La diffusione del credito ai consumatori e le conseguenze della crisi economica hanno determinato la diffusione, anche nel nostro Paese dei prodotti assicurativi a tutela indiretta del credito noti nel mondo anglosassone come Payment Protection Insurance (c.d. PPI). Tradizionalmente erano presenti nel mercato le polizze contro i danni ai beni costituiti in garanzia del mutuo come il classico caso dell'assicurazione del bene immobile, costituito in ipoteca, contro eventi che comportino la sua distruzione e, quindi, l'estinzione della garanzia (la c.d polizza †œscoppio-incendio†�). Nei tempi pi๠recenti, tuttavia, la prassi italiana ha constatato la maturazione, in connessione con i contratti di finanziamento, di ulteriori e pi๠complesse tipologie assicurative in relazione al rischio coperto dal contratto, prima infrequenti se non del tutto sconosciute. Le ipotesi di assicurazioni che forniscono una garanzia indiretta del credito nascono sia nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, in particolare per il caso di morte, che nell'ambito delle assicurazioni contro i danni alla persona (diminuzione o totale perdita della capacità  di produrre reddito) e sono quindi inquadrabili nell'ambito delle polizze multirischi. Il contratto di assicurazione assolve in tal caso a una duplice funzione: un primo effetto, naturale, ਠquello di proteggere il debitore assicurato, sostituendosi ad esso la compagnia assicuratrice nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento e di pagamento degli interessi, nel caso in cui si verifichino gli eventi dedotti in contratto. Contemporaneamente, perà², l'assicurazione garantisce in via indiretta lo stesso creditore, che, in forza di un apposito vincolo, ਠil reale beneficiario della somma assicurata. La duplicità  di interessi sottostanti †" rappresentati per quanto riguarda la banca dalla possibilità  di garantirsi l'estinzione delle rate di finanziamento mediante l'intervento diretto dell'impresa di assicurazione e il trasferimento del rischio di credito dalla banca alla impresa di assicurazione che ne consegue †" determina che il normale contratto di assicurazione vita e danni possa essere ritenuto collegato al contratto di finanziamento assumendo una finalità  e uno scopo peculiare che si aggiunge alla normale funzione economico sociale del contratto. Attraverso i contratti PPI, infatti, i contratti di assicurazione tradizionali vita e danni, si piegano alla ragioni creditorie assumendo la funzione specifica di garanzia assicurativa del credito. àˆ, infatti, per effetto dell'autonomia contrattuale che la flessibilità  del contratto di assicurazione viene utilizzata per realizzare la funzione mediata di garanzia del credito, accessoria a quella rappresentata dalle tradizionali forme di garanzia reale e personale del credito. In altri termini, non ਠla sottoscrizione del contratto di assicurazione in sà© a determinare la funzione di tutela del credito che viene ormai riconosciuta ai PPI ma il collegamento negoziale tra l'operazione assicurativa e finanziaria e l'apposizione della clausola di vincolo con deviazione degli effetti a favore della banca, determinano l'acquisizione di una connotazione del tutto peculiare di contratti assicurativi che, da soli considerati, gli stessi non avrebbero. Da qui l'importanza di valutare l'operazione economica nel suo complesso. In questo contesto, pertanto, la tesi †" dopo aver inquadrato il fenomeno nel contesto delle altre forme tradizionali e assicurative a garanzia del credito †" delineerà  le caratteristiche dei contratti PPI con particolare riferimento al panorama di eventi assicurati, le forme di distribuzione che si sono imposte del mercato e i presupposti e i limiti del collegamento negoziale esistente con il contratto di finanziamento sottostante. Nonostante la duplicità  di interessi sottostanti al contratto PPI e i vantaggi che astrattamente conseguono per il debitore/assicurato, la prassi di mercato, sviluppatasi in assenza di una disciplina specifica, ha evidenziato che nella definizione delle condizioni contrattuali assumevano una netta prevalenza le ragioni e il soddisfacimento degli interessi dell'istituto bancario piuttosto che dell'assicurato. Il detrimento degli interessi del debitore, oltre a sbilanciare il contenuto del contratto dl lato bancario †" tanto da poter porre in discussione anche la correttezza della qualificazione giuridica del contratto e la giustificazione del pagamento del premio da parte del debitore †" ha sollevato numerosi problematiche in punto di tutela del consumatore determinate, in particolare, dal fatto che sono le stesse banche a proporre/imporre la stipulazione del contratto assicurativo: l'importo che dovrà  essere corrisposto dall'assicuratore a titolo di indennizzo o di capitale, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato, viene prioritariamente destinato alla soddisfazione del credito stesso. In altri termini, la peculiare articolazione contrattuale ha fatto fa sଠche la banca si trovi ad assumere contestualmente la veste di distributore della polizza e di beneficiario della prestazione assicurativa prevista al verificarsi del sinistro. La completa realizzazione dell'interesse della banca all'immediata protezione del credito garantita dalla clausola di vincolo ha generato, contestualmente, una situazione di potenziale conflitto d'interesse in danno del contraente in quanto le esigenze connesse alla posizione di beneficiario tendono ad inficiare la condizione di terzietà  che dovrebbe caratterizzare l'operato dell'intermediario il quale, come abbiamo visto, puಠessere considerato destinatario di obblighi di agire funzionalmente orientati al soddisfacimento degli interessi del contraente. Da un altro punto vista, la presunta doverosità  della copertura assicurativa e la specifica posizione di debolezza in cui verte il soggetto sul presupposto che ciಠdeterminasse al contempo un afforzamento delle esigenze del debitore-assicurato. Appare, invece, preferibile integrare la disciplina seguendo un'impostazione diversa che tenga conto della necessaria presenza e soddisfacimento, nell'economia dei contratti PPI, di entrambi gli interessi delle parti contrattuali del contratto di finanziamento ciಠal fine di mantenere l'esistenza di quel collegamento negoziale che rende un normale contratto di assicurazione multirischio un contratto a garanzia del credito con i conclamati positivi effetti economici che ne conseguono. finanziato fa sଠche la banca possa approfittare ulteriormente della propria posizione privilegiata †" spesso ulteriormente rafforzata anche da rapporti societari di gruppo che la legano all'impresa di assicurazione †" e applichi oneri di commissioni e condizioni contrattuali pi๠onerose a complessivo svantaggio del contraente. La situazione di conflitto d'interesse, generalmente pi๠ampia nel settore dei servizi finanziari e assicurativi rispetto al diritto comune stante la nota asimmetria, relazionale ed informativa tra le parti, ਠnel caso dei prodotti PPI ulteriormente amplificata, perchà© e nei limiti in cui il contratto di assicurazione risulti massimamente profittevole per la banca in quanti foriera di un vantaggio, diretto od indiretto, per l'intermediario bancario stesso ulteriore rispetto a quello normalmente connesso alla intermediazione del contratto assicurativo e che si sostanzia nella corresponsione di una provvigione. In questa ottica si inquadrano i numerosi interventi normativi che si sono susseguiti negli anni 2011/2012 ad opera del legislatore e dell'Autorità  di vigilanza che hanno tentato di arginare il descritto conflitto di interessi. L'esame della disciplina settoriale specificamente introdotta per i contratti PPI, tuttavia, non ha dimostrato la produzione di effetti concreti apprezzabili sulle problematiche di tutela del consumatore evidenziate dalle indagini condotte dall'IVASS: una sostanziale obbligatorietà  dei contratti, un livello alto delle provvigioni e una acclarata inadeguatezza dei contratti continuano, ancora oggi, a caratterizzare la distribuzione del contratti PPI.

La protezione del consumatore nella distribuzione dei prodotti assicurativi a garanzia del credito

2015

Abstract

La diffusione del credito ai consumatori e le conseguenze della crisi economica hanno determinato la diffusione, anche nel nostro Paese dei prodotti assicurativi a tutela indiretta del credito noti nel mondo anglosassone come Payment Protection Insurance (c.d. PPI). Tradizionalmente erano presenti nel mercato le polizze contro i danni ai beni costituiti in garanzia del mutuo come il classico caso dell'assicurazione del bene immobile, costituito in ipoteca, contro eventi che comportino la sua distruzione e, quindi, l'estinzione della garanzia (la c.d polizza †œscoppio-incendio†�). Nei tempi pi๠recenti, tuttavia, la prassi italiana ha constatato la maturazione, in connessione con i contratti di finanziamento, di ulteriori e pi๠complesse tipologie assicurative in relazione al rischio coperto dal contratto, prima infrequenti se non del tutto sconosciute. Le ipotesi di assicurazioni che forniscono una garanzia indiretta del credito nascono sia nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, in particolare per il caso di morte, che nell'ambito delle assicurazioni contro i danni alla persona (diminuzione o totale perdita della capacità  di produrre reddito) e sono quindi inquadrabili nell'ambito delle polizze multirischi. Il contratto di assicurazione assolve in tal caso a una duplice funzione: un primo effetto, naturale, ਠquello di proteggere il debitore assicurato, sostituendosi ad esso la compagnia assicuratrice nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento e di pagamento degli interessi, nel caso in cui si verifichino gli eventi dedotti in contratto. Contemporaneamente, perà², l'assicurazione garantisce in via indiretta lo stesso creditore, che, in forza di un apposito vincolo, ਠil reale beneficiario della somma assicurata. La duplicità  di interessi sottostanti †" rappresentati per quanto riguarda la banca dalla possibilità  di garantirsi l'estinzione delle rate di finanziamento mediante l'intervento diretto dell'impresa di assicurazione e il trasferimento del rischio di credito dalla banca alla impresa di assicurazione che ne consegue †" determina che il normale contratto di assicurazione vita e danni possa essere ritenuto collegato al contratto di finanziamento assumendo una finalità  e uno scopo peculiare che si aggiunge alla normale funzione economico sociale del contratto. Attraverso i contratti PPI, infatti, i contratti di assicurazione tradizionali vita e danni, si piegano alla ragioni creditorie assumendo la funzione specifica di garanzia assicurativa del credito. àˆ, infatti, per effetto dell'autonomia contrattuale che la flessibilità  del contratto di assicurazione viene utilizzata per realizzare la funzione mediata di garanzia del credito, accessoria a quella rappresentata dalle tradizionali forme di garanzia reale e personale del credito. In altri termini, non ਠla sottoscrizione del contratto di assicurazione in sà© a determinare la funzione di tutela del credito che viene ormai riconosciuta ai PPI ma il collegamento negoziale tra l'operazione assicurativa e finanziaria e l'apposizione della clausola di vincolo con deviazione degli effetti a favore della banca, determinano l'acquisizione di una connotazione del tutto peculiare di contratti assicurativi che, da soli considerati, gli stessi non avrebbero. Da qui l'importanza di valutare l'operazione economica nel suo complesso. In questo contesto, pertanto, la tesi †" dopo aver inquadrato il fenomeno nel contesto delle altre forme tradizionali e assicurative a garanzia del credito †" delineerà  le caratteristiche dei contratti PPI con particolare riferimento al panorama di eventi assicurati, le forme di distribuzione che si sono imposte del mercato e i presupposti e i limiti del collegamento negoziale esistente con il contratto di finanziamento sottostante. Nonostante la duplicità  di interessi sottostanti al contratto PPI e i vantaggi che astrattamente conseguono per il debitore/assicurato, la prassi di mercato, sviluppatasi in assenza di una disciplina specifica, ha evidenziato che nella definizione delle condizioni contrattuali assumevano una netta prevalenza le ragioni e il soddisfacimento degli interessi dell'istituto bancario piuttosto che dell'assicurato. Il detrimento degli interessi del debitore, oltre a sbilanciare il contenuto del contratto dl lato bancario †" tanto da poter porre in discussione anche la correttezza della qualificazione giuridica del contratto e la giustificazione del pagamento del premio da parte del debitore †" ha sollevato numerosi problematiche in punto di tutela del consumatore determinate, in particolare, dal fatto che sono le stesse banche a proporre/imporre la stipulazione del contratto assicurativo: l'importo che dovrà  essere corrisposto dall'assicuratore a titolo di indennizzo o di capitale, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato, viene prioritariamente destinato alla soddisfazione del credito stesso. In altri termini, la peculiare articolazione contrattuale ha fatto fa sଠche la banca si trovi ad assumere contestualmente la veste di distributore della polizza e di beneficiario della prestazione assicurativa prevista al verificarsi del sinistro. La completa realizzazione dell'interesse della banca all'immediata protezione del credito garantita dalla clausola di vincolo ha generato, contestualmente, una situazione di potenziale conflitto d'interesse in danno del contraente in quanto le esigenze connesse alla posizione di beneficiario tendono ad inficiare la condizione di terzietà  che dovrebbe caratterizzare l'operato dell'intermediario il quale, come abbiamo visto, puಠessere considerato destinatario di obblighi di agire funzionalmente orientati al soddisfacimento degli interessi del contraente. Da un altro punto vista, la presunta doverosità  della copertura assicurativa e la specifica posizione di debolezza in cui verte il soggetto sul presupposto che ciಠdeterminasse al contempo un afforzamento delle esigenze del debitore-assicurato. Appare, invece, preferibile integrare la disciplina seguendo un'impostazione diversa che tenga conto della necessaria presenza e soddisfacimento, nell'economia dei contratti PPI, di entrambi gli interessi delle parti contrattuali del contratto di finanziamento ciಠal fine di mantenere l'esistenza di quel collegamento negoziale che rende un normale contratto di assicurazione multirischio un contratto a garanzia del credito con i conclamati positivi effetti economici che ne conseguono. finanziato fa sଠche la banca possa approfittare ulteriormente della propria posizione privilegiata †" spesso ulteriormente rafforzata anche da rapporti societari di gruppo che la legano all'impresa di assicurazione †" e applichi oneri di commissioni e condizioni contrattuali pi๠onerose a complessivo svantaggio del contraente. La situazione di conflitto d'interesse, generalmente pi๠ampia nel settore dei servizi finanziari e assicurativi rispetto al diritto comune stante la nota asimmetria, relazionale ed informativa tra le parti, ਠnel caso dei prodotti PPI ulteriormente amplificata, perchà© e nei limiti in cui il contratto di assicurazione risulti massimamente profittevole per la banca in quanti foriera di un vantaggio, diretto od indiretto, per l'intermediario bancario stesso ulteriore rispetto a quello normalmente connesso alla intermediazione del contratto assicurativo e che si sostanzia nella corresponsione di una provvigione. In questa ottica si inquadrano i numerosi interventi normativi che si sono susseguiti negli anni 2011/2012 ad opera del legislatore e dell'Autorità  di vigilanza che hanno tentato di arginare il descritto conflitto di interessi. L'esame della disciplina settoriale specificamente introdotta per i contratti PPI, tuttavia, non ha dimostrato la produzione di effetti concreti apprezzabili sulle problematiche di tutela del consumatore evidenziate dalle indagini condotte dall'IVASS: una sostanziale obbligatorietà  dei contratti, un livello alto delle provvigioni e una acclarata inadeguatezza dei contratti continuano, ancora oggi, a caratterizzare la distribuzione del contratti PPI.
2015
it
assicurazione
Categorie ISI-CRUI::Scienze giuridiche::Law
collegamento banca
conflitto di interessi
finanziamento
Scienze giuridiche
Settori Disciplinari MIUR::Scienze giuridiche::DIRITTO PRIVATO
Università degli Studi Roma Tre
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/273346
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-273346