da membri di gruppi etnico-culturali di minoranza, immigrati nel nostro Paese, nel rispetto delle proprie regole culturali di origine. Nell'ambito del presente lavoro, dopo aver analizzato i concetti di multiculturalismo e società multiculturale, si ricostruiscono i diversi modelli teorici di integrazione per la gestione della diversità culturale, astrattamente a disposizione di un ordinamento giuridico. Vengono poi analizzate alcune fattispecie considerate maggiormente espressive del conflitto normo-culturale vissuto dal reo, come le violenze in famiglia che sfociano in omicidio (il caso Hina Saleem), il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio e le mutilazioni genitali femminili. Nella parte centrale dell'indagine verranno indagate le possibili soluzioni proposte de iure condito per il fattore culturale in sede di colpevolezza, la categoria dogmatica maggiormente posta in tensione dal pluralismo culturale. Viene accolta infine una prospettiva de iure condendo. Dopo aver prospettato due vie percorribili per attribuire rilevanza alla motivazione culturale nella commissione di reati, si ritiene di poter concludere che la soluzione da privilegiare consista nella valorizzazione del ruolo della giurisdizione, nell'ottica di una sua sempre maggiore sensibilizzazione alla diversità culturale. Sperando che possa diffondersi quello che Stefano Rodotà ha definito †œdiritto dialogante†�.
Il trattamento penale della criminalita' c.d. culturale. Considerazioni in tema di reati culturalmente motivati
2015
Abstract
La tematica dei reati culturalmente motivati ਠstata, tradizionalmente, oggetto di studi e ricerche prettamente criminologiche. Solo di recente si ਠimposta all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, stimolando l'interesse di molti studiosi autorevoli, sempre pi๠convinti che anche il diritto penale debba affrontare le sfide poste dal pluralismo culturale e normativo tipico delle società contemporanee. Le inarrestabili dinamiche della globalizzazione e i massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno indotto la scienza penalistica, ma anche i giudici, ad interrogarsi sul trattamento giuridico da riservare a quei reati commessi da membri di gruppi etnico-culturali di minoranza, immigrati nel nostro Paese, nel rispetto delle proprie regole culturali di origine. Nell'ambito del presente lavoro, dopo aver analizzato i concetti di multiculturalismo e società multiculturale, si ricostruiscono i diversi modelli teorici di integrazione per la gestione della diversità culturale, astrattamente a disposizione di un ordinamento giuridico. Vengono poi analizzate alcune fattispecie considerate maggiormente espressive del conflitto normo-culturale vissuto dal reo, come le violenze in famiglia che sfociano in omicidio (il caso Hina Saleem), il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio e le mutilazioni genitali femminili. Nella parte centrale dell'indagine verranno indagate le possibili soluzioni proposte de iure condito per il fattore culturale in sede di colpevolezza, la categoria dogmatica maggiormente posta in tensione dal pluralismo culturale. Viene accolta infine una prospettiva de iure condendo. Dopo aver prospettato due vie percorribili per attribuire rilevanza alla motivazione culturale nella commissione di reati, si ritiene di poter concludere che la soluzione da privilegiare consista nella valorizzazione del ruolo della giurisdizione, nell'ottica di una sua sempre maggiore sensibilizzazione alla diversità culturale. Sperando che possa diffondersi quello che Stefano Rodotà ha definito †œdiritto dialogante†�.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/273307
URN:NBN:IT:UNIROMA3-273307